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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26788/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] da un lato ripropone, nei medesimi termini dell'appello, le questioni attinenti alla responsabilità penale dell'imputato, senza tuttavia sollevare alcuna questione di legittimità e limitandosi a formulare ipotesi ricostruttive alternative, che non possono trovare seguito in questa sede, e, per altro lato, pone una questione di interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 628, terzo comma, n. 1 ed art. 112 cod. pen. che, oltre ad essere manifestamente infondata, è proposta per la prima volta in questa sede, e non è quindi consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva; ritenuto, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che quello proposto non abbia le minime caratteristiche del ricorso in cassazione, mancando in radice la formulazione di una questione di legittimità, limitandosi l'atto alla ripetizione delle doglianze dell'appello sulla responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) 1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] da un lato ripropone, nei medesimi termini dell'appello, le questioni attinenti alla responsabilità penale dell'imputato, senza tuttavia sollevare alcuna questione di legittimità e limitandosi a formulare ipotesi ricostruttive alternative, che non possono trovare seguito in questa sede, e, per altro lato, pone una questione di interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 628, terzo comma, n. 1 ed art. 112 cod. pen. che, oltre ad essere manifestamente infondata, è proposta per la prima volta in questa sede, e non è quindi consentita ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per violazione della catena devolutiva; ritenuto, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che quello proposto non abbia le minime caratteristiche del ricorso in cassazione, mancando in radice la formulazione di una questione di legittimità, limitandosi l'atto alla ripetizione delle doglianze dell'appello sulla responsabilità dell'imputato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giu
Sentenza Cassazione n. 26788/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris