Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:F:2013:81
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011FO0143(01)
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)
18 giugno 2013 (
*1
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Rigetto, da parte dell’APN, di una domanda di rimborso delle spese sostenute ai fini della causa — Ricorso di annullamento avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese — Irricevibilità manifesta»
Nella causa F‑143/11,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al [OSCURATO:PERSONA] CEEA ai sensi dell’articolo 106 bis di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistita da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA] (giudice unico)
giudice: M.I. Rofes i Pujol,
cancelliere: W. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2011, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che ha rigettato la sua domanda del 16 agosto 2011, nonché il pagamento della somma di EUR 3 316,31, maggiorata di interessi moratori e di penalità, a titolo di una parte delle spese sostenute ai fini della causa conclusasi con la sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑81/09, in prosieguo: la «sentenza del 15 febbraio 2011», oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑238/11 P).
Fatti all’origine della controversia
2
Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2009, il ricorrente ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto parziale della sua domanda volta ad ottenere il pagamento di interessi moratori sugli arretrati dell’indennità di invalidità che la suddetta istituzione gli aveva corrisposto, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagargli una somma pari alla differenza tra l’importo degli interessi moratori calcolato secondo i criteri che debbono a suo avviso essere applicati e l’importo effettivamente pagato, somma questa a sua volta maggiorata di interessi moratori. Tale ricorso è stato registrato con il numero F‑81/09 ed è stato assegnato alla Seconda Sezione del Tribunale.
3
Al punto 46 della sentenza del 15 febbraio 2011, il Tribunale ha ritenuto che la decisione impugnata contenesse soltanto un principio di motivazione, la quale era stata completata dalla decisione di rigetto del reclamo nonché dalle informazioni fornite dall’istituzione in corso di giudizio. Così, pur essendo rimasto soccombente nel ricorso proposto, il ricorrente è stato condannato – come risulta dal punto 79 della medesima sentenza – a sopportare soltanto i tre quarti delle proprie spese, mentre alla [OSCURATO:PERSONA] sono state addossate le proprie spese nonché un quarto delle spese del ricorrente.
4
Il ricorrente ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda, datata 16 agosto 2011, con la quale intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsargli la somma di EUR 3 316,36, la quale avrebbe corrisposto ad un quarto delle spese da lui sostenute nella causa F‑81/09. La nota degli onorari del rappresentante del ricorrente, per un ammontare di EUR 13 265,24, era allegata alla domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto entro il termine di quattro mesi, la domanda è stata oggetto di un rigetto implicito.
5
Il 20 dicembre 2011 il ricorrente ha proposto un reclamo, trasmesso per telefax alla [OSCURATO:PERSONA], mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione di rigetto della sua domanda.
6
Il 27 dicembre 2011 il ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale l’odierno ricorso, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e, lo stesso giorno, ha sottoposto al giudice dell’urgenza una domanda intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, ossia, nella specie, il rigetto della sua domanda di rimborso delle spese. In conformità dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è stato sospeso fino all’adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo.
7
Il 9 febbraio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla cancelleria del Tribunale la decisione dell’APN adottata in risposta al reclamo. In tale decisione, l’APN ha informato il ricorrente che il 7 febbraio 2012 essa gli aveva versato la somma che chiedeva e che rappresentava il quarto delle spese da lui sostenute nella causa de qua, precisando però che essa riteneva eccessivo l’importo delle spese fatturate. L’APN ha precisato che il pagamento era stato effettuato all’unico scopo di evitare che il ricorrente presentasse un nuovo ricorso che venisse ad aggiungersi alla lunga serie di cause che già lo opponevano alla [OSCURATO:PERSONA]. La cancelleria ha trasmesso la suddetta decisione al rappresentante del ricorrente il 17 febbraio 2012 e gli ha comunicato la ripresa del procedimento.
8
La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑143/11 R).
9
Nel suo controricorso, depositato il 22 marzo 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in particolare, che, avendo essa già versato al ricorrente l’importo richiesto, il ricorso era divenuto privo di oggetto.
10
Il 26 aprile 2012 la cancelleria del Tribunale ha comunicato alle parti che la fase scritta del procedimento era stata chiusa. La domanda del ricorrente, depositata il 17 maggio 2012, volta ad ottenere che il Tribunale autorizzasse un secondo scambio di memorie è stata respinta.
11
Con ordinanza adottata il 12 luglio 2012 dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale, il procedimento nella presente causa è stato sospeso, nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, fino alla pronuncia della decisione che conclude il giudizio nella causa F‑41/06 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
12
A seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑41/06 [OSCURATO:PERSONA]), il procedimento nella presente causa è ripreso. Con lettera della cancelleria del 25 gennaio 2013, alle parti è stato assegnato un termine fino al 1
o
febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni in merito ad un’eventuale rimessione della causa al giudice unico.
13
Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione entro il termine assegnato e ha fatto sapere di non avere obiezioni riguardo ad un’eventuale rimessione della causa al giudice unico. La Seconda Sezione del Tribunale ha deciso all’unanimità, il 21 febbraio 2013, che la causa sarebbe stata giudicata dal proprio presidente relatore statuente in veste di giudice unico.
Conclusioni delle parti
14
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia pronunciare:
«[–]
1’annullamento della decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla [[OSCURATO:PERSONA]], di ripulsa (...), sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi
petita
di cui alla domanda datata 16 agosto 2011 (...), inviata alla [[OSCURATO:PERSONA]] in persona del legale rappresentante pro tempore ed all’APN della [[OSCURATO:PERSONA]];
[–]
la constatazione che è venuta in essere l’astensione (in appresso, “astensione de qua”), da parte della [[OSCURATO:PERSONA]], di porre in essere le misure di esecuzione della sentenza [del] 15 febbraio 2011 (...), e precisamente le misure di esecuzione del disposto della sentenza [del] 15 [febbraio] 2011 inerente le spese della causa a qua;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 3 316,31 (...), la quale somma di EUR 3 316,31 (...), se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l’erogazione immediatamente prefata avrà luogo;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 5,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 180° giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 5,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 6,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 181° giorno successivo al 17 agosto 2011 che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 270° giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 6,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 7,50 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 271° giorno successivo al 17 agosto 2011, che spirerà persistendo l’astensione de qua e fino al 360° giorno successivo al 17 agosto 2011, la quale somma di EUR 7,50 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] ad elargire al ricorrente la somma di EUR 10,00 (...) al giorno per ogni ulteriore giorno, dal 361° giorno successivo al 17 agosto 2011
et ad infinitum
, che spirerà persistendo l’astensione de qua, la quale somma di EUR 10,00 (...) dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell’attore degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l’immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest’ultima avrà luogo;
[–]
la condanna della [[OSCURATO:PERSONA]] a rifondere al ricorrente tutte le spese diritti ed onorari della presente procedura giurisdizionale».
15
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
«–
dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire e/o comunque respingerlo come irricevibile e/o infondato;
–
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura e della procedura F‑143/11 R ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura (...)».
Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata
16
Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
17
Per costante giurisprudenza, allorché, alla lettura degli atti di causa, l’organo giudicante, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti stessi, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e ritiene per giunta che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il benché minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che la tenuta di un’udienza comporterebbe (ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/[OSCURATO:PERSONA], F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).
18
Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo e decide, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑11/10, punti 26 e 27).
Sulla ricevibilità del ricorso
19
In limine, occorre ricordare che il diritto della funzione pubblica dell’Unione europea prevede uno specifico procedimento di liquidazione delle spese qualora le parti siano in disaccordo riguardo all’importo e alla natura delle spese ripetibili in seguito a una decisione con cui il Tribunale ha posto fine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese. Infatti, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[s]e vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».
20
Inoltre, secondo la giurisprudenza, lo specifico procedimento, previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, finalizzato alla liquidazione delle spese esclude la possibilità di rivendicare le stesse somme, ovvero somme sborsate ai medesimi fini, nell’ambito di un’azione intentata ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑351/03, punto 297, non annullata sul punto dalla sentenza della Corte del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/07 P). Pertanto, un ricorrente non può essere legittimato a presentare, sulla base dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento che abbia in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese (v. ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑70/07, punto 17, e del 20 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑67/10, punto 21, quest’ultima costituente l’oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑475/11 P).
21
Nella specie, dagli atti del fascicolo e dall’insieme dei capi delle conclusioni formulate dal ricorrente risulta che costui, con il suo ricorso, chiede in particolare l’annullamento della decisione implicita di rigetto della sua domanda del 16 agosto 2011, nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagargli – unitamente ad interessi di mora, capitalizzazione su tali interessi e penalità – la somma di EUR 3 316,31 a titolo di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 15 febbraio 2011, somma corrispondente ad un quarto dell’importo indicato sulla nota degli onorari del suo avvocato riguardante la causa F‑81/09.
22
Date tali circostanze, il ricorso non merita accoglimento. Infatti, l’esistenza dello specifico procedimento previsto dall’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura osta, a pena di irricevibilità, a che il ricorrente presenti, sulla base dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso per l’annullamento di una decisione di rigetto di una domanda con la quale egli abbia chiesto all’APN il rimborso di una somma a titolo delle spese sostenute per una causa. Una domanda siffatta ha in realtà lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese.
23
Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
24
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
25
Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] (giudice unico)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Lussemburgo, 18 giugno 2013
Il cancelliere
W. [OSCURATO:PERSONA] giudice
M.I. Rofes i Pujol
(
*1
) Lingua processuale: l’italiano.