CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2020
Cassazione n. 39338/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senti-te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 91 tArA11tli50,? 74' DEL G.‘ Co,n [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2021 del Tribunale di Bari che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 15 giugno 2020, con la quale la Corte di appello di Bari, su richiesta del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia in carcere. Borhidan era stato sottoposto a misura cautelare con provvedimento del 14 agosto 2019 in ordine al reato di inosservanza dell'ordine di espulsione e di allontanamento dello straniero dallo Stato, ai sensi dell'art. 235 cod. pen. Il Tribunale ha evidenziato che l'indagato in diverse occasioni non aveva adempiuto alla prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria, come risultava dalla nota del 28 maggio 2020, finendo per rendersi irreperibile. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il fatto che la Stazione dei Carabinieri era distante molti chilometri dal domicilio dell'imputato, durante il periodo di piena emergenza pandemica nazionale dal' Covid-19, fatto che avrebbe reso impossibile adempiere alle prescrizioni di cui alla misura cautelare, se non ponendo in essere un rischio per la salute anche della polizia giudiziaria. Il ricorrente evidenzia che la stessa Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con nota emessa in data 1 aprile 2020, aveva evidenziato la necessità di ricorrere a misure cautelari alternative a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in grado di tutelare la salute degli operatori di pubblica sicurezza e dei soggetti gravati dalle predette misure. Per tale ragione, la difesa aveva depositato diverse istanze ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca o sostituzione della misura cautelare, nelle quali erano state manifestate le difficoltà ad adempiere alla citata misura cautelare, tutte rigettate dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità, poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui in giudice di merito ha evidenziato che lo stesso, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, aveva reiteratamente disatteso l'obbligo impostogli, senza addurre giustificazioni plausibili finendo così per rendersi irreperibile, come risultava dal decreto di irreperibilità emesso. Secondo il Tribunale, pertanto, tali condotte erano sintomatiche di una perdurante incapacità di Borhidan di rispettare le determinazioni prese dagli organi preposti e della volontà del predetto di sottrarsi definitivamente alla misura impostagli. Nel provvedimento impugnato, quindi, si evidenzia, con una motivazione chiara e lineare, che la Corte di appello di Bari aveva correttamente ritenuto di dover aggravare la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, nella piena sussistenza delle esigenze cautelari già ritenute nel provvedimento applicativo, aggravate dall'irreperibilità dell'interessato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3 -2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/202