CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 30131 - 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Varese, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore protempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA].76, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza n. 2864/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO,pubblicata il 27/6/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del SostitutoCon citazione del 25/2/2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne ingiudizio, dinnanzi al Tribunale di Varese, il [OSCURATO:PERSONA] inVarese, via Astico 21, quale proprietaria di un immobile nello stabilecondominiale, domandando l’annullamento o la dichiarazione di nullitàdella delibera assembleare del 22/1/2015, limitatamente ai punti 1, 3,5 e 6 dell’ordine del giorno e la nullità o l’annullabilità dellaapprovazione di alcune voci di spesa, con la condanna del Condominioalla restituzione degli oneri condominiali indebitamente versati; chiese,inoltre, la condanna del [OSCURATO:PERSONA] ad esibire la documentazionecontabile inerente gli esercizi condominiali 2010-2011-2012-2013-2014 e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensidell’art. 2059 cod. civ. per l’illegittima verbalizzazione di cui al punto9) del verbale, con condanna del condominio ex art. 96, comma III,cod. proc civ.2. Con sentenza n. 1006/2017, il Tribunale di Varese rigettò ladomanda, condannandola per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.proc. civ.3. Con sentenza n. 2864/2019, la Corte d’appello di Milano harigettato l’impugnazione della condomina soccombente,condannandola ancora una volta ai danni per responsabilità aggravata.Per quel che qui ancora rileva, la Corte di merito ha ritenutoillegittima, per la sua formulazione, la richiesta di accesso ai documentiRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -2-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026perché l’attrice-appellante aveva chiesto all’amministratore di«comunicarle», e di «farle avere al più presto» la documentazione, enon già, come previsto dal comma II dell’art. 1129 e dal comma Idell’art. 1130 bis cod. civ., soltanto di permetterle di prenderne visionee di estrarne copia (così nella sentenza impugnata, pag. 3).Quanto alla richiesta di accesso ai dati dell’anagrafecondominiale, la Corte d’Appello ha rilevato che le informazionipersonali concernenti il condominio fossero trattabili, e quindicomunicabili, soltanto in quanto pertinenti all’oggetto dell’assemblea eche in tal senso fossero mancate compiute allegazioni da partedell’attrice appellante (così, in sentenza, a pag. 4).4. Avverso questa sentenza la Colangelo ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a sette motivi; il [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1130, 1130 bis e 1136cod. civ. per avere la Corte d’appello ritenuto illegittima la sua richiestadi esame della documentazione condominiale soltanto perchéformulata in maniera lessicalmente diversa rispetto al dato normativo.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato l’omessoesame di un fatto storico decisivo, consistente nell’avere ella richiestol’esame della documentazione, prima dell’assemblea, con due missivenelle date del 11/11/2014 e 10/12/2014; in conseguenza, a dire dellaricorrente, la motivazione della sentenza risulterebbe irriducibilmentecontraddittoria e illogica nella parte in cui la sua richiesta delRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -3-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/202616/01/2015 è stata ritenuta «cristallinamente inesaudibile» in quantopervenuta a ridosso dell’assemblea e, perciò, di intralcio all’attivitàdell’amministratore, sebbene sia stato dato atto delle precedentiistanze di accesso. Fa presente di avere rappresentato che durantel’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’amministratore le aveva ribadito chel’esibizione della documentazione condominiale sarebbe stata limitataa quella in suo possesso; successivamente al predetto incontro, nelledate del 10/12/14 e del 16/01/15, ella aveva reiterato la richiesta divisione della documentazione condominiale che non aveva «ancoraricevuto», tra cui gli estratti del conto corrente condominiale, ledichiarazioni dei condomini relative ai consumi di acqua fredda, leletture dei consumi dell’acqua calda, il registro dell’anagrafecondominiale.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma Idell’art. 360 cod. proc. civ., la condomina ricorrente ha prospettato laviolazione e falsa applicazione del comma II dell’art. 1129 e del commaI n. 6 e 7 dell’art. 1130 cod. civ., nonché degli art. 4, 11 e 24 d.lgs.196/2003, per avere la Corte d’appello ritenuto illegittima la suarichiesta di visione del registro dell’anagrafe condominiale, in relazionealla tutela della privacy dei dati dei condomini.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la Colangelo denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1129, 1130, 1130 bis, 1136, 1710, 1713 e 2697cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che la mancataesibizione della documentazione risalente alla precedenteamministrazione non potesse costituire un vizio della delibera maunicamente una responsabilità dell’amministratore in proprio, perviolazione degli obblighi inerenti il suo incarico.5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 5 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la apparenza,Ric. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -4-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026nonché l’irriducibile e palese contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur dandocondominiale (in quanto «è evidente come nessuno possa esibire ciò dicui non ha disponibilità»), al contempo abbia ritenuto che la deliberacondominiale dovesse essere impugnata «sotto il profilo …dell’inesattezza che tale mancata disponibilità avesse causato nelconsuntivo e nel preventivo poi approvati»: in tal senso, la motivazionerisulterebbe illogica perché proprio la mancata disponibilità delladocumentazione aveva precluso la possibilità di verificareadeguatamente l’assenza di «inesattezze» del consuntivo e delpreventivo oggetto di approvazione.Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, da esaminarsicongiuntamente per connessione delle questioni poste, sono tuttifondati.L’art. 1129 comma II e 1130 bis comma I cod. civ. assicurano aicondomini e ai titolari di diritti reali o di godimento sulle unitàimmobiliari la possibilità di prendere visione dei documenti giustificatividi spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese el’amministratore è tenuto a comunicare i giorni e le ore in cui ogniinteressato, previa richiesta, può prendere gratuitamente visione eottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata dei registridi cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 cod. civ. e, cioè, il registro dianagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revocadell'amministratore e di contabilità.Questo dovere di collaborazione imposto all'amministratore trovafondamento nel diritto dei condomini alla trasparenza e comprensibilitàdella gestione condominiale e quindi al controllo effettivo sul suooperato.Ric. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -5-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026L'obbligo di informazione posto in capo all'amministratore ed ilcorrispettivo diritto di essere informato del singolo condomino ha,quindi, ad oggetto, i fatti storici che abbiano prodotto entrate ed uscitedi denaro per effetto della gestione svolta, con la relativadocumentazione di spesa, in maniera da lasciar ricostruire i rapporti didare ed avere.L'indagine sulla correttezza dell'esercizio del diritto di accesso alladocumentazione contabile da parte del singolo condomino e delconseguente adempimento prestato dall'amministratore alla richiestadi esibizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice delmerito, soggetto unicamente al controllo da parte della Corte dicassazione nei limiti di cui al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc.civ. (Cass. Sez. 6 - 2, n. 15996 del 28/07/2020, resa tra le stesseparti).Innanzitutto, allora, deve prendersi atto che, come riportato dalricorrente, la motivazione del rigetto dell’impugnazione si appalesaimmediatamente differente da quella espressa dal Giudice di primogrado, sicché non ricorre, diversamente da quanto rilevato dal PubblicoMinistero, l’inammissibilità della censura ex n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. per la previsione dell'art. 348 ter, comma V cod.proc. civ.Il primo Giudice aveva, infatti, escluso in radice la violazione deldiritto di accesso ai documenti, affermando che la condomina fossestata «posta nelle condizioni» di consultare i documenti.La Corte d’appello, invece, nella motivazione della sentenza quiimpugnata, ha escluso la violazione del diritto di accesso alladocumentazione dapprima rimarcando il difetto di forma dell’istanza (lacondomina avrebbe infatti chiesto, non già di prenderne visione epoterne estrarne copia, ma di riceverla in comunicazione); ha, poi,riportato che la documentazione era stata chiesta con due missiveRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -6-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 10/12/2014 e, infine, ha affermato che la pretesadi accesso alla documentazione del 16/1/2015 era «cristallinamenteinesaudibile» perché effettuata troppo a ridosso dell’assemblea, fissataper il successivo 22, sebbene la convocazione fosse stata comunicatamolto tempo prima; ha aggiunto, pure, che in ogni caso Colangelo nonaveva impugnato la delibera per cui è giudizio sotto il profilo«dell'inesattezza che tale mancata disponibilità [della documentazione]avesse causato nel consuntivo e nel preventivo poi approvati».È evidente la contraddittorietà di queste ragioni, laddove è stataritenuta tardiva e fonte di intralcio per la gestione condominiale larichiesta del 16/1/2015, dopo essere stato riportato che, al contrario,la condomina aveva inviato due richieste di accesso molto prima, anovembre e dicembre 2014, senza neppure accertare sel’amministratore avesse dato riscontro a queste precedenti missivequanto meno in termini di messa a disposizione della documentazione.Ugualmente inconciliabili risultano le affermazioni contenute a pag.6 della sentenza laddove si dà atto della mancata disponibilità delladocumentazione da parte della condomina ma è ravvisato comunqueun dovere di far valere ugualmente l’inesattezza del consuntivo epreventivo: la Corte non spiega, invero, come si potrebbe impugnareper inesattezza un preventivo e consuntivo senza l’adeguataconsultazione della documentazione di sostegno.La motivazione della sentenza impugnata, dunque, è affetta daaffermazioni inconciliabili, oltre che erronea in diritto.E’ poi da escludersi, stante il generale principio di libertà delleforme, che l’istanza di accesso alla documentazione come assicuratadall’art. 1129 comma II e 1130 bis comma I cod. civ. richieda unaformulazione vincolata, sacramentale, a pena di inammissibilità.Per principio consolidato, poi, al diritto di ciascun condominoall’accesso alla documentazione contabile in vista della consapevoleRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -7-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026partecipazione all'assemblea condominiale corrisponde l'obbligodell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima,che consenta di esercitarlo: pertanto, a fronte della richiesta di unsingolo condomino di accedere alla predetta documentazione, gravasull'amministratore, ovvero sul [OSCURATO:PERSONA] che intenda resistereall'impugnazione della delibera assembleare proposta dal condominodissenziente, l'onere della prova dell'inesigibilità e incompatibilità dellarichiesta con le modalità previamente comunicate (Cass. Sez. 2, n.19799 del 19/09/2014).Con riferimento al terzo motivo, concernente la violazione deldiritto di accesso al registro dell’anagrafe condominiale, rileva ilCollegio che secondo la Corte d’appello l'amministratore di [OSCURATO:PERSONA],per la tenuta e la gestione del registro dell'anagrafe condominiale, deveosservare le prescrizioni indicate dal Garante per la protezione dei datipersonali e, alla luce del principio di liceità, può trattare - nel suo ruolodi responsabile - le sole informazioni personali pertinenti e necessarieallo svolgimento delle attività di gestione e amministrazione delle particomuni; ha considerato, quindi, d’altro canto, che la Colangelo nonavrebbe chiarito la «coerenza» (così in sentenza) con tali limiti dellasua istanza, «non consentendo all'amministratore di valutare se lapropria richiesta fosse conforme a quel punto di equilibrio tra interessiin giuoco il cui mancato rispetto avrebbe potuto esserglipotenzialmente contestato».Siffatta motivazione non è conforme alle finalità della previsionedell’obbligo, per l’amministratore, di tenuta del registro dell’anagrafecondominiale, del registro dei verbali di assemblea, del registro dinomina e revoca amministratore e del registro di contabilità e delcorrispondente riconoscimento del diritto del singolo condomino diaccesso a questi registri.Ric. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -8-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026La modifica in tal senso dell’art. 1130 cod. civ., come operatadall'art. 10 della legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, in vigore dal18/6/2013, ha avuto, invero, l’importante merito di consentire discandire in modo più dettagliato i momenti in cui si articola la gestionecondominiale nell’ottica di una maggiore trasparenza e una deflazionedella conflittualità e ha comportato necessariamente, come chiaritodallo stesso Garante della privacy già nell’immediatezza della riformadel condominio, la conoscibilità, da parte del singolo condomino, delleinformazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominialesenza la necessità del loro consenso e, in particolare, le spese e gliinadempimenti dei condòmini, sia al momento del rendiconto annuale,sia per esplicita richiesta all’amministratore.Unico limite al diritto di trasparenza è il divieto di divulgazione delleinformazioni sulle spese o sulle morosità al di fuori dell’ambitodell’assemblea condominiale, sicché è vietato esporre avvisi di mora osollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi (cfr.Cass. Sez. 1, n. 29323 del 07/10/2022; prima della riforma del 2012,Sez. 2, n. 186 del 04/01/2011, con la ricostruzione degli interessicontrapposti).Non v’è dubbio, infatti, che, secondo i parametri posti dal Codicedella privacy del 2003, applicabile ratione temporis e, oggi, dal d.lgs.n. 101 del 10/08/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento dellanormativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, la formazione, l’utilizzo e l’aggiornamentodell’anagrafe condominiale costituiscano un «trattamento» di datipersonali (da parte dell’amministratore, in nome e per conto delCondominio) e che, quindi, debbano essere applicate tutte le regoleposte da detta disciplina.Del pari, tuttavia, ragioni di buon andamento e di trasparenzagiustificano una comunicazione di questi dati, da parteRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -9-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026dell’amministratore, a tutti i condomini, non soltanto in sede direndiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delleinformazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighiscaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascuncondomino.Questa Corte ha già stabilito che la disciplina in materia diprotezione dei dati personali, prescrivendo che il trattamento avvenganell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di noneccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, nonconsente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estraneirispetto al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazionedi dati personali riferibili al singolo condomino, ma non incide sul dirittodi ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gliinadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, nell’eserciziodel «potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose,dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ognitempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile delcondominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizionidebitorie degli altri partecipanti» (Cass. n. 29323/2022 cit., conindicazione dei precedenti rilevanti).Sull'amministratore del condominio, allora, grava soltanto il doveredi adottare le opportune cautele per evitare l'accesso a quei dati daparte di persone estranee al condominio.In tal senso è stato affermato in dottrina, già in riferimento alCodice della privacy 2003, che la nuova disciplina del [OSCURATO:PERSONA] hadisegnato flussi informativi che percorrono direzioni opposte: daicondomini obbligati dalla legge alla loro comunicazioneall’amministratore che ne fa raccolta e trattamento (art. 1130 n. 6 cod.civ.), ma anche dall’amministratore verso i singoli condomini e i terziesterni al condominio (documentazione della gestione e delleRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -10-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026assemblee, indicazione dei condomini inadempienti), con laprecisazione che in questo caso si tratterà di comunicazione di cuiall’art. 4, comma 1, lett. l) del Codice 2003 e non di diffusione asoggetti indeterminati (art. 4 cit., comma 1, lett. m). Tali flussiinformativi possono avere per oggetto non soltanto i dati cheindividuano i partecipanti al condominio, ma anche quelli contabili eamministrativi della gestione (art. 1129 comma 7, ed art. 1130 n. 9cod. civ.). Il trattamento dei dati raccolti dall’amministratore nellosvolgimento della sua attività non può essere soggetto al principiogenerale del consenso dell’interessato (che la legge prescrive, previal’informazione di cui all’art. 13 del Codice 2003) in quanto, quale chesia la fonte dei dati, l’art. 24 del Codice dispensa il titolare deltrattamento dall’ottenimento del consenso quando il trattamento sianecessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, e tali sonogli obblighi di gestione, di tutela e di manutenzione delle parti e degliimpianti comuni dell’edificio che fanno carico direttamente o tramitel’amministratore, a tutti i partecipanti alla comunità condominiale.Inoltre, l’obbligo per i condomini del conferimento all’amministratore ditaluni dati (art. 1130 n. 6 cod. civ., sopra citato), implicanecessariamente l’autorizzazione al loro trattamento compresa la lorocomunicazione, in presenza dei presupposti di legittimo interesse dicondomini o terzi.Oggi, dopo l’adeguamento, con il d.lgs. n.101/2018, alRegolamento UE 2016/679 (RGPD), il [OSCURATO:PERSONA] può trattare datipersonali secondo il principio di liceità, ossia soltanto in presenza diuna delle basi giuridiche di cui all’art. 6 del Regolamento, tra cui lenorme di legge del settore e delle altre disposizioni di caratteregenerale e, cioè, l’adempimento di un obbligo legale (art. 6, lett. c) delRGPD), il trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cuil'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottateRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -11-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b) del RGPD), il perseguimentodel legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, acondizione però che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertàfondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei datipersonali (art. 6, lett. f) del RGPD), nonché il consenso legittimamentemanifestato (e documentato) dell’avente diritto in rapporto a una o piùspecifiche finalità (art. 6, lett. a) del RGPD). [OSCURATO:PERSONA] e, in proprioo per suo conto, l’amministratore effettuano il trattamento di datipersonali sulla base di una delle condizioni di liceità previste dall’art. 6,par. 1, del RGPD (a cui si aggiungono in caso di categorie particolari didati personali gli artt. 9 e 10 del RGPD), nel rispetto della normativa disettore. Affinché il trattamento di dati personali effettuato nell’ambitodell’attività di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] si svolganell’osservanza del principio di liceità (art. 6 del RGPD), in terminigenerali, possono formare oggetto di trattamento, da parte dellacompagine condominiale unitariamente considerata, di regola le soleinformazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimentodelle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni edidonee a determinare, secondo le disposizioni del codice civile (artt.1117 ss. cod. civ.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti(siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. cod. civ.)(così il documento di indirizzo relativo al «Trattamento dei datipersonali nell’ambito del condominio» - all. 1 al provvedimento delGarante per la protezione dei dati personali n. 209 del 10 aprile 2025).Diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, pertanto,sia pure nei limiti fissati dal Codice prima e, oggi, dal Regolamento,l’amministratore è obbligato a comunicare al singolo condomino che nefaccia richiesta le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini,nonché a consentirgli di prendere visione ed estrarre copia, a propriespese, della rendicontazione periodica dello specifico conto corrente,Ric. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -12-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026postale o bancario, intestato al [OSCURATO:PERSONA] stesso, su cui devononecessariamente transitare le somme ricevute a qualunque titolo daicondòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per contodel [OSCURATO:PERSONA]: pertanto, il richiamo, per sé solo, al limite della privacyper negare il diritto di accesso non è motivazione conforme albilanciamento già operato dal legislatore della riforma del 2013 nelsenso del necessario contemperamento del diritto alla privacy diciascun condomino con il diritto alla trasparenza della gestionecondominiale.6. Dall’accoglimento del primo, secondo, terzo e quinto motivoderiva l’assorbimento in senso proprio (cfr. sulla nozione diassorbimento proprio e improprio, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013),del quarto motivo come sopra riportato e, altresì, del sesto e delsettimo con cui è stata rispettivamente denunciata la violazione e falsaapplicazione di legge degli artt. 96, comma III cod. proc. civ. e 24Cost., per avere la Corte d’appello confermato la statuizione dicondanna a tale titolo pronunciata dal Tribunale in riferimento soltantoall’infondatezza delle domande proposte in primo grado e, poi, per quelche concerne la condanna allo stesso titolo in secondo grado, per averlamotivata in riferimento all’infondatezza dei motivi di gravame.Il ricorso è, perciò, accolto limitatamene al primo, secondo, terzo equinto motivo, restando assorbiti i restanti e la sentenza impugnatadeve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, perché provveda al riesame dell’impugnazione delladelibera assembleare del 22/1/2015 del [OSCURATO:PERSONA] inVarese, via Astico 21, in applicazione dei principi e secondo i rilievi dicui ai punti che precedono.Statuendo in sede rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sullespese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -13-Numero registro generale 30131/2019Numero sezionale 1323/2025Numero di raccolta generale 7823/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo diricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 maggio 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 30131 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -14-