CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione in relazione( oltre che alla violazione degli obblighi impostigli in relazione al provvedimento di detenzione domiciliare.in relazione alla violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare degli arresti domiciliari non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, quello della illegittimità costituzionale della norma di riferimento, del tutto inconferente e affrontato dalla Corte Costituzionale in relazione ai presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 47 0.P., non riconducibili alla fattispecie in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente