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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 31954/2026

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a della Corte d’appello di Salerno del 10/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 10.2.2026, la Corte d’appello di Salerno haprovveduto su una richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte diappello di Catanzaro del 26.2.2001 (irrevocabile il 19.9.2002) di [OSCURATO:PERSONA] pena di dieci anni di reclusione per il reato di tentato omicidio di Francesco1.1.

L’istanza ha indicato quali prove nuove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],fratello del correo [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che l'agguato ai danni dicosì smentendo le dichiarazioni della persona offesa, che riconobbe [OSCURATO:PERSONA] colui che materialmente gli sparò e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i fiancheggiatori del primo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò invece nel 2009, a seguitodi un percorso di collaborazione con la giustizia, che l'agguato era stato commesso,oltre che da lui, da [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],individuando la motivazione dell'agguato nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] comprava il pane epoi lo rivendeva nel luogo dove [OSCURATO:PERSONA] aveva un panificio.1.2.

La Corte d’appello evidenzia che le sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] sifondano sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha ricondotto l'agguatocome movente alla cosiddetta “guerra del pane” e ha sempre indicato con doviziadi particolari nei tre soggetti già condannati gli autori dell'agguato ai suoi danni,avvenuto durante una battuta di caccia in Gerocarne, senza mai contraddirsi efornendo particolari puntualmente riscontrati dalle indagini di polizia giudiziaria.La sua attendibilità, rimasta coerente durante tutto il procedimento, è stataanaliticamente vagliata nelle fasi di merito.Di contro, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle articolatedichiarazioni della persona offesa, si palesano come sospette, generiche e nonriscontrate.

Si tratta di propalazioni, oltre che auto-accusatorie, accusatorie neiconfronti di altri soggetti che sono deceduti e quindi non sono in grado didifendersi.In ogni caso, tali dichiarazioni rientrano a pieno titolo nel paradigma valutativodella prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui ledichiarazioni del coimputato devono essere accompagnate da ulteriori elementi diprova che ne confermino la attendibilità.Invece, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sono assistite dai necessaririscontri esterni e si pongono quali generici resoconti di un fatto criminosoampiamente noto, senza offrire una spiegazione logica sul possibile moventecalunnioso che avrebbe spinto [OSCURATO:PERSONA] ad accusare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anche alla luce del fatto che la causale dell'attentato indicata dalla persona offesaè la stessa.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello evidenzia,altresì, che le immediate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito la tempestivaeffettuazione dell'esame dello stub sulla mano dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con cui sonostate rilevate particelle dello sparo.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], essi furono subito individuati daindossati, di cui poi vennero effettivamente trovati in possesso nelle immediateperquisizioni domiciliari successive.

Inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse sulluogo dell'agguato, lo si evince persino dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amicodi [OSCURATO:PERSONA] pur visibilmente omertoso, il quale ammise di avere avuto con lui unadiscussione per una questione di tordi poco prima che questi venisse colpito.Infine, a chiusura del cerchio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], i giudicisalernitani evidenziano che non risulta aperto dall'autorità giudiziaria unprocedimento penale a suo carico per il reato di tentato omicidio di FrancescoIn definitiva, la Corte d'appello ritiene che le prove nuove, per vaghezza,genericità, inattendibilità intrinseca e mancanza di riscontri esterni, sono ictu oculiirrilevanti e non decisive, e quindi inidonee a ribaltare la sentenza di condannairrevocabile di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AntonioGallace, articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e la erroneaapplicazione dei criteri di valutazione preliminare dell’istanza di revisione.La Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di ammissibilità,trasformando una fase di delibazione sommaria in una indebita anticipazione delgiudizio di merito.

Ha, infatti, operato una valutazione sulla attendibilità delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ha anticipato giudizi riservati alla fase rescissoria,privando il condannato del diritto a un giudizio nel contraddittorio sulle provenuove.Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] presentano un elevato grado di specificità e attendibilitàintrinseca, indicando un soggetto terzo estraneo alla vicenda processuale,rappresentando dettagli operativi dell'esecuzione del reato che sono verificabili,fornendo una ordinata sequenza temporale degli eventi, descrivendo le modalitàdi esecuzione dell'attentato con ricchezza di particolari e auto-accusandosiesplicitamente della partecipazione al tentato omicidio.Le dichiarazioni in questione presentano senza dubbio il requisito della novità,essendo state rese successivamente alla revocabilità della sentenza di condannadi [OSCURATO:PERSONA], e possiedono il requisito della dimostratività, in quanto forniscono unaricostituzione alternativa dei fatti che, se provata, può condurre al proscioglimentodel condannato.

Tale dimostratività emerge dalla capacità delle dichiarazioni dioffrire una spiegazione alternativa e coerente del fatto, che esclude lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], ne indica gli autori materiali, fornisce unmovente dell’attentato e ne spiega le modalità operative e la dinamica.2.2.

Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen., erronea applicazione dei criteri di valutazione delle prove nuovee vizio di motivazione anche per travisamento delle risultanze probatorie.L'ordinanza impugnata presenta plurimi aspetti di manifesta illogicità econtraddittorietà.La Corte d’appello ha erroneamente applicato i criteri di valutazione delleprove nuove, sottovalutando la portata probatoria della consulenza tecnico-balistica del colonnello [OSCURATO:PERSONA] e trascurando immotivatamente tutte le emergenzedegli atti forniti a compendio della richiesta.È illogica nel qualificare le dichiarazioni come generiche e sospette, in palesecontrasto con la ricchezza di dettagli del loro contenuto e travisando il fatto che ilcollaboratore ha indicato come presente alla riunione operativa, insieme ai fratellideceduti, anche [OSCURATO:PERSONA], soggetto vivente che non è statominimamente considerato.La motivazione è, altresì, manifestamente illogica quando afferma che ledichiarazioni non sono riscontrate, omettendo però di compiere la valutazioneunitaria del materiale probatorio che è richiesta dalla giurisprudenza.In particolare, la Corte d’appello ha ignorato quali elementi di riscontro laconsulenza balistica e la deposizione del colonnello [OSCURATO:PERSONA], il quale in udienzadichiarò che un colpo sparato a distanza ravvicinata, come sostenuto dalla personaoffesa, non sarebbe stato ritenuto dal corpo, così conciliandosi precisamente conla versione del collaboratore secondo cui gli spari furono esplosi da circa trentametri.I giudici, inoltre, fondano il proprio convincimento anche sulla attendibilitàdella persona offesa, ma omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive cheavevano richiamato l’attenzione sulla deposizione del maresciallo Marando e suuna trasmissione televisiva in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva mimato la scena dell’agguato, cheautorizzavano una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella resa insede di esame testimoniale dalla persona offesa.Infine, la Corte d’appello ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è statoconsiderato collaboratore attendibile in altri procedimenti e non ha esitato adaccusare comunque [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.2.3.

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 111 Cost., 6 Cedu, e del principio delcontraddittorio nonché del diritto di difesa.L’ordinanza viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa perché hadichiarato l’inammissibilità dell’istanza senza consentire lo svolgimento delcontraddittorio sulle prove nuove.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 13.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservandoinnanzitutto che il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, inquanto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principiriguardo alla preliminare delibazione della richiesta di revisione e, senza giungeread una non consentita anticipazione del giudizio di merito, ha opportunamentescrutinato in concreto la nuova prova, evidenziandone sia i manifesti profili diinaffidabilità e non persuasività, sia l’inidoneità processuale e probatoria adincidere, in maniera decisiva, sull'esito del processo già definito.

Anche il secondomotivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato, inossequio ai costanti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, haadeguatamente comparato la nuova prova con quelle sulle quali si fonda lacondanna irrevocabile e ha esposto le ragioni che consentono di escludere lapotenziale idoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a determinare unapronuncia di proscioglimento, sia pure con la formula del dubbio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1.

Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente,perché entrambi attinenti, in ultima analisi, alla censura di violazione dei limiti delgiudizio di ammissibilità preliminare della richiesta di revisione.1.1.

A tal proposito, deve osservarsi innanzitutto che la valutazione circal’ammissibilità dell’assunzione di prove nuove deve sottostare alla condizione,desumibile dall’art. 631 cod. proc. pen., che i nuovi elementi, se dimostrati, sianoin grado di ribaltare il giudicato di condanna; in assenza di tale presupposto ildibattimento si rivela superfluo e, pertanto, la richiesta di revisione èinammissibile.L'indagine da svolgersi, dunque, corrisponde a un giudizio compiuto sulla basedelle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgerel'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condannacon una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dalrichiedente, l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deveessere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione.Di conseguenza, l’inammissibilità può essere dichiarata allorquando risulti, perqualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o dellaidoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso,alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e losvolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv.288137 - 02; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01).In questa prospettiva, allora, la valutazione prevista dall’art. 634 cod. proc.pen. non è astratta, ma concreta, in diretta e immediata correlazione col temad'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e allacongruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.Tale valutazione, pur non potendo consistere in una penetrante anticipazionedell'apprezzamento di merito, implica una sommaria delibazione degli elementi diprova addotti, che tuttavia postula la comparazione delle nuove prove con quellesulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare iltessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto diogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate,occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata ancheunitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa diesse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultatofinale del proscioglimento (Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, Rv. 211458- 01).Come anche recentemente ribadito, in tema di revisione, la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv. 288137 - 03).Essa, quindi, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche lapersuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito in sededi cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la provanuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n.18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; Sez. 1, n. 34928 del27/6/2012, Conti, Rv. 253437 - 01).Peraltro, non può non tenersi conto che le condizioni per l'ammissibilità dellarichiesta di revisione, in quanto dirette a incidere su una decisione passata in cosagiudicata, sono caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, che simanifesta sin dalla fase preliminare del procedimento, in cui ha un rilievo nonmarginale l’interesse di natura pubblica a porre un ragionevole argine allapresentazione di impugnazioni straordinarie e complementari e ad evitare uninutile dispendio di attività giurisdizionale.Da ciò deriva che la possibilità di revisione deve essere improntata a rigorosicriteri di valutazione, onde assicurare che la tendenziale ed auspicabile stabilitàdel giudicato sia soggetta a una riconsiderazione solo nel caso di effettivaprovvisorietà delle acquisizioni conoscitive su cui si era basata la sentenza dicondanna (v. anche sentenza Corte cost. n. 28 del 1969).1.2.

Nella prospettiva sopra delineata, è da ritenersi che l’ordinanzaimpugnata abbia proceduto ad una preliminare valutazione delle prove presentatecome nuove in modo non eccedente i limiti dell’apprezzamento preliminaredemandato al giudice della revisione.Giacché la revisione era stata chiesta sul presupposto della sopravvenienzadopo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazioni presentate come idonee a smentire ladeposizione della persona offesa, la Corte d’appello ha innanzitutto procedutoappropriatamente ad una comparazione tra le dichiarazioni su cui si fondava lacondanna e le dichiarazioni successive di [OSCURATO:PERSONA].Nell’ambito di tale vaglio, i giudici hanno preso atto della valutazione difatto resa da [OSCURATO:PERSONA] e hanno verificato altresì che nella fase di meritoerano stati acquisiti importanti elementi di riscontro alle sue dichiarazioni.Quindi, hanno passato in rassegna le dichiarazioni più recenti di [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto oggetto di una autonoma valutazione concernente la loroconsistenza, sotto i profili della plausibilità, della precisione, della riscontrabilità e,in definitiva, della rilevanza in concreto.In questo modo, pertanto, la Corte d’appello, a prescindere dal merito del suoapprezzamento, ha adeguatamente compiuto il necessario passaggio dell’indaginedi ammissibilità costituito dalla necessità di una comparazione in concreto tra leprove nuove e quelle già acquisite, e ciò nell’ottica di un preliminare riscontro dellacongruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.L’ordinanza, pertanto, è rispondente al principio secondo cui «è compitoindeclinabile del giudice della revisione identificare, nel momento della sommariadelibazione, i fatti e le prove che rappresentano il tessuto logico-giuridico delgiudicato, ricostruito sulla base delle concrete vicende del processo, al fine diconfrontarli con quelli addotti a giustificazione della revisione e di verificare lapotenziale idoneità di questi ultimi a condurre ad una pronuncia diproscioglimento» (Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, già sopra citata, inmotivazione).Altrettanto congrue sono da considerarsi le attività valutative del materialeprobatorio poste in essere dalla Corte d’appello, che passano necessariamentedell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie,considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni.1.3.

Per quanto fin qui osservato, pertanto, il primo e il terzo motivo di ricorsodevono essere disattesi.2.

Quanto, poi, alla censura mossa con il secondo motivo di ricorso, è daritenersi che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principigià affermati da questa Corte riguardo ai criteri di valutazione delle prove nuove.2.1 In primo luogo, i giudici hanno correttamente considerato che EnzoTaverniti, essendosi anche auto-accusato del tentato omicidio, è da considerarsisoggetto da esaminarsi in un eventuale dibattimento ai sensi dell’art. 197-bis cod.proc. pen., con la conseguenza che le sue dichiarazioni sono da valutarsi"unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art.192, comma 3, cod. proc. pen.È stato già affermato, in precedenti pronunce di legittimità, che, pertanto, talidichiarazioni non costituiscono, da sole, "prova nuova" agli effetti della richiesta direvisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (daultimo, Sez. 6, n. 36804 del 20/9/2021, Ornato, Rv. 281992 – 01).La valutazione probatoria di tali dichiarazioni deve essere pur semprecondotta sulla base dei parametri offerti dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., anche nelle ipotesi in cui si tratti di dichiarazioni in utilibus, perché favorevoliall'imputato: «è evidente, quindi, che lo scrutinio, in punto di affidabilità genericae specifica, deve essere condotto con particolare rigore, nel contesto delleacquisizioni evocabili quali altrettanti elementi di "conferma" di quelledichiarazioni», che devono essere ritenuti validi quali riscontri individualizzanti eche possono aver riguardato anche il giudizio cui la condanna oggetto delladomanda di revisione si riferisce (Sez. 2, n. 4150 del 20/1/2015, Moccia, Rv.263417 - 01, in motivazione).Già in epoca risalente, del resto, questa Corte ha evidenziato che, in tema direvisione, il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta non esclude, quandol'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggettoprecedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anchedettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinsecaaffidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, allastregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio,rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astrattaidoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (Sez. 1, n.4126 del 13/10/1993, Geri, Rv. 195611 - 01).Ebbene, di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione,evidenziando innanzitutto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano intervenutea distanza di diversi anni dal fatto e dalla sentenza irrevocabile di condanna diGallace.Non solo, ma tali dichiarazioni – aggiunge l’ordinanza impugnata – nel mentretendono a scagionare l’odierno ricorrente, si risolvono al contempo in un’accusanei confronti di altri soggetti che sono nel frattempo deceduti, già prima che EnzoTaverniti li accusasse, e che pertanto né possono smentire, né sono nellacondizione di patire eventuali conseguenze pregiudizievoli dalle sue propalazioni.Inoltre, i giudici sottolineano del tutto ragionevolmente che non risulta che lafonte della dichiarazione addotta come prova nuova sia mai stato condannato oanche solo processato per il reato che ha confessato.Dunque, l’ordinanza individua una serie di elementi di ambiguità, suscettibilidi ingenerare non infondate incertezze circa l’affidabilità delle dichiarazioni diTaverniti, già evidentemente palesate dalla stessa autorità giudiziaria che le haraccolte se ha ritenuto di non procedere nei suoi confronti in ordine al medesimoepisodio oggetto di questo procedimento.Di conseguenza, la Corte d’appello in modo più che pertinente è passata avalutare i caratteri delle dichiarazioni liberatorie in questione, giudicandolecongruamente come generiche e prive dei necessari riscontri, a maggior ragionese – considerano i giudici salernitani – si tiene conto che esse si riferiscono ad unfatto criminoso ampiamente noto.2.2.

In secondo luogo, la valutazione della inidoneità delle dichiarazioni diTaverniti a ribaltare il costrutto accusatorio sulla base del quale è stato condannatoGallace si è adeguatamente fondata anche sulla comparazione con le prove giàacquisite nel giudizio definito con la sentenza irrevocabile, onde vagliarne laplausibilità alla stregua di quanto precedentemente accertato.Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che le dichiarazionidella persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono risultate, nella fase di cognizione,articolate, coerenti, dettagliate e sono state analiticamente vagliate dai giudici dimerito con esito favorevole quanto alla loro affidabilità.Peraltro, la Corte d’appello ha dato atto che si tratti di dichiarazionicorroborate da significativi elementi di riscontro con carattere individualizzanterispetto agli imputati in quel processo, avendo consentito la pronta esecuzionedell’esame c.d. stub sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] (che permise di rilevare particelle dipolvere da sparo) e il rinvenimento degli indumenti indicati da [OSCURATO:PERSONA] comeindossati da due degli attentatori presso i domicili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] seguito di immediata perquisizione.Si consideri, sotto questo profilo, che la valutazione di attendibilità dellapersona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggettodi riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fattostorico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta(Sez. 3, n. 23967 del 23/3/2023, P., Rv. 284688 - 01).Non si tratta del caso di specie, nel quale la prova nuova si sostanzia nellamera indicazione della partecipazione al tentato omicidio di due individui diversida quelli già condannati con sentenza definitiva, senza che i fatti storici ricostruitinel giudizio di cognizione siano stati decisivamente smentiti dal ricorrente (se nonper il tramite di una diversa interpretazione della consulenza balistica del peritoapprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento enella mera rilettura di un medesimo dato di fatto già processualmente accertatoin via definitiva).2.3.

Di conseguenza, le valutazioni contenute nell’ordinanza impugnata, afronte della prospettazione di una prova nuova, sono state adeguatamente svoltecon riferimento alla realtà processuale del caso concreto e hanno correttamenteavuto ad oggetto sia l’idoneità dimostrativa della singola prova addotta afondamento dell’istanza di revisione, sia un apprezzamento unitario e globale inrelazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle lororeciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni.Lo scrutinio è stato condotto senza illogicità o contraddittorietà, sicché sonoda considerarsi infondate anche le censure articolate con il secondo motivo, che,quindi, deve essere disatteso.3.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della Corte d’appello di Salerno del 10/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10.2.2026, la Corte d’appello di Salerno haprovveduto su una richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte diappello di Catanzaro del 26.2.2001 (irrevocabile il 19.9.2002) di [OSCURATO:PERSONA] pena di dieci anni di reclusione per il reato di tentato omicidio di Francesco1.1. L’istanza ha indicato quali prove nuove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],fratello del correo [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge che l'agguato ai danni dicosì smentendo le dichiarazioni della persona offesa, che riconobbe [OSCURATO:PERSONA] colui che materialmente gli sparò e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i fiancheggiatori del primo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarò invece nel 2009, a seguitodi un percorso di collaborazione con la giustizia, che l'agguato era stato commesso,oltre che da lui, da [OSCURATO:PERSONA] e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],individuando la motivazione dell'agguato nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] comprava il pane epoi lo rivendeva nel luogo dove [OSCURATO:PERSONA] aveva un panificio.1.2. La Corte d’appello evidenzia che le sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] sifondano sulle dichiarazioni della persona offesa, la quale ha ricondotto l'agguatocome movente alla cosiddetta “guerra del pane” e ha sempre indicato con doviziadi particolari nei tre soggetti già condannati gli autori dell'agguato ai suoi danni,avvenuto durante una battuta di caccia in Gerocarne, senza mai contraddirsi efornendo particolari puntualmente riscontrati dalle indagini di polizia giudiziaria.La sua attendibilità, rimasta coerente durante tutto il procedimento, è stataanaliticamente vagliata nelle fasi di merito.Di contro, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle articolatedichiarazioni della persona offesa, si palesano come sospette, generiche e nonriscontrate. Si tratta di propalazioni, oltre che auto-accusatorie, accusatorie neiconfronti di altri soggetti che sono deceduti e quindi non sono in grado didifendersi.In ogni caso, tali dichiarazioni rientrano a pieno titolo nel paradigma valutativodella prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui ledichiarazioni del coimputato devono essere accompagnate da ulteriori elementi diprova che ne confermino la attendibilità.Invece, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sono assistite dai necessaririscontri esterni e si pongono quali generici resoconti di un fatto criminosoampiamente noto, senza offrire una spiegazione logica sul possibile moventecalunnioso che avrebbe spinto [OSCURATO:PERSONA] ad accusare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anche alla luce del fatto che la causale dell'attentato indicata dalla persona offesaè la stessa.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello evidenzia,altresì, che le immediate dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito la tempestivaeffettuazione dell'esame dello stub sulla mano dello stesso [OSCURATO:PERSONA], con cui sonostate rilevate particelle dello sparo.Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], essi furono subito individuati daindossati, di cui poi vennero effettivamente trovati in possesso nelle immediateperquisizioni domiciliari successive. Inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse sulluogo dell'agguato, lo si evince persino dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amicodi [OSCURATO:PERSONA] pur visibilmente omertoso, il quale ammise di avere avuto con lui unadiscussione per una questione di tordi poco prima che questi venisse colpito.Infine, a chiusura del cerchio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], i giudicisalernitani evidenziano che non risulta aperto dall'autorità giudiziaria unprocedimento penale a suo carico per il reato di tentato omicidio di FrancescoIn definitiva, la Corte d'appello ritiene che le prove nuove, per vaghezza,genericità, inattendibilità intrinseca e mancanza di riscontri esterni, sono ictu oculiirrilevanti e non decisive, e quindi inidonee a ribaltare la sentenza di condannairrevocabile di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di AntonioGallace, articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e la erroneaapplicazione dei criteri di valutazione preliminare dell’istanza di revisione.La Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di ammissibilità,trasformando una fase di delibazione sommaria in una indebita anticipazione delgiudizio di merito. Ha, infatti, operato una valutazione sulla attendibilità delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e ha anticipato giudizi riservati alla fase rescissoria,privando il condannato del diritto a un giudizio nel contraddittorio sulle provenuove.Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] presentano un elevato grado di specificità e attendibilitàintrinseca, indicando un soggetto terzo estraneo alla vicenda processuale,rappresentando dettagli operativi dell'esecuzione del reato che sono verificabili,fornendo una ordinata sequenza temporale degli eventi, descrivendo le modalitàdi esecuzione dell'attentato con ricchezza di particolari e auto-accusandosiesplicitamente della partecipazione al tentato omicidio.Le dichiarazioni in questione presentano senza dubbio il requisito della novità,essendo state rese successivamente alla revocabilità della sentenza di condannadi [OSCURATO:PERSONA], e possiedono il requisito della dimostratività, in quanto forniscono unaricostituzione alternativa dei fatti che, se provata, può condurre al proscioglimentodel condannato. Tale dimostratività emerge dalla capacità delle dichiarazioni dioffrire una spiegazione alternativa e coerente del fatto, che esclude lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA], ne indica gli autori materiali, fornisce unmovente dell’attentato e ne spiega le modalità operative e la dinamica.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen., erronea applicazione dei criteri di valutazione delle prove nuovee vizio di motivazione anche per travisamento delle risultanze probatorie.L'ordinanza impugnata presenta plurimi aspetti di manifesta illogicità econtraddittorietà.La Corte d’appello ha erroneamente applicato i criteri di valutazione delleprove nuove, sottovalutando la portata probatoria della consulenza tecnico-balistica del colonnello [OSCURATO:PERSONA] e trascurando immotivatamente tutte le emergenzedegli atti forniti a compendio della richiesta.È illogica nel qualificare le dichiarazioni come generiche e sospette, in palesecontrasto con la ricchezza di dettagli del loro contenuto e travisando il fatto che ilcollaboratore ha indicato come presente alla riunione operativa, insieme ai fratellideceduti, anche [OSCURATO:PERSONA], soggetto vivente che non è statominimamente considerato.La motivazione è, altresì, manifestamente illogica quando afferma che ledichiarazioni non sono riscontrate, omettendo però di compiere la valutazioneunitaria del materiale probatorio che è richiesta dalla giurisprudenza.In particolare, la Corte d’appello ha ignorato quali elementi di riscontro laconsulenza balistica e la deposizione del colonnello [OSCURATO:PERSONA], il quale in udienzadichiarò che un colpo sparato a distanza ravvicinata, come sostenuto dalla personaoffesa, non sarebbe stato ritenuto dal corpo, così conciliandosi precisamente conla versione del collaboratore secondo cui gli spari furono esplosi da circa trentametri.I giudici, inoltre, fondano il proprio convincimento anche sulla attendibilitàdella persona offesa, ma omettendo di confrontarsi con le deduzioni difensive cheavevano richiamato l’attenzione sulla deposizione del maresciallo Marando e suuna trasmissione televisiva in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva mimato la scena dell’agguato, cheautorizzavano una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella resa insede di esame testimoniale dalla persona offesa.Infine, la Corte d’appello ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] è statoconsiderato collaboratore attendibile in altri procedimenti e non ha esitato adaccusare comunque [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.2.3. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione degli artt. 111 Cost., 6 Cedu, e del principio delcontraddittorio nonché del diritto di difesa.L’ordinanza viola il principio del contraddittorio e il diritto di difesa perché hadichiarato l’inammissibilità dell’istanza senza consentire lo svolgimento delcontraddittorio sulle prove nuove.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservandoinnanzitutto che il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati, inquanto il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principiriguardo alla preliminare delibazione della richiesta di revisione e, senza giungeread una non consentita anticipazione del giudizio di merito, ha opportunamentescrutinato in concreto la nuova prova, evidenziandone sia i manifesti profili diinaffidabilità e non persuasività, sia l’inidoneità processuale e probatoria adincidere, in maniera decisiva, sull'esito del processo già definito. Anche il secondomotivo è manifestamente infondato, in quanto il provvedimento impugnato, inossequio ai costanti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, haadeguatamente comparato la nuova prova con quelle sulle quali si fonda lacondanna irrevocabile e ha esposto le ragioni che consentono di escludere lapotenziale idoneità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a determinare unapronuncia di proscioglimento, sia pure con la formula del dubbio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente,perché entrambi attinenti, in ultima analisi, alla censura di violazione dei limiti delgiudizio di ammissibilità preliminare della richiesta di revisione.1.1. A tal proposito, deve osservarsi innanzitutto che la valutazione circal’ammissibilità dell’assunzione di prove nuove deve sottostare alla condizione,desumibile dall’art. 631 cod. proc. pen., che i nuovi elementi, se dimostrati, sianoin grado di ribaltare il giudicato di condanna; in assenza di tale presupposto ildibattimento si rivela superfluo e, pertanto, la richiesta di revisione èinammissibile.L'indagine da svolgersi, dunque, corrisponde a un giudizio compiuto sulla basedelle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgerel'esito del giudizio mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condannacon una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dalrichiedente, l'incidenza delle nuove prove, sole o unite a quelle già valutate, deveessere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione.Di conseguenza, l’inammissibilità può essere dichiarata allorquando risulti, perqualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o dellaidoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso,alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e losvolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv.288137 - 02; Sez. 2, n. 34773 del 17/5/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01).In questa prospettiva, allora, la valutazione prevista dall’art. 634 cod. proc.pen. non è astratta, ma concreta, in diretta e immediata correlazione col temad'indagine proposto, ai fini del riscontro in ordine alla persuasività e allacongruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.Tale valutazione, pur non potendo consistere in una penetrante anticipazionedell'apprezzamento di merito, implica una sommaria delibazione degli elementi diprova addotti, che tuttavia postula la comparazione delle nuove prove con quellesulle quali si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre quindi identificare iltessuto logico giuridico; comparazione che non richiede soltanto il confronto diogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate,occorrendo invece che la pluralità di prove riconosciute nuove sia valutata ancheunitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa diesse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultatofinale del proscioglimento (Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, Rv. 211458- 01).Come anche recentemente ribadito, in tema di revisione, la valutazionepreliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla basedell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in terminirealistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità dellastessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/3/2025, R., Rv. 288137 - 03).Essa, quindi, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche lapersuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito in sededi cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la provanuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n.18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01; Sez. 1, n. 34928 del27/6/2012, Conti, Rv. 253437 - 01).Peraltro, non può non tenersi conto che le condizioni per l'ammissibilità dellarichiesta di revisione, in quanto dirette a incidere su una decisione passata in cosagiudicata, sono caratterizzate da un tasso di maggiore complessità, che simanifesta sin dalla fase preliminare del procedimento, in cui ha un rilievo nonmarginale l’interesse di natura pubblica a porre un ragionevole argine allapresentazione di impugnazioni straordinarie e complementari e ad evitare uninutile dispendio di attività giurisdizionale.Da ciò deriva che la possibilità di revisione deve essere improntata a rigorosicriteri di valutazione, onde assicurare che la tendenziale ed auspicabile stabilitàdel giudicato sia soggetta a una riconsiderazione solo nel caso di effettivaprovvisorietà delle acquisizioni conoscitive su cui si era basata la sentenza dicondanna (v. anche sentenza Corte cost. n. 28 del 1969).1.2. Nella prospettiva sopra delineata, è da ritenersi che l’ordinanzaimpugnata abbia proceduto ad una preliminare valutazione delle prove presentatecome nuove in modo non eccedente i limiti dell’apprezzamento preliminaredemandato al giudice della revisione.Giacché la revisione era stata chiesta sul presupposto della sopravvenienzadopo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazioni presentate come idonee a smentire ladeposizione della persona offesa, la Corte d’appello ha innanzitutto procedutoappropriatamente ad una comparazione tra le dichiarazioni su cui si fondava lacondanna e le dichiarazioni successive di [OSCURATO:PERSONA].Nell’ambito di tale vaglio, i giudici hanno preso atto della valutazione difatto resa da [OSCURATO:PERSONA] e hanno verificato altresì che nella fase di meritoerano stati acquisiti importanti elementi di riscontro alle sue dichiarazioni.Quindi, hanno passato in rassegna le dichiarazioni più recenti di [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto oggetto di una autonoma valutazione concernente la loroconsistenza, sotto i profili della plausibilità, della precisione, della riscontrabilità e,in definitiva, della rilevanza in concreto.In questo modo, pertanto, la Corte d’appello, a prescindere dal merito del suoapprezzamento, ha adeguatamente compiuto il necessario passaggio dell’indaginedi ammissibilità costituito dalla necessità di una comparazione in concreto tra leprove nuove e quelle già acquisite, e ciò nell’ottica di un preliminare riscontro dellacongruenza dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria.L’ordinanza, pertanto, è rispondente al principio secondo cui «è compitoindeclinabile del giudice della revisione identificare, nel momento della sommariadelibazione, i fatti e le prove che rappresentano il tessuto logico-giuridico delgiudicato, ricostruito sulla base delle concrete vicende del processo, al fine diconfrontarli con quelli addotti a giustificazione della revisione e di verificare lapotenziale idoneità di questi ultimi a condurre ad una pronuncia diproscioglimento» (Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, già sopra citata, inmotivazione).Altrettanto congrue sono da considerarsi le attività valutative del materialeprobatorio poste in essere dalla Corte d’appello, che passano necessariamentedell'idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie,considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni.1.3. Per quanto fin qui osservato, pertanto, il primo e il terzo motivo di ricorsodevono essere disattesi.2. Quanto, poi, alla censura mossa con il secondo motivo di ricorso, è daritenersi che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principigià affermati da questa Corte riguardo ai criteri di valutazione delle prove nuove.2.1 In primo luogo, i giudici hanno correttamente considerato che EnzoTaverniti, essendosi anche auto-accusato del tentato omicidio, è da considerarsisoggetto da esaminarsi in un eventuale dibattimento ai sensi dell’art. 197-bis cod.proc. pen., con la conseguenza che le sue dichiarazioni sono da valutarsi"unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art.192, comma 3, cod. proc. pen.È stato già affermato, in precedenti pronunce di legittimità, che, pertanto, talidichiarazioni non costituiscono, da sole, "prova nuova" agli effetti della richiesta direvisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (daultimo, Sez. 6, n. 36804 del 20/9/2021, Ornato, Rv. 281992 – 01).La valutazione probatoria di tali dichiarazioni deve essere pur semprecondotta sulla base dei parametri offerti dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., anche nelle ipotesi in cui si tratti di dichiarazioni in utilibus, perché favorevoliall'imputato: «è evidente, quindi, che lo scrutinio, in punto di affidabilità genericae specifica, deve essere condotto con particolare rigore, nel contesto delleacquisizioni evocabili quali altrettanti elementi di "conferma" di quelledichiarazioni», che devono essere ritenuti validi quali riscontri individualizzanti eche possono aver riguardato anche il giudizio cui la condanna oggetto delladomanda di revisione si riferisce (Sez. 2, n. 4150 del 20/1/2015, Moccia, Rv.263417 - 01, in motivazione).Già in epoca risalente, del resto, questa Corte ha evidenziato che, in tema direvisione, il giudizio in ordine all'ammissibilità della richiesta non esclude, quandol'elemento nuovo sia costituito da dichiarazioni rese da un soggettoprecedentemente non esaminato, la legittimità di una valutazione, anchedettagliatamente e approfonditamente motivata, in ordine alla intrinsecaaffidabilità di quel soggetto ed alla plausibilità di quanto da lui dichiarato, allastregua di quanto già obiettivamente accertato e non più revocabile in dubbio,rientrando anche una tale valutazione nell'ambito del controllo sulla astrattaidoneità della nuova prova a comportare una rimozione del giudicato (Sez. 1, n.4126 del 13/10/1993, Geri, Rv. 195611 - 01).Ebbene, di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione,evidenziando innanzitutto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano intervenutea distanza di diversi anni dal fatto e dalla sentenza irrevocabile di condanna diGallace.Non solo, ma tali dichiarazioni – aggiunge l’ordinanza impugnata – nel mentretendono a scagionare l’odierno ricorrente, si risolvono al contempo in un’accusanei confronti di altri soggetti che sono nel frattempo deceduti, già prima che EnzoTaverniti li accusasse, e che pertanto né possono smentire, né sono nellacondizione di patire eventuali conseguenze pregiudizievoli dalle sue propalazioni.Inoltre, i giudici sottolineano del tutto ragionevolmente che non risulta che lafonte della dichiarazione addotta come prova nuova sia mai stato condannato oanche solo processato per il reato che ha confessato.Dunque, l’ordinanza individua una serie di elementi di ambiguità, suscettibilidi ingenerare non infondate incertezze circa l’affidabilità delle dichiarazioni diTaverniti, già evidentemente palesate dalla stessa autorità giudiziaria che le haraccolte se ha ritenuto di non procedere nei suoi confronti in ordine al medesimoepisodio oggetto di questo procedimento.Di conseguenza, la Corte d’appello in modo più che pertinente è passata avalutare i caratteri delle dichiarazioni liberatorie in questione, giudicandolecongruamente come generiche e prive dei necessari riscontri, a maggior ragionese – considerano i giudici salernitani – si tiene conto che esse si riferiscono ad unfatto criminoso ampiamente noto.2.2. In secondo luogo, la valutazione della inidoneità delle dichiarazioni diTaverniti a ribaltare il costrutto accusatorio sulla base del quale è stato condannatoGallace si è adeguatamente fondata anche sulla comparazione con le prove giàacquisite nel giudizio definito con la sentenza irrevocabile, onde vagliarne laplausibilità alla stregua di quanto precedentemente accertato.Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che le dichiarazionidella persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono risultate, nella fase di cognizione,articolate, coerenti, dettagliate e sono state analiticamente vagliate dai giudici dimerito con esito favorevole quanto alla loro affidabilità.Peraltro, la Corte d’appello ha dato atto che si tratti di dichiarazionicorroborate da significativi elementi di riscontro con carattere individualizzanterispetto agli imputati in quel processo, avendo consentito la pronta esecuzionedell’esame c.d. stub sulla persona di [OSCURATO:PERSONA] (che permise di rilevare particelle dipolvere da sparo) e il rinvenimento degli indumenti indicati da [OSCURATO:PERSONA] comeindossati da due degli attentatori presso i domicili di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] seguito di immediata perquisizione.Si consideri, sotto questo profilo, che la valutazione di attendibilità dellapersona offesa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggettodi riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fattostorico nel quale si è individuato il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta(Sez. 3, n. 23967 del 23/3/2023, P., Rv. 284688 - 01).Non si tratta del caso di specie, nel quale la prova nuova si sostanzia nellamera indicazione della partecipazione al tentato omicidio di due individui diversida quelli già condannati con sentenza definitiva, senza che i fatti storici ricostruitinel giudizio di cognizione siano stati decisivamente smentiti dal ricorrente (se nonper il tramite di una diversa interpretazione della consulenza balistica del peritoapprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento enella mera rilettura di un medesimo dato di fatto già processualmente accertatoin via definitiva).2.3. Di conseguenza, le valutazioni contenute nell’ordinanza impugnata, afronte della prospettazione di una prova nuova, sono state adeguatamente svoltecon riferimento alla realtà processuale del caso concreto e hanno correttamenteavuto ad oggetto sia l’idoneità dimostrativa della singola prova addotta afondamento dell’istanza di revisione, sia un apprezzamento unitario e globale inrelazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle lororeciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni.Lo scrutinio è stato condotto senza illogicità o contraddittorietà, sicché sonoda considerarsi infondate anche le censure articolate con il secondo motivo, che,quindi, deve essere disatteso.3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorsodeve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4.6.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31954/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris