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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 05308/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in 6300 Zugo (Svizzera) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parioli 98 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 31470/22 pendente presso il TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente di Sezione [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento del ricorso, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

RILEVATO che le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere, in virtù di successione paterna, nude proprietarie di azioni della [OSCURATO:PERSONA] NV con sede in Curacao, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’altra sorella [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi (usufruttuaria dei titoli azionari), nonché la [OSCURATO:PERSONA] (BSL, società svizzera interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA]), proponendo, previa una dettagliata ricostruzione della vicenda posta alla base della controversia, le seguenti domande: “1 Dichiarare che la successione di [OSCURATO:PERSONA] cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana; 2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di 2/9 ciascuno; 3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi sulle azioni di [OSCURATO:PERSONA] NV e per l’effetto condannare [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi al risarcimento del danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della [OSCURATO:PERSONA] NV distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto; 4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della [OSCURATO:PERSONA] N.V. di Curaçao sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA]. e dei dividendi acquisiti dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016; 5 condannare [OSCURATO:PERSONA]. in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi a restituire le azioni della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao sottoscritte con l’aumento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione della propria quota di spettanza ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ripristinando così i rapporti di forza all’interno della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, si quale cessionario di usufrutto; 6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi in solido con [OSCURATO:PERSONA]. al risarcimento del danno subito dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo Gavazzi secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società; 7 condannare [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della [OSCURATO:PERSONA] AG ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società; 8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria”; che le convenute, costituitesi con separate comparse, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che la lite, ad eccezione di alcune domande subordinate, investe questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, per cui la giurisdizione non appartiene al giudice italiano, dovendosi fare applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; che la BSL ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione in base al rilievo già segnalato davanti al Tribunale e - a suo dire – decisivo, secondo cui le domande formulate in via principale (in tema di rapporti societari e di violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sicchè non ricorrono le condizioni per applicare il foro dell’apertura della successione; che le sorelle Adelaide ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice a cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218/1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868; che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano; che nell’imminenza dell’adunanza camerale sono pervenute memorie; CONSIDERATO che il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da uno dei convenuti nel giudizio di merito (la società svizzera BSL) nei confronti delle due attrici Adelaide ed [OSCURATO:PERSONA] non risulta notificato ad una delle parti del giudizio e precisamente all’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA]; che neppure il controricorso risulta notificato alla predetta [OSCURATO:PERSONA]; che la trattazione del ricorso sul regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi in contraddittorio di tutte le parti del giudizio, nel rispetto del principio, già affermato da queste SSUU, secondo cui in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento (cfr. Sez.

U -, Ordinanza n. 11983 del 15/05/2017 Rv. 644250; Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014; Sez.

U, Ordinanza n. 22990 del 09/12/2004 Rv. 578276); che pertanto va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; visto l’art. 331 cpc; P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15221/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in 6300 Zugo (Svizzera) rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via dei Parioli 98 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 31470/22 pendente presso il TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente di Sezione [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento del ricorso, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano). RILEVATO che le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere, in virtù di successione paterna, nude proprietarie di azioni della [OSCURATO:PERSONA] NV con sede in Curacao, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’altra sorella [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi (usufruttuaria dei titoli azionari), nonché la [OSCURATO:PERSONA] (BSL, società svizzera interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA]), proponendo, previa una dettagliata ricostruzione della vicenda posta alla base della controversia, le seguenti domande: “1 Dichiarare che la successione di [OSCURATO:PERSONA] cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è aperta in Milano il 03.04.2005 e che questa è regolata con testamento pubblico del 12.07.2004 rogito notaio in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. atti ultima volontà n. 28 ed è sottoposta alla Legge Italiana; 2 in subordine e senza recesso alcuno dal superiore punto dichiarare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono eredi di [OSCURATO:PERSONA] in ragione di 2/9 ciascuno; 3 accertare e dichiarare l’assenza del diritto di voto esclusivo quale usufruttuaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi sulle azioni di [OSCURATO:PERSONA] NV e per l’effetto condannare [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi al risarcimento del danno mediante restituzione dei dividendi e delle riserve disponibili della [OSCURATO:PERSONA] NV distribuite in danno della comunione dalla data dell’apertura della successione al momento della domanda che risultano pari ad € 50.441.239,73 come dividendi e riserve distribuite, oltre rivalutazione ed interessi legali e moratori dalla data dell’incasso, per esercizio abusivo del diritto di voto; 4 condannare per violazione dell’art. 1002 c.c. [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi al risarcimento del danno subito per l’aumento di capitale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha alterato i rapporti di forza all’interno della società, danno da parametrarsi in ragione del valore economico delle azioni sociali della [OSCURATO:PERSONA] N.V. di Curaçao sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA]. e dei dividendi acquisiti dalla predetta società, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, a far tempo dal 29.03.2016; 5 condannare [OSCURATO:PERSONA]. in persona del legale rapp. pro tempore, società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi a restituire le azioni della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao sottoscritte con l’aumento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ragione della propria quota di spettanza ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ripristinando così i rapporti di forza all’interno della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao come originariamente derivanti dalle disposizioni testamentarie del de cuius e condannare la stessa alla restituzione di ogni somma incassata a titolo di dividendo o riserve disponibili e distribuibili, con interessi e rivalutazione, sia in qualità di socio, si quale cessionario di usufrutto; 6 senza recesso alcuno dai superiori punti, nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento di quanto sopra condannare [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi in solido con [OSCURATO:PERSONA]. al risarcimento del danno subito dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 1002 c.c., da parametrarsi in denaro, con rivalutazione ed interessi legali e moratori, nella perdita del valore economico della partecipazione spettante pro quota a ciascuna delle attrici, in ragione dell’aumento di capitale deliberato della [OSCURATO:PERSONA] NV di Curaçao in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia come perdita di dividendo presente, sia come perdita di dividendo passato e futuro, valutandosi la redditività del gruppo Gavazzi secondo i criteri contabili, nonché con riferimento al rapporto di forze all’interno della società; 7 condannare [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle azioni rappresentanti il 6% dei voti della [OSCURATO:PERSONA] AG ripristinando la situazione proprietaria che risultava dal bilancio consolidato del 2005-2006 o in subordine a risarcire le attrici del valore pari alle loro quote di spettanza ereditarie sia sulle azioni, sia sui dividendi rilasciati dalla società; 8 in subordine senza recesso alcuno dal superiore punto previa ricostruzione e calcolo del relictum dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione le limitazioni indicate nel testamento quali relatio formali, ossia limite della quota disponibile per il valore dell’usufrutto e le quote per legge, procedere allo scioglimento della comunione, assegnando alle attrici una quota della massa ereditaria pari ai 2/9 ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dei beni mobili per tali intendendosi: denaro del de cuius, partecipazioni societarie ed ogni altra utilità conosciuta o che verrà provata in corso di causa, dichiarando sin d’ora le attrici di preferire una liquidazione in denaro di quanto loro spettante sugli immobili in comunione ereditaria”; che le convenute, costituitesi con separate comparse, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che la lite, ad eccezione di alcune domande subordinate, investe questioni in materia di usufrutto e di rapporti societari, per cui la giurisdizione non appartiene al giudice italiano, dovendosi fare applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; che la BSL ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione in base al rilievo già segnalato davanti al Tribunale e - a suo dire – decisivo, secondo cui le domande formulate in via principale (in tema di rapporti societari e di violazioni degli obblighi dell’usufruttuario) rientrano nella giurisdizione del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 sicchè non ricorrono le condizioni per applicare il foro dell’apertura della successione; che le sorelle Adelaide ed [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso insistendo nella tesi della natura successoria della lite, con conseguente applicabilità, ai fini della individuazione del giudice a cui devolvere la controversia, dell’art. 50 della legge n. 218/1995 e dell’art. 17 della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 1868; che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte insistendo per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano; che nell’imminenza dell’adunanza camerale sono pervenute memorie; CONSIDERATO che il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da uno dei convenuti nel giudizio di merito (la società svizzera BSL) nei confronti delle due attrici Adelaide ed [OSCURATO:PERSONA] non risulta notificato ad una delle parti del giudizio e precisamente all’altra convenuta [OSCURATO:PERSONA]; che neppure il controricorso risulta notificato alla predetta [OSCURATO:PERSONA]; che la trattazione del ricorso sul regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi in contraddittorio di tutte le parti del giudizio, nel rispetto del principio, già affermato da queste SSUU, secondo cui in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 11983 del 15/05/2017 Rv. 644250; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 7179 del 26/03/2014; Sez. U, Ordinanza n. 22990 del 09/12/2004 Rv. 578276); che pertanto va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; visto l’art. 331 cpc; P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gavazzi,