CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30460/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso dell'8 aprile 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo sei motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità dell'ultima revisione periodica dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza. 2.2. Violazione di legge per aver ritenuto in capo all'imputato l'onere di provare il malfunzionamento dell'etilometro. 2.3. Vizio di motivazione in ordine alla censura relativa alla mancata frequenza di corsi per il corretto uso dell'etilometro da parte degli agenti accertatori. 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'intrinseca inaffidabilità dell'etilometro utilizzato. 2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 bis C.d.S. 2.6. Vizio di motivazione e violazione di legge per mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Quanto ai primi quattro motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per comunanza di oggetto, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilometro era stato regolarmente omologato (le operazioni di controllo del tasso alcolemico sono state effettuate a mezzo di apparecchiatura Etilometro, debitamente omologata, mod. alcoltest 7110 [OSCURATO:PERSONA], con numero di omologazione OM 00308 BET) e che dal verbale di accertamenti urgenti si evinceva anche che esso durante l'operazione non era stato sottoposto a sbalzi termici. Nella fattispecie, l'organo giudicante ha poi sottolineato che l'accertamento alcolimetrico non costituiva l'unico elemento di prova dello stato di ebbrezza, che è stato desunto anche da elementi sintomatici, quali confusione e difficoltà nel linguaggio. Ne consegue che le deduzioni difensive (compresa quella relativa alla mancata frequenza di corsi di aggiornamento da parte degli operanti, oggetto di circolare con valenza meramente interna alla p.a.) non costituiscono elementi idonei ad invalidare l'esito dell'alcoltest. Il ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha richiamato espressamente corretti orientamenti giurisprudenziali sul punto. Anche l'attribuzione di responsabilità per il sinistro stradale è stata correttamente motivata in relazione al fatto che l'accertato stato di alterazione alcolica ha precluso all'imputato di governare il mezzo di cui era alla guida, coe risultava evidente anche dalla dinamica del sinistro compiutamente descritta dai giudici di merito. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri dì cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, l'elevato tasso alcolemico riscontrato e l'entità dei danni cagionati. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre