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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29063/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 novembre 2022, rideterminava la pena alla quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulle ragioni indicate dalla difesa ed era caduta in una palese contradizione sulla ricostruzione dell'elemento psicologico. 1.2 IL difensore eccepisce la mancanza di motivazione relativamente alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen..

2. Propone ricorso il medesimo difensore anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con considerazioni analoghe al primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Felaco, precisando che era stata chiesta l'assoluzione in appello dal capo b), atteso il ruolo marginale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 novembre 2022, rideterminava la pena alla quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva omesso la motivazione sulle ragioni indicate dalla difesa ed era caduta in una palese contradizione sulla ricostruzione dell'elemento psicologico. 1.2 IL difensore eccepisce la mancanza di motivazione relativamente alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen.. 2. Propone ricorso il medesimo difensore anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con considerazioni analoghe al primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Felaco, precisando che era stata chiesta l'assoluzione in appello dal capo b), atteso il ruolo marginale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
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