CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 08063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria scritta del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza in data 21/09/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 12/11/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] ,6y Trotta era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n.5. cod. pen. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione nonché erronea applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. rilevando che nel caso in esame, erroneamente, era stata riconosciuta l'aggravante della minorata difesa in ragione delle condizioni fisiche e psichiche della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], soggetto che, tuttavia, era rimasto estraneo alla condotta truffaldina (fatta eccezione per il danno subito) e detta aggravante andava, quindi, esclusa in quanto i truffatori avevano avuto contatti con la sola signora Fazioli nuora del predetto, con la conseguenza che il reato non poteva essere ritenuto procedibile per difetto di querela. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata affermazione della penale responsabilità dell'imputato in difetto di prova della attribuibilità allo stesso della condotta contestata. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa pronunzia in ordine alla chiesta adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che i giudici di merito hanno accertato, con ragionamento ineccepibile, che la persona in concreto truffata era stata [OSCURATO:PERSONA], soggetto anziano e gravemente disabile, risultando, conseguentemente integrata la circostanza aggravante contestata di cui all' art. 61 n.5. cod. pen. 3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con una motivazione che non appare né carente, né gravemente illogica né contraddittoria, nel confermare la ricostruzione del giudice di primo grado e nel disattendere la censura in questa sede reiterata, ha rilevato che dalle complessive risultanze probatorie era emersa la prova univoca e certa della addebitabilità della condotta truffaldina al Trotta, risultato, del resto, il beneficiano della provvigione scaturente dal contratto truffaldino de quo. 3.3. Il terzo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Occorre rilevare che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3 -, n. 43604 del 08/09/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282097 - 01.): nel caso in esame la norma invocata non poteva trovare applicazione ai sensi del secondo comma 131-bis cod. pen. che esclude, in ogni caso, la particolare tenuità dell'offesa in ipotesi di "minorata difesa della vittima", ipotesi verificatasi nella fattispecie in esame in ragione della ritenuta sussistenza, in fatto, dell'aggravante contestata ex art. 61 n. 5 cod. pen.Invero non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500 - 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 Dicembre 2022 Il