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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] MARCHESINI ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi ad esame alcolimetrico, condannandolo alla pena di giustizia.

Ne chiede l'annullamento lamentando viola- zione di legge per non essere stata rilevata la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal conducente per non essere stati rivolti gli avvisi di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure ripropositive delle doglianze già formulate nei precedenti gradi di giudizio senza peraltro illu- strare le ragioni di diritto che le sorreggono.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motiva- zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito sulla base del costante insegnamento del Supremo collegio in ordine alla sanatoria delle nullità a regime intermedio a seguito della richiesta di giudizio ab- breviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]).

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna al pagamento delle spese proces- suali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il lesidente- Ugo BetigL Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] MARCHESINI ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza che lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 C.d.S. per avere rifiutato di sottoporsi ad esame alcolimetrico, condannandolo alla pena di giustizia. Ne chiede l'annullamento lamentando viola- zione di legge per non essere stata rilevata la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal conducente per non essere stati rivolti gli avvisi di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure ripropositive delle doglianze già formulate nei precedenti gradi di giudizio senza peraltro illu- strare le ragioni di diritto che le sorreggono. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motiva- zione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto reiterative di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito sulla base del costante insegnamento del Supremo collegio in ordine alla sanatoria delle nullità a regime intermedio a seguito della richiesta di giudizio ab- breviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna al pagamento delle spese proces- suali e di una somma in favore della cassa delle ammende indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il lesidente- Ugo BetigL Il
Sentenza Cassazione n. 40012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris