CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Algeria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 10/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena in data 18/5/2021, riconosciuta in relazione al tentato furto sub a) l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato. 2. Le censure formulate con il primo motivo in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche, dando conto delle ragioni che fondano l'inattendibilità della tesi difensiva di un causale rinvenimento della refurtiva (pagg. 1/2). Parimenti destituite di fondamento risultano le doglianze relative alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello dato adeguato conto delle ragioni giustificatrici dello scostamento dal minimo edittale in relazione al delitto più grave sub b), valorizzando a tal fine la negativa personalità del ricorrente, desunta dai precedenti e dalle modalità di consumazione dei fatti addebitati.t 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]