CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16666/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 02/12/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA]; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 2 dicembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede del 17 ottobre 2024, concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna, confermano l'affermazione di responsabilità della medesima in ordine ai delitti di cui agli artt. 615- ter, commi 1 e 2, 476, commi 1 e 2, 491-bis cod. pen. alla medesima ascritti. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di impiegata presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, area procedure sanzionatorie e traffico, abilitata all'accesso alla piattaforma PRO.SA . per l'inserimento delle anagrafiche dei trasgressori, finalizzate alla comunicazione alla Motorizzazione Civile delle infrazioni da cui consegue la decurtazione dei punti della patente di guida, ha - su richiesta dell'imputata in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambe definito le relative posizioni mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti - operato sulle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iscritte nel richiamato data-base, occultando, secondo diverse modalità operative, le infrazioni riscontrate a carico dei medesimi ai quali non veniva, pertanto, applicata la predetta decurtazione. 2. Avverso la sentenza impugnata della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputata, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, sviluppato per punti, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 192, commi 2 e 4, 195, 197-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6 CEDU, 27, 11 Cost.; 187, 530 cpv., 533, 605 cod. proc. pen.; 43, 615-ter, 491-bis cod. pen. Un primo ordine di argomenti contesta la valutazione delle chiamate in reità operate dalle imputate per reati connessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambe interessate a concordare la pena per i diversi reati alle stesse ascritti in misura minima, di cui è evidenziato l'errato apprezzamento della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, ponendosi le dichiarazioni della seconda in termini di riscontro de relato alle generiche propalazioni della prima: la responsabilità dell'imputata è stata ritratta dal mero rilievo per cui i destinatari dei verbali d'infrazione al codice della strada non avevano mai ricevuto la notifica della decurtazione dei punti, mentre [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di riferire le 2modalità attraverso le quali l'imputata avrebbe operato; [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse sarebbero state operate le contestate violazioni e che è stata ritenuta inattendibile in riferimento ad ulteriori posizioni, non aveva mai avuto contati diretti con l'imputata, mentre ne veniva affermata l'attendibilità per essere stata destinataria del resoconto della [OSCURATO:PERSONA] che, invece, nulla sapeva dell'effettiva attività richiesta all'imputata. Se ne traggono profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in riferimento alla valutazione della chiamata in correità ed alla sterilizzazione delle deduzioni difensive, finalizzate alla dimostrazione di alternative ricostruzioni delle annotazioni, dovute ad errori materiali ed al malfunzionamento della piattaforma, puntualmente articolare in riferimento a ciascuna delle posizioni valutate e, invece, ingiustificatamente respinte dalla Corte di merito. In particolare, la difesa aveva rilevato, sul punto del dolo: quanto ai casi [OSCURATO:PERSONA], compagno della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], figlio della stessa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], amico della [OSCURATO:PERSONA], che l'annullamento della decurtazione era derivato dall'inserimento errato di un solo numero delle rispettive patenti, mentre l'imputata si era limitata a riportare i dati trascritti sui moduli dalla collega; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], amica del commercialista di [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento, nel campo relativo al nome del contravventore, della dicitura "[OSCURATO:PERSONA]" rispondeva ad una prassi applicativa in caso di pendenza della procedura di rimborso delle sanzioni, come documentato in altri casi; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento della dicitura "punti a mano", della data 9.9.999 e del nome Fogini fossero, del pari, rispondenti ad una consuetudine, automaticamente effettuati o derivante da mero errore di trascrizione; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], amico di [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento della dicitura "no punti" venisse automaticamente inserita dal sistema in caso di ricorso. Sotto altro profilo, si denuncia apparenza della motivazione riguardo la dimostrazione dell'elemento soggettivo, risolto nella mera circostanza dell'omessa notifica della decurtazione agli interessati, in violazione del protocollo valutativo della prova indiziaria e del principio dell'"o/tre ogni ragionevole dubbio", senza considerare che altri avevano accesso alla postazione dell'imputata e che la stessa aveva mostrato ritrosia ad assecondare le richieste di annullamento. 2.2. Con il secondo motivo, sviluppato per punti, si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 495, 498, 530 cpv., 533, 603 cod. proc. pen.; 615-ter, 491- bis cod. pen. per avere la Corte di merito respinto la richesta di rinnovazione istruttoria mediante esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decisivi in 3ordine all'inserimento automatico delle cifre 9.9.9999 e dei casi di annotazione "no punti". 2.3. Il terzo motivo contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in ordine alla comparazione con la pena irrogata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], di cui è stato dimostrato il personale interesse nei plurimi fatti alla medesima ascritti, che all'assenza di motivazione sul punto della misura dell'aumento a titolo di continuazione, trascurando lo stato di incensuratezza dell'imputata, l'ineccepibile servizio dalla medesima prestato, la mera accondiscendenza rispetto alle richieste di [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenze pregiudizievoli già patite. 4. Su richiesta delle parti, è stata disposta la trattazione orale del ricorso. Il giudizio è stato trattato in pubblica udienza, stante l'irretrattabilità della revoca dell'istanza, sopravvenuta al provvedimento presidenziale di fissazione (Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025, dep. 2026, Napolitano, Rv. 289259 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo reitera censure alle quali la Corte di merito ha offerto adeguata risposta ed è, pertanto, generico. 1.1. La ricorrente insiste nel contestare la valutazione delle dichiarazioni delle imputate in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asseritamente svolta in violazione del paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità, senza confrontarsi con l'articolata motivazione resa al riguardo. La Corte d'appello ha chiarito come - nel contesto di un'imputazione monosoggettiva elevata nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] - le indagini avessero disvelato un medesimo modus operandi, risultato effettivamente posto in essere, con diversificate modalità esecutive, in favore di persone prossime alla [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse la ricorrente si era determinata ad agire; rispetto a tali fatti, comprovati non solo dalla dichiarazioni etero-accusatorie della istigatrice [OSCURATO:PERSONA], ma dall'esatto riscontro degli interventi operati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle posizioni dei soggetti indicati, tutti rimasti indenni dalle conseguenze sanzionatorie delle violazioni riscontrate, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state reputate un ulteriore riscontro degli interventi ai quali, seppur con qualche iniziale ritrosia, l'imputata si era, infine, prestata. 41.2. A fronte di siffatto incedere argomentativo, le odierne censure si rivelano, da un lato, meramente reiterative e, dall'altro, inedite, nella misura in cui non risultano specificamente dedotte con l'appello. Anche l'insistito riferimento alla mancata conoscenza, in capo alle dichiaranti, delle concrete modalità operative poste in essere dall'imputata si rivela superfluo ed irrilevante, al pari della segnalata varietà delle tecniche effettivamente impiegate - e tutte convergenti nell'esito conclusivo di interrompere la procedura di rilievo delle sanzioni al fine della conseguente decurtazione dei punti delle patenti - rimessa alla specifica esperienza - ed al correlato novero di espedienti - della [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che le censure proposte nella prima parte del primo motivo sono generiche e, sul punto della valutazione d'attendibilità, proposte fuori dei casi previsti. 1.3. Le contestazioni rivolte alle singole posizioni dei beneficiari sono, a loro volta e per le ragioni già rassegnate, generiche e, comunque, versate in fatto. La ricorrente contesta la ricostruzione del dolo assumendo, quanto ai casi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come l'annullamento della decurtazione fosse conseguito all'errato inserimento di una sola cifra del numero delle rispettive patenti, mentre l'imputata si era limitata a riportare i dati trascritti sui moduli dalla collega; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento, nel campo relativo al nome del contravventore, della dicitura "[OSCURATO:PERSONA]" rispondesse ad una prassi applicativa in caso di pendenza della procedura di rimborso delle sanzioni, come documentato in altri casi; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento della dicitura "punti a mano", della data 9.9.999 e del nome Fogini fossero, del pari, rispondenti ad una consuetudine, automaticamente effettuati o derivante da mero errore di trascrizione; quanto al caso [OSCURATO:PERSONA], che l'inserimento della dicitura "no punti" venisse automaticamente inserita dal sistema in caso di ricorso. Nell'evidenziare le diversificate modalità di trattazione illecita delle posizioni, la ricorrente pretende, per ciascuna soluzione operativa adottata ed in una prospettiva parcellizzata ed atomistica, di dimostrarne ora la rispondenza ad una legittima prassi generalizzata, ora la riconducibilità ad errori materiali o di trascrizione, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, con argomentazione qui non censurabile, ha, da un lato, evidenziato come tutti i moduli recanti i dati dei conducenti fossero stati correttamente compilati (produzioni del pubblico ministero) e, dall'altro, come gli asseriti "errori e/o i duplici interventi con annullamento di quanto già inserito" fossero stati riscontrati "proprio in relazione a soggetti vicini alla [OSCURATO:PERSONA] che, secondo le dichiarazioni della stessa, confermate in linea generale dalla [OSCURATO:PERSONA], chiese proprio alla [OSCURATO:PERSONA] di operare in tal senso". 5La sentenza impugnata evidenzia, altresì, come le mirate indagini sulle posizioni indicate siano state svolte all'esito del riferimento alle medesime, emerso nel corso di una attività di intercettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il che sgombra il campo da qualsivoglia dubbio sull'attendibilità delle stesse e, nel contempo, sulla rispondenza ad un unico disegno degli interventi effettuati dall'imputata a beneficio delle stesse. In siffatto contesto, che prende in carico - motivatamente disattendendola - anche la tesi del funzionamento anomalo del programma informatico, l'avversata decisione si rivela del tutto in linea con la regola di giudizio dell -al di là di ogni ragionevole dubbio", che consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01). Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente proposto. 2. Il secondo motivo resta assorbito. Le considerazioni che precedono esprimono ex se l'irrilevanza dell'integrazione istruttoria richiesta in appello, che la Corte di merito non ha ritenuto di dover disporre, facendo corretta applicazione del principio per cui la richiesta di assunzione di nuove prove in appello postula la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). La ricorrente contesta il diniego di rinnovazione istruttoria mediante esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in tesi decisivi in ordine all'inserimento automatico delle cifre 9.9.9999 e dei casi di annotazione "no punti", mentre - come già rilevato - le concrete opzioni atte a determinare il risultato divisato s'appalesano del tutto irrilevanti, come incensurabilmente motivato dalla Corte di merito. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La ricorrente contesta la determinazione della pena per il più grave delitto sub @2, irrogata alla [OSCURATO:PERSONA] in termini identici alla imputata nel medesimo procedimento, non concorrente, [OSCURATO:PERSONA], per il capo 03, pur a fronte dell'interesse personale di quest'ultima nella consumazione dei fatti ascrittile. 6Trattasi di profilo di censura inedito, che non risulta proposto con l'appello, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame riportata nell'avversata sentenza. Di conseguenza, non vi è un punto della motivazione al quale si attaglino le censure qui proposte e che consenta a questa Corte di verificare se il medesimo trattamento sanzionatorio riservato, nello stesso procedimento, ad altri imputati, anche se correi, evidenzi un vizio di motivazione della sentenza e se il giudizio di merito sull'identico trattamento di situazione prospettata come diversa sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. 3.2. Il punto di censura rivolto all'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è destituito del necessario interesse, a fronte della concessione delle attenuanti generiche prevalenti. 3.3. L'argomento che deduce l'omessa motivazione riguardo l'aumento di pena per la continuazione per il reato di cui all'art. 491-bis cod. pen. è aspecifico, sol che si consideri come siffatto delitto, contestato al capo @2 in correlazione all'art. 476 cod. pen., cui la nozione di "documento informatico" accede, sia stato ritenuto reato più grave, con determinazione della relativa pena nella misura, indicata del minimo edittale, di un anno. 4. Da quanto sin qui argomentato discende l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAless dr na [OSCURATO:PERSONA] islao Scarlini CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 .1,MG,/ 2076 L UNZIO AnetupiziARio Ca ela Lan ulse 7