CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 22146/2024
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o erariale per mancata esposizione som- maria dei fatti della causa in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., non accoglibile in quanto il ricorsocontiene gli elementi essenziali dei fatti di causa posti a fondamento della sentenza impu- gnata, inclusa una sintesi delle difese della contribuente (cfr. pp.5 e ss.) e alle pagg.10 e 11 viene anche riportato il contenuto della sen- tenza impugnata. 2. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – deduce la v iolazione ed errata applica- zione degli artt. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2727 cod. civ.da parte della CTR. Si censura che il giudice, dopo un excursus normativo, non prende in alcuna conside- razione i numerosi indizi di prova offerti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare il valore dei mutui stipulati per l’acquisto degli immobili, così come la dichiarazione degli acquirenti in ordine alla sotto-fattura- zioneai fini di valutare se il compendio sia idoneo ad integrare i re- quisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento analitico-induttivo. 3. Lacontroricorrente eccepisce anche l’inammissibilità del motivo in quanto,a suo dire , da un lato sarebbe indebitamente diretto ad otte- nere un riesame del l’apprezzamento della gravità, precisione e con- cordanzadegli indizi e, dall’altro, mir erebbe ad una rivalutazione della prova. Le eccezion i non possono essere accolt e in quanto l’Agenzia nonchiede alla Corte una rinnovata valutazione del quadro probatorio néun riesame dell’idoneità del materiale probatorio a fondare idonee presunzioni, ma di verificare la correttezza dell’applicazione del ca- nonedi riparto della prova in materia da parte del giudice d’appello. 4. Il motivo è fondato. 4.1.La Corte rammenta che i n tema di accertamento dei redditi d’im- presa,in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 adopera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo,stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea,ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35,comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (Cass. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017).E’ stato così ripristina t o il precedente quadro normativo inbase al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può esseredesunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purché que- stesiano gravi, precise e concordanti” . L ’accertamento di un maggior redditoderivante dalla predetta cessione di beni immobili non può es- serefondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corri- spettivodichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del benequale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriorielementi indizi ari gravi, precisi e concordanti ( Cass. Sez. 5, n. 2155del 25/01/2019). 4.2. Si ̀ così costantemente stabilito che – ferma la legittimit à del criterio di stima sintetico-comparativo – la rettifica del valore di un bene immobile non pù basarsi esclusivamente sugli indici dell’Osser- vatorio dei valori medi dimercato di immobili similari siti nella mede- sima zona di quello considerato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima , cos̀ da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo nongenerale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l’immobile og- getto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024). 4.3.In applicazione dei principi di diritto che precedono, servono ulte- riori elementi indiziari per corroborare l’eventuale discrepanza tra il prezzodichiarato e i valori OMI, ma questi sono stati indicati dall’Agen- zianell’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza in ricorso. Essiconsistono nella stipula da parte degli acquirenti dei cespiti , con- testualmenteai contratti di compravendita, di mutui garantiti da ipo- tecaper un importo ben superiore al prezzo di acquisto. Tal i element i diprova sono stati indebitamente svalutat i dalla CTR e non sono stati lettiad incrocio con il rilevante scostamento del prezzo dichiarato dai valoriOMI, in contrasto con la giurisprudenza che precede. Ditale compendio il giudice del rinvio terrà conto nel valutare il conte- nutodella prova dedotta nel processo, secondo il canone indicato ne i principidi diritto sopra richiamat i . 5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del se- condo con il quale in relazione alla medesima ratio decidendi viene prospettata l’omessa pronuncia con riferimento ai motivi di appello relativi alla gravità del quadro indiziario a carico della società resi- stente, che invece è stato completamente ridotto, dopo la lunga dis- sertazione giuridica, alla semplice osservazione della insufficienza delle dichiarazioni degli acquirenti. Resta assorbito anche il terzo mo- tivo che introduce il vizio motivazionale circa le medesime circostanze già oggetto delle prime due censure. 6.In conclusione, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,in diversa composizione,in relazione al profilo accolto e per le spese. P.Q.M. laCorte: accoglieil primo motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa