CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
015 ORDINANZA sul ricorso R.G. 16639/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di assicurazioni generali, posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 15 ottobre 1985 in persona del [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma viale [OSCURATO:PERSONA] 262/264 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, -intimata- 1 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16639/2015 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 15636/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore -intimata avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7808/21/14 depositata in data 19/12/2014 udita la relazione della causa svolta alla udienza del 13 /04/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del Lazio con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso la sentenza della stessa Commissione regionale n. 399/01/13 con la quale il giudice d’appello (in sede di riassunzione), decidendo una vicenda relativa a omesso versamento di imposte dovute al comportamento fraudolento di uno degli amministratori, applicando la legge numero 423 del 1995 -che dispone che nel caso in cui l'omesso versamento sia imputabile a comportamento infedele di dottori commercialisti ragionieri e consulenti del lavoro non sono dovute le sanzioni- ha sospeso la riscossione delle sanzioni e ritenuto dovuto lo sgravio a seguito della condanna definitiva del professionista. Il ricorso si fonda su tre motivi. Non si è costituita nessuna delle amministrazioni intimate. Successivamente la società ha depositato atto di rinuncia, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinunciare al ricorso per cassazione. 2 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16639/2015 Numero sezionale 1309/2022 Numero di raccolta generale 15636/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 In considerazione della intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Nulla sulle spese in difetto di costituzione delle controparti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma, Camera di consiglio del 13 aprile 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r