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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15641/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CIMMINO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMURI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTOn 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA ed [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce, in data 9 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 9 giugno 2017, li ha condannati in relazione ai reati rispettivamente contestati.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 99, 159, 161 e 416 cod. pen.

La Corte territoriale, a giudizio della difesa, avrebbe applicato l'aumento facoltativo a titolo di recidiva in assenza di elementi da cui desumere che il delitto commesso sia espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non avrebbero ben identificato gli aumenti di pena e non avrebbero indicato in dispositivo l'aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva.

La Corte di merito avrebbe, inoltre, erroneamente considerato la recidiva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato nonostante la recidiva sia stata ritenuta subvalente.

La difesa eccepisce, altresì, l'erroneità della sospensione dei termini di prescrizione disposto all'udienza del 10 maggio 2019 in considerazione della concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento con necessaria prevalenza dell'esigenza di rinvio per esigenze di acquisizione della prova.

Parimenti sarebbe incostituzionale la sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio di udienza disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il ricorrente chiede, infine, «l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. delle impugnazioni degli altri imputati in merito alla qualificazione del reato associativo in luogo del concorso di persone» (vedi pag. 4 del ricorso).

3. In data 2 dicembre 2022 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi di ricorso con la quale il ricorrente avanza questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 150/2022 per contrasto con gli artt. 3 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE.

Secondo la difesa il differimento in blocco dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia comporterebbe l'ingiustificato differimento dell'entrata in vigore di norme penali sostanziali più favorevoli all'imputato con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

La difesa chiede, in caso di mancato accoglimento della questione di costituzionalità, il rinvio del procedimento per permettere all'imputato di beneficiare delle disposizioni più favorevoli previste dal d.l.gs. 150/2022.

4. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 416, 624-bis e 625 cod. pen.

La difesa ha rimarcato che il ricorrente è stato ritenuto partecipe all'ipotizzata associazione a delinquere nonostante il BALESTRA compaia nelle conversazioni intercettate solo in due occasioni.

La motivazione sarebbe illogica e contraria alle acquisizioni probatorie nella parte in cui le condotte di ricettazione originariamente contestate nei capi 23) e 25) sono state qualificate giuridicamente come attività di compartecipazione nei furti senza indicare gli elementi logico-fattuali a fondamento di tale decisione con conseguente violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché 157, 648, 624-bis, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

La motivazione sarebbe erronea ed apparente nella parte in cui afferma che la difesa avrebbe posto il tema della corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal BALESTRA senza tener conto che il ricorrente, con i motivi di appello, aveva segnalato la possibilità di riqualificare il fatto nel reato di favoreggiamento e non certo nel reato di furto.

La riqualificazione giuridica del fatto compiuta dai giudici dell'appello avrebbe comportato la violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto l'imputato non è stato messo nelle condizioni di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto ed alle conseguenze negative in tema di trattamento sanzionatorio, computo della prescrizione e modalità di esecuzione della pena.

6. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 521, comma 1, 597, comma 3, cod. proc. pen. e 99 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione dei reati contestati al BALESTRA.

Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe qualificato la contestata recidiva come reiterata e specifica nonostante la stessa non fosse stata così contestata dal Pubblico Ministero facendone discendere effetti peggiorativi rispetto alla sentenza di primo grado in violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni del giudice di prime cure senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello.

La motivazione sarebbe del tutto carente in relazione alla doglianza con la quale il ricorrente aveva evidenziato che il decorso di quattro anni tra la cessione da parte del LEVANTE dei beni mobili registrati di cui al capo di imputazione e la data degli accertamenti svolti dal consulente del Pubblico Ministero comporterebbe l'impossibilità di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia realizzato la condotta di riciclaggio.

La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni dei soggetti che sono stati trovati nella disponibilità dei veicoli oggetto di «ripulitura», soggetti portatori di un interesse contrario a quello del LEVANTE in quanto «sarebbero potuti essere direttamente coinvolti nell'accaduto nella ipotesi in cui avessero reso dichiarazioni dal tenore autoaccusatorio» (pag. 4 del ricorso).

Ancora più illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui avrebbe desunto la credibilità degli altrui due acquirenti dei veicoli dalla ritenuta attendibilità dell'acquirente COLONNA e nella parte in cui la condanna è stata fondata sui risultati meramente probabilistici degli accertamenti tecnici svolti dal consulente del Pubblico Ministero in ordine all'effettiva presenza di segni di contraffazione.

8. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di ricettazione.

La Corte territoriale, con motivazione apparente, avrebbe ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti delle vetture senza tener conto del fatto che gli stessi «potevano esser animati da un interesse personale e diretto, volto a dipanare ogni profilo di dubbio su di un ipotetico coinvolgimento degli stessi nella vicenda» (pag. 7 del ricorso).

9. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, la data di commissione di tale condotta di riciclaggio, in ossequio al principio generale del favor rei, deve esser individuata nel momento in cui sarebbe stata posta in essere l'attività di ripulitura del bene di provenienza illecita con conseguente prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

La difesa eccepisce, altresì, che la Corte di merito avrebbe erroneamente computato la sospensione dei termini di prescrizione relativamente al periodo 12 giugno-30 giugno 2020 in quanto detto rinvio è stato disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, quindi, per ragioni non rientranti nel disposto dell'art. 159 cod. pen. 10. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione.

La difesa eccepisce l'eccessività della pena irrogata nei confronti del LEVANTE in quanto superiore di sei mesi rispetto al minimo edittale in assenza di specifica motivazione in ordine alle ragioni sottese a tale determinazione.

La difesa lamenta, infine, l'eccessività dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione e l'apparenza della motivazione con la quale i giudici di appello hanno giustificato la congruità di tali aumenti.

La motivazione, a giudizio del ricorrente, sarebbe carente ed illogica nella parte in cui è stata respinta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sulla base di mere clausole stereotipate e senza tenere in considerazione la condotta collaborativa del LEVANTE (estrinsecatasi nel consenso prestato all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di numerosi atti di indagine) ed il percorso di resipiscenza e reinserimento sociale intrapreso dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

1.1. La censura con la quale il ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero applicato l'aumento facoltativo a titolo di recidiva in assenza di elementi da cui desumere che il delitto commesso sarebbe espressivo di una maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è aspecifica e manifestamente infondata.

L'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere dedita alla «perpetrazione di reati predatori in serie», le precedenti condanne per i reati di tentata truffa e ricettazione nonché la pregressa applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale rendano evidente la presenza di una particolare pericolosità sociale del ricorrente (vedi pag. 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo.

1.2. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, i giudici di appello hanno confermato la dettagliata determinazione del trattamento sanzionatorio indicata nella sentenza di primo grado -la pena minima edittale per il più grave reato di furto aggravato è stata aumentata di mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di multa ai sensi dell'art. 99 cod. pen., di mesi 6 di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ulteriormente aumentata di anni 3 e mesi 9 di reclusone per gli altri reati satellite (vedi pag. 15 della sentenza di appello e pag. 99 della sentenza di primo grado); di conseguenza è destituita di fondamento le affermazioni difensivi secondo cui nella sentenza di primo grado «non sono ben identificati gli aumenti di pena» e la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla recidiva ai fini del calcolo della prescrizione in assenza di un «aumento di pena stimabile e riscontrabile dal dispositivo» e (vedi pagg. 2 e 3 del ricorso).

1.2. La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'erronea considerazione della recidiva specifica ai fini del calcolo della prescrizione è manifestamente infondata.

I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata equivalente o subvalente, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, (dep. 28/01/2019), Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 2, Ord. n. 30064 del 04/07/2020, Dito, non massimata).

1.3. Anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'erroneità della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza del 10 maggio 2019 è destituita di fondamento.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che detta udienza è stata rinviata esclusivamente in considerazione dell'adesione dei difensori all'astensione indetta dagli organismi di categoria e non anche per esigenze di acquisizione della prova come erroneamente affermato nel ricorso (vedi verbale di udienza del 10/05/2019).

I giudici di merito hanno fatto, di conseguenza, corretto uso del principio di diritto secondo cui, nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (vedi Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01; Sez. 2, n. 5883 del 28/01/2022, Farfalla, non massi mata).

1.3. La censura con cui la difesa eccepisce l'incostituzionalità della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio di udienza disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimento del 12 giugno 2020, oltre ad essere del tutto generica, è manifestamente infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione» (vedi Sez.

U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02).

1.3.1. Tale interpretazione ha trovato conferma e precisazione nelle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18 del 17/0372020.

Con tali decisioni i giudici delle leggi hanno affermato che la sospensione prevista dalla normativa pandemica, è riconducibile alla causa generale di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. e, di conseguenza, riguarda la generalità dei termini -di qualsiasi natura- previsti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (vedi Corte Cost., n. 278 del 23/12/2020 e n. 140 del 06/07/2021).

L'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale in esame va inquadrato, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 cod. pen., che costituisce una «norma in bianco» che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa, nel caso di specie, appunto, l'art. 83 cit.

Come già osservato da questa Corte, la sospensione della prescrizione non opera in virtù di una norma sopravvenuta, ma in ottemperanza ad un principio generale e previgente contenuto appunto nell'art. 159 cod. pen., rispetto al quale la norma emergenziale costituisce solo l'individuazione del fatto che genera la necessità della sospensione.

1.3.2. In sintesi, attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni, intento che era stato perseguito con modalità analoghe in pregressi casi di sospensione dei processi collegati a situazioni di emergenza derivate da eventi sismici.

Una diversa interpretazione sarebbe, peraltro, elusiva di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», disposizione che, come già visto, ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale.

1.4. Infine, appare manifestamente infondata la richiesta di estensione dei motivi di ricorso avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. in quanto, a differenza di quanto apoditticamente affermato nel ricorso, i due coimputati non hanno dedotto motivi di appello «in merito alla qualificazione del reato associativo in luogo del concorso di persone».

2. L'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta la derivata inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 2 dicembre 2022.

Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massi mata).

3. Il primo motivo del ricorso proposto dal BALESTRA è privo della necessaria specificità e dedotto per motivi non consentiti, invocando di fatto una mera rivalutazione del compendio probatorio.Entrambe le sentenze di merito sono contraddistinte da una disamina completa ed approfondita delle risultanze istruttorie, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate, l'esame dei tabulati telefonici ed i frequenti contatti con il [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti elementi probatori idonei a dimostrare con certezza l'inserimento del BALESTRA nell'ipotizzato sodalizio criminoso ed il suo attivo coinvolgimento nella commissione di reati fine con il compito di recuperare i mezzi rubati dai correi per poi rivenderli a terzi (vedi pagg. da 82 ad 84 della sentenza di primo grado, pagg. da 16 a 20 della sentenza di appello).

La valutazione finale della Corte territoriale circa l'esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell'associazione criminosa da parte dell'imputato, risulta immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente insussistenza dell'eccepita carenza motivazionale.

Il BALESTRA limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, è venuto meno all'onere di specificità che grava sulle parti ricorrenti.

4. Il secondo motivo addotto dal BALESTRA è aspecifico e manifestamente infondato.

4.1. I giudici di appello, invero, hanno ritenuto di qualificare diversamente i fatti descritti nei capi 23) e 35) dell'imputazione, affermando che le condotte poste in essere dal BALESTRA (recupero e rivendite delle autovetture rubate dagli altri associati) sono idonee a perfezionare una condotta concorsuale nel reato di furto piuttosto che ricettazione di beni di provenienza delittuosa (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (vedi Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01; Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco, non massimata).

4.2. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale Violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra originaria contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione.

Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano il fatto sono rimasti invariati.

In definitiva, anche a fronte di una diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano, come nel caso di specie, chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01).

4.3. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la diversa qualificazione giuridica ritenuta dai giudici di appello non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti in termini del tutto compatibili a quelli descritti nella sentenza impugnata.

Peraltro la Corte territoriale ha motivato, con percorso iter argomentativo esente da vizi logici manifesti, in ordine alla responsabilità concorsuale del BALESTRA nei furti delle vetture indicate nel capo di imputazione ed, in particolare, ha affermato che il BALESTRA ha posto in essere le condotte rubricate in esecuzione di un pregresso accordo con gli autori materiali della sottrazione delle autovetture successivamente recuperate, nascoste e vendute dal ricorrente, con conseguente responsabilità concorsuale nei reati di furto (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata); fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa; come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel capo di imputazione erano indicati gli elementi di fatto sui quali si basava la riqualificazione del fatto, quali la data del commesso reato, il luogo ove lo stesso era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali si può, senza particolari problemi cognitivi o logici, individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, oltre che inferire l'altrettanto necessaria e prodromica sottrazione di esse a chi ne era proprietario.

Può dunque dirsi che nel capo di imputazione originario sono contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, sicché non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

5. Il terzo motivo del ricorso proposto dal BALESTRA è manifestamente infondato in quanto l'eccepita violazione di legge è del tutto insussistente.

A differenza di quanto erroneamente affermato nel ricorso, la deliberazione impugnata non prevede alcuna reformatio in pejus della sentenza di primo grado; i giudici di appello si sono, infatti, limitati a qualificare la recidiva come reiterata e specifica (vedi pag. 21 della sentenza impugnata).

La mera lettura del capo di imputazione dimostra che l'organo inquirente aveva contestato al BALESTRA la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) e che, di conseguenza, la deliberazione dei giudici di appello è sicuramente più favorevole al reo in quanto è stata esclusa la natura infraquinquennale della recidiva originariamente contestata.

6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dal LEVANTE sono aspecifici in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nonché non consentiti dalla legge in quanto articolati esclusivamente in fatto.

Il ricorrente lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

6.1. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, valorizzando le dichiarazioni, credibili e convergenti, dei soggetti che hanno acquistato le autovetture taroccate dal LEVANTE e la coincidenza temporale tra le date dei furti e le date di acquisto dell'autovetture incidentate da parte del ricorrente (vedi pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata).

La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente limitandosi ad invocare una diversa valutazione del materiale probatorio, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo.

In conclusione, il giudizio di colpevolezza, espresso nella doppia decisione conforme, in ordine al reato di riciclaggio, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede.

6.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve esser evidenziato che la Corte territoriale ha correttamente qualificato le condotte poste in essere dal LEVANTE, in considerazione del fatto che il ricorrente ha acquistato due vetture incidentate «prima del furto delle auto dello stesso modello, poi riciclate, avvalendosi dei dati identificativi delle citate autovetture incidentate, e vendute a terzi sicché non è sostenibile in fatto che l'imputato avesse acquistato a sua volta auto già ripulite» (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).

Il ricorrente si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto in considerazione della mancanza di elementi da cui desumere che il LEVANTE abbia direttamente proceduto all'attività di «pulitura» dei veicoli, senza confrontarsi con il convincente percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 6.3.

Va, in conclusione, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

7. Il terzo motivo del ricorso proposto dal LEVANTE è generico perché basato su indimostrate ed unilaterali asserzioni difensive, in assenza di dati puntuali fondanti la tesi del precedente decorso del termine di prescrizione.

7.1. La difesa, in particolare, si è limitata a sostenere la sopravvenuta prescrizione della condotta di riciclaggio inerente al [OSCURATO:PERSONA] rinvenuto nella disponibilità del COLONNA facendo riferimento al principio del favor rei, senza indicare adeguatamente i motivi posti a fondamento di tale affermazione ed a dimostrare l'erroneità della data di commissione del reato desumibile dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (vedi Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181 - 01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 6, n. 21628 del 29/03/2022, Petrosino, non nnassimata).

Le mera affermazione da parte dell'imputato non è sufficiente a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 3, n. 25551 del 24/03/2021, Mesiani, non massimata).

Deve esser, peraltro, ribadito che, in sede di legittimità è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti con conseguente inammissibilità del ricorso che non ottemperi al predetto onere di specificità (vedi Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330).

7.2. Quanto alla ritenuta erroneità del calcolo dei termini di prescrizione, è sufficiente ricordare il già operato richiamo (par. 1.3.) ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione disposta ai sensi della normativa emergenziale in tema di epidemia da Covid-19.

8. Il quarto motivo addotto dalla difesa del LEVANTE è generico ed aspecifico. 8.1.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio e l'eccessività sia della pena base che degli aumenti a titolo di continuazione, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello La Corte territoriale ha individuato la pena base in misura superiore di soli 6 mesi di reclusione al minimo edittale ed ha applicato un aumento a titolo di continuazione pari a 3 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa per ogni episodio di riciclaggio, ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità della pena applicata alla gravità dei fatti ed alla personalità del LEVANTE (vedi pag. 10 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massinnata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.

8.2. La doglianza inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica poiché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del LEVANTE desunta dai precedenti penali, anche specifici (pag. 10 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 — 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] CIMMINO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, Avv. [OSCURATO:PERSONA]AMURI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] FATTOn 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA ed [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Lecce, in data 9 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 9 giugno 2017, li ha condannati in relazione ai reati rispettivamente contestati. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 99, 159, 161 e 416 cod. pen. La Corte territoriale, a giudizio della difesa, avrebbe applicato l'aumento facoltativo a titolo di recidiva in assenza di elementi da cui desumere che il delitto commesso sia espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito, ad avviso del ricorrente, non avrebbero ben identificato gli aumenti di pena e non avrebbero indicato in dispositivo l'aumento di pena conseguente al riconoscimento della recidiva. La Corte di merito avrebbe, inoltre, erroneamente considerato la recidiva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato nonostante la recidiva sia stata ritenuta subvalente. La difesa eccepisce, altresì, l'erroneità della sospensione dei termini di prescrizione disposto all'udienza del 10 maggio 2019 in considerazione della concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento con necessaria prevalenza dell'esigenza di rinvio per esigenze di acquisizione della prova. Parimenti sarebbe incostituzionale la sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio di udienza disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il ricorrente chiede, infine, «l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. delle impugnazioni degli altri imputati in merito alla qualificazione del reato associativo in luogo del concorso di persone» (vedi pag. 4 del ricorso). 3. In data 2 dicembre 2022 il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi di ricorso con la quale il ricorrente avanza questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 150/2022 per contrasto con gli artt. 3 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE. Secondo la difesa il differimento in blocco dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia comporterebbe l'ingiustificato differimento dell'entrata in vigore di norme penali sostanziali più favorevoli all'imputato con conseguente lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. La difesa chiede, in caso di mancato accoglimento della questione di costituzionalità, il rinvio del procedimento per permettere all'imputato di beneficiare delle disposizioni più favorevoli previste dal d.l.gs. 150/2022. 4. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 416, 624-bis e 625 cod. pen. La difesa ha rimarcato che il ricorrente è stato ritenuto partecipe all'ipotizzata associazione a delinquere nonostante il BALESTRA compaia nelle conversazioni intercettate solo in due occasioni. La motivazione sarebbe illogica e contraria alle acquisizioni probatorie nella parte in cui le condotte di ricettazione originariamente contestate nei capi 23) e 25) sono state qualificate giuridicamente come attività di compartecipazione nei furti senza indicare gli elementi logico-fattuali a fondamento di tale decisione con conseguente violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. nonché 157, 648, 624-bis, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. La motivazione sarebbe erronea ed apparente nella parte in cui afferma che la difesa avrebbe posto il tema della corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal BALESTRA senza tener conto che il ricorrente, con i motivi di appello, aveva segnalato la possibilità di riqualificare il fatto nel reato di favoreggiamento e non certo nel reato di furto. La riqualificazione giuridica del fatto compiuta dai giudici dell'appello avrebbe comportato la violazione del principio di corrispondenza previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. in quanto l'imputato non è stato messo nelle condizioni di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto ed alle conseguenze negative in tema di trattamento sanzionatorio, computo della prescrizione e modalità di esecuzione della pena. 6. [OSCURATO:PERSONA] BALESTRA, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 521, comma 1, 597, comma 3, cod. proc. pen. e 99 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sopravvenuta prescrizione dei reati contestati al BALESTRA. Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe qualificato la contestata recidiva come reiterata e specifica nonostante la stessa non fosse stata così contestata dal Pubblico Ministero facendone discendere effetti peggiorativi rispetto alla sentenza di primo grado in violazione degli artt. 521, comma 1 e 597, comma 3, cod. proc. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare le argomentazioni del giudice di prime cure senza motivare adeguatamente in ordine ai motivi di appello. La motivazione sarebbe del tutto carente in relazione alla doglianza con la quale il ricorrente aveva evidenziato che il decorso di quattro anni tra la cessione da parte del LEVANTE dei beni mobili registrati di cui al capo di imputazione e la data degli accertamenti svolti dal consulente del Pubblico Ministero comporterebbe l'impossibilità di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia realizzato la condotta di riciclaggio. La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni dei soggetti che sono stati trovati nella disponibilità dei veicoli oggetto di «ripulitura», soggetti portatori di un interesse contrario a quello del LEVANTE in quanto «sarebbero potuti essere direttamente coinvolti nell'accaduto nella ipotesi in cui avessero reso dichiarazioni dal tenore autoaccusatorio» (pag. 4 del ricorso). Ancora più illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui avrebbe desunto la credibilità degli altrui due acquirenti dei veicoli dalla ritenuta attendibilità dell'acquirente COLONNA e nella parte in cui la condanna è stata fondata sui risultati meramente probabilistici degli accertamenti tecnici svolti dal consulente del Pubblico Ministero in ordine all'effettiva presenza di segni di contraffazione. 8. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di ricettazione. La Corte territoriale, con motivazione apparente, avrebbe ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti delle vetture senza tener conto del fatto che gli stessi «potevano esser animati da un interesse personale e diretto, volto a dipanare ogni profilo di dubbio su di un ipotetico coinvolgimento degli stessi nella vicenda» (pag. 7 del ricorso). 9. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del riciclaggio del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, la data di commissione di tale condotta di riciclaggio, in ossequio al principio generale del favor rei, deve esser individuata nel momento in cui sarebbe stata posta in essere l'attività di ripulitura del bene di provenienza illecita con conseguente prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La difesa eccepisce, altresì, che la Corte di merito avrebbe erroneamente computato la sospensione dei termini di prescrizione relativamente al periodo 12 giugno-30 giugno 2020 in quanto detto rinvio è stato disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, quindi, per ragioni non rientranti nel disposto dell'art. 159 cod. pen. 10. [OSCURATO:PERSONA] LEVANTE, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione. La difesa eccepisce l'eccessività della pena irrogata nei confronti del LEVANTE in quanto superiore di sei mesi rispetto al minimo edittale in assenza di specifica motivazione in ordine alle ragioni sottese a tale determinazione. La difesa lamenta, infine, l'eccessività dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione e l'apparenza della motivazione con la quale i giudici di appello hanno giustificato la congruità di tali aumenti. La motivazione, a giudizio del ricorrente, sarebbe carente ed illogica nella parte in cui è stata respinta la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sulla base di mere clausole stereotipate e senza tenere in considerazione la condotta collaborativa del LEVANTE (estrinsecatasi nel consenso prestato all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di numerosi atti di indagine) ed il percorso di resipiscenza e reinserimento sociale intrapreso dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.1. La censura con la quale il ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero applicato l'aumento facoltativo a titolo di recidiva in assenza di elementi da cui desumere che il delitto commesso sarebbe espressivo di una maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] è aspecifica e manifestamente infondata. L'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere dedita alla «perpetrazione di reati predatori in serie», le precedenti condanne per i reati di tentata truffa e ricettazione nonché la pregressa applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale rendano evidente la presenza di una particolare pericolosità sociale del ricorrente (vedi pag. 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo. 1.2. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, i giudici di appello hanno confermato la dettagliata determinazione del trattamento sanzionatorio indicata nella sentenza di primo grado -la pena minima edittale per il più grave reato di furto aggravato è stata aumentata di mesi 6 di reclusione ed euro 150,00 di multa ai sensi dell'art. 99 cod. pen., di mesi 6 di reclusione per la continuazione con il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e ulteriormente aumentata di anni 3 e mesi 9 di reclusone per gli altri reati satellite (vedi pag. 15 della sentenza di appello e pag. 99 della sentenza di primo grado); di conseguenza è destituita di fondamento le affermazioni difensivi secondo cui nella sentenza di primo grado «non sono ben identificati gli aumenti di pena» e la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla recidiva ai fini del calcolo della prescrizione in assenza di un «aumento di pena stimabile e riscontrabile dal dispositivo» e (vedi pagg. 2 e 3 del ricorso). 1.2. La doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l'erronea considerazione della recidiva specifica ai fini del calcolo della prescrizione è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata equivalente o subvalente, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, (dep. 28/01/2019), Amico, Rv. 274899 - 01; Sez. 2, Ord. n. 30064 del 04/07/2020, Dito, non massimata). 1.3. Anche l'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta l'erroneità della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio dell'udienza del 10 maggio 2019 è destituita di fondamento. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che detta udienza è stata rinviata esclusivamente in considerazione dell'adesione dei difensori all'astensione indetta dagli organismi di categoria e non anche per esigenze di acquisizione della prova come erroneamente affermato nel ricorso (vedi verbale di udienza del 10/05/2019). I giudici di merito hanno fatto, di conseguenza, corretto uso del principio di diritto secondo cui, nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente (vedi Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01; Sez. 2, n. 5883 del 28/01/2022, Farfalla, non massi mata). 1.3. La censura con cui la difesa eccepisce l'incostituzionalità della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio di udienza disposto per motivi organizzativi legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con provvedimento del 12 giugno 2020, oltre ad essere del tutto generica, è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione» (vedi Sez. U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02). 1.3.1. Tale interpretazione ha trovato conferma e precisazione nelle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18 del 17/0372020. Con tali decisioni i giudici delle leggi hanno affermato che la sospensione prevista dalla normativa pandemica, è riconducibile alla causa generale di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. e, di conseguenza, riguarda la generalità dei termini -di qualsiasi natura- previsti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (vedi Corte Cost., n. 278 del 23/12/2020 e n. 140 del 06/07/2021). L'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale in esame va inquadrato, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 cod. pen., che costituisce una «norma in bianco» che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa, nel caso di specie, appunto, l'art. 83 cit. Come già osservato da questa Corte, la sospensione della prescrizione non opera in virtù di una norma sopravvenuta, ma in ottemperanza ad un principio generale e previgente contenuto appunto nell'art. 159 cod. pen., rispetto al quale la norma emergenziale costituisce solo l'individuazione del fatto che genera la necessità della sospensione. 1.3.2. In sintesi, attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni, intento che era stato perseguito con modalità analoghe in pregressi casi di sospensione dei processi collegati a situazioni di emergenza derivate da eventi sismici. Una diversa interpretazione sarebbe, peraltro, elusiva di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», disposizione che, come già visto, ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale. 1.4. Infine, appare manifestamente infondata la richiesta di estensione dei motivi di ricorso avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. in quanto, a differenza di quanto apoditticamente affermato nel ricorso, i due coimputati non hanno dedotto motivi di appello «in merito alla qualificazione del reato associativo in luogo del concorso di persone». 2. L'inammissibilità di tutti i motivi del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, comporta la derivata inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dalla difesa in data 2 dicembre 2022. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massi mata). 3. Il primo motivo del ricorso proposto dal BALESTRA è privo della necessaria specificità e dedotto per motivi non consentiti, invocando di fatto una mera rivalutazione del compendio probatorio.Entrambe le sentenze di merito sono contraddistinte da una disamina completa ed approfondita delle risultanze istruttorie, in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate, l'esame dei tabulati telefonici ed i frequenti contatti con il [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti elementi probatori idonei a dimostrare con certezza l'inserimento del BALESTRA nell'ipotizzato sodalizio criminoso ed il suo attivo coinvolgimento nella commissione di reati fine con il compito di recuperare i mezzi rubati dai correi per poi rivenderli a terzi (vedi pagg. da 82 ad 84 della sentenza di primo grado, pagg. da 16 a 20 della sentenza di appello). La valutazione finale della Corte territoriale circa l'esistenza di un durevole apporto di rafforzamento e di progressione nel conseguimento delle finalità dell'associazione criminosa da parte dell'imputato, risulta immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico con conseguente insussistenza dell'eccepita carenza motivazionale. Il BALESTRA limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la carenza della motivazione sul punto, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, è venuto meno all'onere di specificità che grava sulle parti ricorrenti. 4. Il secondo motivo addotto dal BALESTRA è aspecifico e manifestamente infondato. 4.1. I giudici di appello, invero, hanno ritenuto di qualificare diversamente i fatti descritti nei capi 23) e 35) dell'imputazione, affermando che le condotte poste in essere dal BALESTRA (recupero e rivendite delle autovetture rubate dagli altri associati) sono idonee a perfezionare una condotta concorsuale nel reato di furto piuttosto che ricettazione di beni di provenienza delittuosa (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (vedi Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 - 01; Sez. 2, n. 21776 del 23/02/2022, Rocco, non massimata). 4.2. Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale Violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra originaria contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione. Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano il fatto sono rimasti invariati. In definitiva, anche a fronte di una diversità tra la prospettazione dell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcuna violazione del principio dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti della imputazione siano, come nel caso di specie, chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio in concreto del diritto di difesa (vedi Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv. 277727 - 01). 4.3. Applicando tali principi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che la diversa qualificazione giuridica ritenuta dai giudici di appello non ha comportato alcuna compressione dell'esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l'imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi, gli elementi essenziali degli addebiti in termini del tutto compatibili a quelli descritti nella sentenza impugnata. Peraltro la Corte territoriale ha motivato, con percorso iter argomentativo esente da vizi logici manifesti, in ordine alla responsabilità concorsuale del BALESTRA nei furti delle vetture indicate nel capo di imputazione ed, in particolare, ha affermato che il BALESTRA ha posto in essere le condotte rubricate in esecuzione di un pregresso accordo con gli autori materiali della sottrazione delle autovetture successivamente recuperate, nascoste e vendute dal ricorrente, con conseguente responsabilità concorsuale nei reati di furto (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata); fondando tale affermazione su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa; come correttamente osservato dalla Corte di appello, nel capo di imputazione erano indicati gli elementi di fatto sui quali si basava la riqualificazione del fatto, quali la data del commesso reato, il luogo ove lo stesso era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali si può, senza particolari problemi cognitivi o logici, individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte, oltre che inferire l'altrettanto necessaria e prodromica sottrazione di esse a chi ne era proprietario. Può dunque dirsi che nel capo di imputazione originario sono contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, sicché non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 5. Il terzo motivo del ricorso proposto dal BALESTRA è manifestamente infondato in quanto l'eccepita violazione di legge è del tutto insussistente. A differenza di quanto erroneamente affermato nel ricorso, la deliberazione impugnata non prevede alcuna reformatio in pejus della sentenza di primo grado; i giudici di appello si sono, infatti, limitati a qualificare la recidiva come reiterata e specifica (vedi pag. 21 della sentenza impugnata). La mera lettura del capo di imputazione dimostra che l'organo inquirente aveva contestato al BALESTRA la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (vedi pag. 10 della sentenza impugnata) e che, di conseguenza, la deliberazione dei giudici di appello è sicuramente più favorevole al reo in quanto è stata esclusa la natura infraquinquennale della recidiva originariamente contestata. 6. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto dal LEVANTE sono aspecifici in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito nonché non consentiti dalla legge in quanto articolati esclusivamente in fatto. Il ricorrente lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. 6.1. La Corte territoriale è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, valorizzando le dichiarazioni, credibili e convergenti, dei soggetti che hanno acquistato le autovetture taroccate dal LEVANTE e la coincidenza temporale tra le date dei furti e le date di acquisto dell'autovetture incidentate da parte del ricorrente (vedi pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata). La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente limitandosi ad invocare una diversa valutazione del materiale probatorio, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo. In conclusione, il giudizio di colpevolezza, espresso nella doppia decisione conforme, in ordine al reato di riciclaggio, contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede. 6.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve esser evidenziato che la Corte territoriale ha correttamente qualificato le condotte poste in essere dal LEVANTE, in considerazione del fatto che il ricorrente ha acquistato due vetture incidentate «prima del furto delle auto dello stesso modello, poi riciclate, avvalendosi dei dati identificativi delle citate autovetture incidentate, e vendute a terzi sicché non è sostenibile in fatto che l'imputato avesse acquistato a sua volta auto già ripulite» (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto in considerazione della mancanza di elementi da cui desumere che il LEVANTE abbia direttamente proceduto all'attività di «pulitura» dei veicoli, senza confrontarsi con il convincente percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 6.3. Va, in conclusione, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 7. Il terzo motivo del ricorso proposto dal LEVANTE è generico perché basato su indimostrate ed unilaterali asserzioni difensive, in assenza di dati puntuali fondanti la tesi del precedente decorso del termine di prescrizione. 7.1. La difesa, in particolare, si è limitata a sostenere la sopravvenuta prescrizione della condotta di riciclaggio inerente al [OSCURATO:PERSONA] rinvenuto nella disponibilità del COLONNA facendo riferimento al principio del favor rei, senza indicare adeguatamente i motivi posti a fondamento di tale affermazione ed a dimostrare l'erroneità della data di commissione del reato desumibile dalle sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (vedi Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181 - 01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 6, n. 21628 del 29/03/2022, Petrosino, non nnassimata). Le mera affermazione da parte dell'imputato non è sufficiente a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735 - 01; Sez. 3, n. 25551 del 24/03/2021, Mesiani, non massimata). Deve esser, peraltro, ribadito che, in sede di legittimità è precluso ogni accertamento di fatto in ordine al tempus commissi delicti con conseguente inammissibilità del ricorso che non ottemperi al predetto onere di specificità (vedi Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330). 7.2. Quanto alla ritenuta erroneità del calcolo dei termini di prescrizione, è sufficiente ricordare il già operato richiamo (par. 1.3.) ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia di sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione disposta ai sensi della normativa emergenziale in tema di epidemia da Covid-19. 8. Il quarto motivo addotto dalla difesa del LEVANTE è generico ed aspecifico. 8.1. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio e l'eccessività sia della pena base che degli aumenti a titolo di continuazione, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di appello La Corte territoriale ha individuato la pena base in misura superiore di soli 6 mesi di reclusione al minimo edittale ed ha applicato un aumento a titolo di continuazione pari a 3 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa per ogni episodio di riciclaggio, ritenendo, con motivazione ineccepibile in punto di logica, la congruità della pena applicata alla gravità dei fatti ed alla personalità del LEVANTE (vedi pag. 10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massinnata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. 8.2. La doglianza inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica poiché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del LEVANTE desunta dai precedenti penali, anche specifici (pag. 10 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 — 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 9. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe
Sentenza Cassazione n. 15641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris