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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39542/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che la sentenza sarebbe motivata attraverso un generico rinvio alla decisione di primo grado è manifestamente infondato, tenuto conto che la Corte di appello ha ben evidenziato le fasi della condotta del ricorrente dalle quali emerge la truffa perpetrata al cliente assicurato e la consapevolezza, ricevuto l'imputato il pagamento della polizza, di calunniare la persona offesa, materialmente detentrice della stessa, ma mai attivata presso la sede generale dell'istituto assicurativo; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito ai reati è generico in quanto privo di confronto con la decisione impugnata che, in risposta alle censure rivolte, ha provveduto alla confutazione delle stesse secondo quanto evincibile dall'esame degli atti (pagg. 3 e 4); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione, tenuto conto che, alla luce della recidiva reiterata infraquinquennale, non venuta meno nel corso del giudizio (è stata ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), il delitto di cui al capo a) di truffa si prescriverà nel marzo del 2025 e quello di calunnia di cui al capo b) nel novembre del 2031; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che la sentenza sarebbe motivata attraverso un generico rinvio alla decisione di primo grado è manifestamente infondato, tenuto conto che la Corte di appello ha ben evidenziato le fasi della condotta del ricorrente dalle quali emerge la truffa perpetrata al cliente assicurato e la consapevolezza, ricevuto l'imputato il pagamento della polizza, di calunniare la persona offesa, materialmente detentrice della stessa, ma mai attivata presso la sede generale dell'istituto assicurativo; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito ai reati è generico in quanto privo di confronto con la decisione impugnata che, in risposta alle censure rivolte, ha provveduto alla confutazione delle stesse secondo quanto evincibile dall'esame degli atti (pagg. 3 e 4); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione, tenuto conto che, alla luce della recidiva reiterata infraquinquennale, non venuta meno nel corso del giudizio (è stata ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), il delitto di cui al capo a) di truffa si prescriverà nel marzo del 2025 e quello di calunnia di cui al capo b) nel novembre del 2031; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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