CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16390/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1 CUNEO, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 372/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi, per quel che qui rileva, nei termini di cui appresso. Riunite due cause, una intentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] CN 1-Cuneo e l’altra, intentata da quest’ultima nei confronti della prima, il Tribunale premetteva che le parti, in data 26/8/2009, avevano stipulato un articolato contratto preliminare di compravendita immobiliare, avente ad oggetto il trasferimento di diversi terreni, in relazione a un piano edilizio convenzionato, concernente l’ampliamento e la trasformazione dell’ospedale di Fossano in un ampio presidio ospedaliero a vocazione riabilitativa, siccome previsto dalla Regione Piemonte; che per il raggiungimento dello scopo la Regione aveva messo a disposizione una prima tranche di circa tre milioni di euro; che le parti, in data 29/12/2011, avevano stipulato un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990, al fine di ottenere un nuovo PEC e procedere alla realizzazione dell’opera, previa sottoscrizione di un accordo di programma tra la ASL, la Regione e il comune di Fossano; pubblicato il decreto legge n. 95/2012 (“spending review”), la Regione Piemonte, in esecuzione della nuova legge, riviste a ribasso le scelte d’investimento per gli anni 2012-2015, con delibera di giunta del 31/10/2012, prendeva atto dell’incompatibilità del progetto afferente il nuovo presidio ospedaliero con il nuovo piano del [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA], premettendo di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, aveva chiesto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a dare esecuzione alle di lei obbligazioni e, in particolare, a versare la somma di € 62.226,11 per IVA e quella di € 1.211.899,50 per oneri e spese anticipati dalla società in virtù degli intercorsi accordi (la richiedente aveva ricevuto l’incarico di acquisire anche terreni che non erano di sua proprietà). A sua volta l’[OSCURATO:PERSONA] aveva citato in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA], invocando l’adempimento del contratto preliminare del 26/8/2009, precisando di avere versato € 2.407.000,00 all’IRIS, ricevendo in cambio terreni e immobili, stimati dalle parti, rispettivamente, in € 923.475,39 e in € 124.400,00, in quanto non risultavano essere stati trasferiti terreni per ulteriori 29.900 mq, per il controvalore di € 1.359.124,61. Precisava l’[OSCURATO:PERSONA] che le somme di denaro erano state consegnate non a titolo di prezzo ma come deposito presso la promittente venditrice, da computarsi in conto del prezzo residuo al momento dell’atto di trasferimento della proprietà . Chiedeva che, in via principale l’IRIS fosse condannata all’adempimento delle residue pattuizioni , non travolte dalla delibera della Giunta regionale del 31/10/2012, procedendo a trasferire 29.900 mq di terreno; in subordine, dichiarato il parziale inadempimento dell’IRIS, per non avere trasferito le restanti parti immobiliari e non avere consegnato la prevista polizza fideiussoria,risolversi il contratto, con condanna della promittente alienante alla restituzione di € 1.359,124,61 euro; ancora in subordine dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa dell’IRIS, per non avere trasferito le restanti porzioni immobiliari e non aver consegnato la polizza fideiussoria, con condanna alla restituzione dell’intero importo ricevuto, ammontante a € 2.407.000,00, oltre IVA e interessi; in via ulteriormente gradata, senza addebito di inadempimento ad alcuna delle parti, accertare l’inefficacia, invalidità o risoluzione senza addebito del contratto preliminare, con condanna dell’IRIS a restituire la somma di € 2.407.000,00. 2. Il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione quanto alle domande formulate dall’IRIS (statuizione, questa passata in giudicato) e rigettò quelle dell’[OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]. Questi, in sintesi gli sviluppi argomentativi della sentenza di secondo grado, qui ancora rilevanti. La delibera della Giunta regionale n. 47/4871 del 31/10/2012 si era limitata a sospendere, nelle more della definizione di diverse ipotesi di intese e di concertazione tra gli enti la procedura, disponendo di non dar corso all’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Fossano e l’[OSCURATO:PERSONA] 1 . Di conseguenza, il Tribunale non aveva errato a reputare che la Regione non avesse proceduto alla revoca di tutta l’attività amministrativa, ma solo inteso temporaneamente sospendere la stessa; decisione amministrativa non censurabile davanti al giudice ordinario. Dall’esame del contratto preliminare era dato trarre che il trasferimento immobiliare era ancorato all’ottenimento delle specifiche autorizzazioni amministrative per poter nel futuro ottenere precisi titoli edificatori, né è possibile desumere dal tenore della Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) n. 47/4871 del 31/10/2012 l’impossibilità di procedere ad una futura modifica del P.E.C., trattandosi di un atto intercorrente tra il Comune di Fossano e i proprietari delle aree interessate . Peraltro, prosegue la sentenza, L’esistenza di precise condizioni per il trasferimento delle aree è, poi, stata espressamente riconosciuta dalla stessa ASL CN1-Cuneo nel contratto preliminare . Inoltre, alla clausola 4 del contratto era previsto che il trasferimento dall’IRIS alla [OSCURATO:PERSONA] dei terreni avrebbe seguito una precisa scansione temporale . In definitiva, si afferma, il contratto preliminare non prevede semplicemente l’obbligo per la [OSCURATO:SOCIETA]. di acquisire alcuni immobili e di trasferirli alla [OSCURATO:PERSONA] 1-Cuneo, ma, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, colloca tale impegno nell’ambito di un più articolato contesto, volto a sfruttare un P.E.C. già esistente, a integrarlo con nuove aree, il tutto per ottenere, tra l’altro, un nuovo P.E.C., presupposto indispensabile per il successivo rilascio di titoli edificatori utili al raggiungimento delle finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] 1-Cuneo e la Giunta regionale, senza nulla revocare, si era limitata a sospendere l’efficacia degli atti amministrativi posti in essere. Infondate le domande di risoluzione, anche sotto il profilo dell’impossibilità sopravvenuta, e di adempimento: il quadro complessivo di riferimento del rapporto negoziale si collocava nell’ambito di una più vasta operazione, per la cui realizzazione sarebbe stato necessario ottenere specifiche autorizzazioni amministrative e affrontare costi e spese, subordinando così le reciproche obbligazioni al verificarsi di eventi ben precisi . Il termine stabilito per procedere al trasferimento immobiliare era stato fissato nell’interesse di entrambe le parti contraenti. 4. L’[OSCURATO:PERSONA] CN1-Cuneo ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di disposizioni di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.), in particolare della D.G.R. Piemonte del 31.10.2012 n. 47-4871 . Secondo l’assunto impugnatorio con la delibera in parola, al contrario di quel che aveva affermato la Corte di merito, l’Amministrazione aveva revocato o annullato d’ufficio la procedura e con il termine sospensione, piuttosto che una concreta possibilità di ripristino dell’efficacia della situazione quo ante poteva[no] supporsi (…) eventuali nuovi, alternativi, accordi che potevano intervenire fra gli Enti, senza più poter procedere tuttavia alla realizzazione di quanto stabilito nel PEC e nella conseguente Convenzione, quindi nell’[OSCURATO:PERSONA] . 5. 1. Il motivo è inammissibile. Qui si è in presenza, indubbiamente, di un atto amministrativo a contenuto non normativo. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati (Sez. 1, n. 5966, 23/2/2022, tratto dalla massima Rv. 664042). Si è poi chiarito che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli articoli 1362, secondo comma, 1363 e 1366 cod. civ. - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione. In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; e, in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Sez. L. n. 17367, 23/7/2010, Rv. 614796; in senso conf., si vedano pure Cass. nn. 28625/2020 e 20181/2019). Lungi dall’avere sottoposto a questa Corte le specifiche ragioni della violazione di taluno dei canoni ermeneutici negoziali la ricorrente si è limitata a denunciare la violazione dell’atto amministrativo, come se avesse contenuto normativo, manifestando il proprio dissenso sul risultato cui era giunta la Corte di merito. 6. Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e segg. e 1453 e segg. cod. In sintesi, con i riportati motivi la ricorrente, sulla base d’una alternativa ricostruzione della vicenda, nega che le parti ti si fossero comportate come se fosse sussistita una condizione sospensiva e, ove ne fosse stata esclusa la sussistenza avrebbe dovuto essere accolta la declaratoria di inefficacia o invalidità o risoluzione non addebitabile alle parti , con condanna della controparte a restituire il complessivo importo di € 2.407.000,00. Ed ancora, poiché evidente che il programma stabilito dalle parti era stato espressamente cancellato , l’Iris avrebbe potuto liberarsi dal contratto per impossibilità sopravvenuta. 6. 1. Le esposte doglianze restano assorbite dal rigetto del primo motivo, in quanto presuppongono una ricostruzione della vicenda in contrasto con l’interpretazione resa dal giudice non ritualmente contestata con il primo motivo. 7. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per