CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 08410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito le conclusioni del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PASCALI in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., estorsione aggravata e detenzione e porto di arma da sparo; ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame di Lecce con ordinanza del 22 febbraio 2022. 2. In data 30 maggio 2022 il difensore dell'indagato ha chiesto la revoca o sostituzione della misura custodiale, affermando l'insussistenza di gravi indizi di reità in ordine ai reati contestatigli. Secondo la difesa l'indagato non si sarebbe recato presso il carcere di Firenze nel biennio 2020/2022, non avrebbe mai recepito le direttive impartite dal carcere dai fratelli Nicola e Giuseppe e non avrebbe mai avuto nella sua disponibilità l'arma da fuoco di cui al capo 23).Inoltre, [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dell'estorsione descritta nel capo 8) non avrebbe riferito la causale della dazione della somma consegnata al PASCALI mentre Massimo ONTINO e Cataldo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero escluso il coinvolgimento del PASCALI nella condotta estorsiva descritta al capo 10) della rubrica. 3. Con provvedimento del 1 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari, ha rigettato la predetta istanza, sottolineando l'insufficienza degli elementi addotti dal ricorrente ad inficiare il quadro indiziario esposto nell'ordinanza genetica. 4. [OSCURATO:PERSONA] PASCALI ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. 5. L'indagato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 19 luglio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello, in considerazione dell'assenza «di concreti elementi di novità che siano in grado di indebolire il quadro indiziario» e di elementi fattuali sintomatici di un affievolimento delle esigenze cautelare. (cfr. pag. 18 dell'ordinanza impugnata). 6. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità. La motivazione sarebbe carente ed illogica laddove afferma che la mancanza di intercettazioni comprovanti condotte «comunicative» degli ordini impartiti dai fratelli detenuti e l'episodicità degli ingressi del ricorrente presso le [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano e Foggia (3 colloqui con il fratello Nicola e 2 colloqui con il fratello Giuseppe) non costituiscano fatto nuovo idoneo ad escludere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Le conversazioni intercettate in data 21 febbraio, 6 e 10 agosto 2019 e le dichiarazioni rese dalla persona offesa Domenico AVANTAGGIATO in occasione dell'escussione svolta dal difensore dell'indagato, dimostrerebbero, inoltre, che il PASCALI non avrebbe mai posto in essere minacce estorsive in danno dell'AVANTAGGIATO e le dichiarazioni rese dalla persona offesa Massimo ONTINO escluderebbero ogni responsabilità del PASCALI in merito alle estorsioni di cui al capo 10). Infine, la detenzione di arma da sparo descritta al capo 23 costituirebbe un episodio del tutto isolato e non ricollegabile ad alcuna delle attività del clan oggetto di indagine in considerazione del contenuto della conversazione intercorsa tra Antonella BEVILACQUA e Marinella PIGNATELLI nel corso della quale le due donne manifestano il proprio stupore per la condotta posta in essere dal PASCALI nel corso dell'alterco con Francesco TAMBONE. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi addotti dal PASCALI sono reiterativi ed aspecifici avendo ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Lecce. Deve essere, preliminarmente, richiamato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Rv. 266939-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). Nel caso di specie, il percorso argomentativo dei giudici dell'appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze indiziarie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, limitandosi a lamentare una generica carenza motivazionale e l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, pertanto, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903-01). 2. Deve evidenziarsi, inoltre, che trattasi di decisione in sede di appello cautelare, con conseguente necessità d'individuare l'ambito di tale giudizio. Secondo il costante orientamento di questa Corte la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice dell'appello, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o ad influire sulle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione della misura (vedi Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antognano, Rv. 266676 — 01; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01). 3. Nel caso oggetto di scrutinio i fatti posti a base dell'appello cautelare sono gli stessi di quelli prospettati al Tribunale di Lecce con la richiesta di riesame ed al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale, come si rileva dal provvedimento impugnato e dalla stessa richiesta avanzata dalla difesa e, di conseguenza, i motivi a base del ricorso in cassazione sono in sé privi dei requisiti di novità che ne giustifichino l'esame in sede di legittimità (vedi pagg. 2 e 3 dell'ordinanza oggetto di ricorso). L'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva non può limitarsi a rimettere in discussione, puramente e semplicemente, gli stessi elementi che hanno già formato oggetto di decisione e che siano rimasti sostanzialmente immutati. Essa presuppone, invece, un significativo mutamento, in senso favorevole all'imputato, degli elementi di accusa, che l'istante ha l'onere di indicare, per evitare, lo svolgersi di procedimenti del tutto inutili e il ripetersi di provvedimenti negativi con motivazione priva di ogni novità. 3.1. Ne consegue che il giudice di appello, nell'ipotesi in cui difettino gli elementi di novità, ben può limitarsi a respingere il gravame interposto avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o di modifica della misura coercitiva applicata, non occorrendo una articolata motivazione al riguardo. Va, peraltro, sottolineato che i giudici dell'appello, diversamente da quanto affermato dalla difesa, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte con l'atto di appello e fornito una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio cautelare; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione della motivazione e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati dal ricorrente.3.2. In conformità ai principi ermeneutici sopra indicati, i giudici dell'appello hanno motivato, in modo logico e non manifestamente contraddittorio, la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto abbia il carattere della novità idonea a depotenziare il valore indiziario degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica e della conseguente provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame avanzata dal PASCALI. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che la reticenza -determinata dalla forza intimidatrice del clan cui appartiene il PASCALI- e la conseguente inattendibilità delle persone offese dei reati di cui ai capi 8) e 10) dell'incolpazione era già stata considerata dal Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica e che, di conseguenza, le ulteriori dichiarazioni di analogo tenore rese al difensore non costituiscono fatti nuovi idonei ad indebolire il quadro indiziario rappresentato nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame (vedi pag. 2 e 3 e da 5 ad 8 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto parimenti ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa attestante il numero e la durata dei colloqui in carcere tra il ricorrente ed i fratelli detenuti, in considerazione del fatto che la partecipazione del PASCALI all'associazione di stampo mafioso è fondata su diverse circostanze logico-fattuali quali la partecipazione alla commissione di condotte estorsive nell'interesse della cosca e l'esplicazione di comportamenti violenti per mantenere la disciplina all'interno del clan, elementi desunti dall'univoco tenore delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini (vedi pag. 5 dell'ordinanza impugnata). In relazione alla residua deduzione difensiva incentrata sulla rivalutazione del contenuto dell'intercettazione della conversazione intercorsa tra Marinella PIGNATELLI e Antonella BEVILACQUA e del colloquio intercorso tra quest'ultima e Francesco TAMBONE, è necessario ribadire che -in sede di legittimità- è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2023, Fiore, non massimata) così da rendere manifesta l'illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. 3.3. L'ordinanza impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi nonché coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità e con le emergenze indiziarie, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Can