CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 05578/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20392/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 190/2021 depositata il 21/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Napoli sezione di Ischia di accertare la nullità delle clausole negoziali contenute nel conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] paolo [OSCURATO:SOCIETA]. relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La banca si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato della società attrice e l'infondatezza delle domande. 2.- Il Tribunale, all'esito di CTU, ha accolto la domanda proposta dalla società condannando il Banco di Napoli - succeduto nel rapporto a [OSCURATO:PERSONA] IMI- alla restituzione della somma di euro tre 35.578,76 euro. 3.- La Corte d'appello di Napoli, sul ricorso della banca, in parziale riforma della sentenza, ha accertato che il credito spettante alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di saldo attivo del conto corrente era pari ad euro 13.770,68. 4.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società. 5. ― In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito di intervenuta transazione della lite, richiesta cui ha aderito controparte sottoscrivendo la relativa dichiarazione anche con riguardo alla compensazione delle spese 6. ─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Nessuna statuizione va assunta circa le spese di lite del gravame, non essendosi la controparte costituita. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera d