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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 06727/2026

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 24 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari appellata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento/omesso esame della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è stato trattato con procedura «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — essendo inammissibile per l’assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta solo in data 4.12.2025, h. 10:52, ovvero oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a cui devono aggiungersi i quindici giorni previsti dal comma 1-bis della medesima disposizione, per il giudizio celebrato in assenza dell’imputato, in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, risultando la sentenza, pronunciata in data 24.6.2026, con termine di deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 22.9.2025, data da cui decorre il termine dei 45 giorni + quindici (60) per la proposizione del ricorso, come previsto dalla lettera c) del secondo comma dell’art. 585; termine di sessanta giorni, quindi, scaduto il 21.11.2025, giorno non festivo.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2026.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 24 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento/omesso esame della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato trattato con procedura «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 — essendo inammissibile per l’assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione, avvenuta solo in data 4.12.2025, h. 10:52, ovvero oltre il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. a cui devono aggiungersi i quindici giorni previsti dal comma 1-bis della medesima disposizione, per il giudizio celebrato in assenza dell’imputato, in epoca successiva al 30.12.2022, data di entrata in vigore della riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, risultando la sentenza, pronunciata in data 24.6.2026, con termine di deposito della motivazione di giorni novanta scadente il 22.9.2025, data da cui decorre il termine dei 45 giorni + quindici (60) per la proposizione del ricorso, come previsto dalla lettera c) del secondo comma dell’art. 585; termine di sessanta giorni, quindi, scaduto il 21.11.2025, giorno non festivo. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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