CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] n. a Legnano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del RG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21/4/21, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di rapina impropria aggravata, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla richiesta di derubricazione del reato di rapina in furto e travisamento della prova per omissione. Il difensore sostiene la mancata valutazione di una prova decisiva, costituita dai filmati delle telecamere di sorveglianza del supermercato che hanno ripreso l'accaduto, il cui esame dimostra l'assenza di violenza della ricorrente nei confronti della guardia giurata, dando ragione della richiesta di derubricazione del delitto ascritto in quello di furto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.2 Il primo motivo è di tenore identico alla censura svolta in relazione alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e travisamento della prova sul punto. Il difensore assume che la violenza esercitata dal prevenuto nei confronti del Santoro è smentita dalle videoregistrazioni in atti, dalle quali risulta che il ricorrente intervenne a difesa della compagna senza bloccare i polsi della guardia giurata. Aggiunge che il denunziato travisamento comporta l'illogicità della motivazione spiegata a sostegno della colpevolezza dell'imputato, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei dipendenti dell'esercizio commerciale. 3. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Invero, deve rilevarsi con riguardo al primo, comune, motivo che, contrariamente all'assunto difensivo, il primo giudice (pag. 4), dopo aver dato conto delle risultanze delle prove dichiarative, ha argomentato che i fotogrammi estrapolati dalle telecamere posizionate all'interno e all'esterno del supermercato, acquisiti in atti, offrono riscontro alla ricostruzione dei testi sia con riguardo alla sottrazione dei beni all'interno dell'esercizio commerciale e al successivo tentativo della [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi al controllo della guardia giurata, spintonandolo, che all'intervento del Mighali, che si è sostanziato nella fisica interposizione dell'imputato tra il Santoro e le due donne onde consentire alle stesse di allontanarsi e raggiungere la macchina. La Corte di merito ha convalidato la ricostruzione dei fatti (pag. 5) effettuata dal primo giudice, espressamente richiamando tra le fonti scrutinate anche le immagini degli impianti di videosorveglianza, conferite nel fascicolo in un apposito fascicolo fotografico. Il travisamento dedotto dalla difesa appare, dunque, insussistente, risolvendosi in una sollecitazione ad una diversa lettura delle circostanze fattuali documentate in atti sia con riguardo alla pretesa legittimità della reazione della [OSCURATO:PERSONA] all'intervento della guardia giurata sia in relazione alle connotazioni della condotta del Mighali. 1.1 Questa Corte ha costantemente affermato il principio che in tema di rapina impropria integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180- 01; n. 23888 del 06/07/2020, Rv. 279587-01). Si è, inoltre, precisato che, ai fini dell'integrazione del reato ex art. 628, comma 2, cod.pen., è sufficiente l'utilizzo da parte dell'agente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, anche solo relativa (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Rv. 284021 - 01;in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, Rv. 263307 - 01; nel senso che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, Sez. 2, n. 3366 del 18/12/2012, dep. 2013, Rv. 255199-01). 2. Del tutto generica risulta la doglianza in ordine al difetto di motivazione circa l'elemento soggettivo che non si confronta in termini puntuali con le considerazioni rassegnate dalla Corte di merito (pagg. 6/7) in punto di partecipazione del Mighali alla fattispecie concursuale, avendo i giudici d'appello adeguatamente enucleato gli elementi che attestano la piena e consapevole agevolazione da parte del ricorrente della condotta illecita delle autrici materiali. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10