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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 12029/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con la quale era stata applicata alla predetta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2 lett c) cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale non aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza genetica, pur emergendo l'identità di testo tra l'ordinanza genetica e la relativa richiesta del P.M. e l'apodittica ed acritica adesione alle richieste del P.M.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria.

Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata tratta dalle risultanze delle intercettazioni, il cui contenuto era generico; i dialoghi intercettati erano semplici conversazioni relative all'attività lavorativa che la ricorrente svolgeva da anni presso il negozio del coindagato Maccarone; la ricorrente non era mai stata trovata in possesso di sostanza stupefacente e la perquisizione estesa anche all'autovettura ed alle pertinenze dell'abitazione aveva avuto esito negativo; le conversazioni intercettate riguardavano discussioni di terzi alle quali non partecipava la ricorrente e, pertanto, necessitavano di elementi di riscontro; l'episodio del battesimo del 3 settembre 2020 era frutto di travisamento dei fatti da parte del Tribunale; non sussistevano, pertanto, indizi gravi e concordanti, per la conferma della misura cautelare.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione.

Argomenta che il Tribunale non aveva motivato in ordine alle ragioni in base alle quali dovevano ritenersi sussistenti le esigenze cautelari e la motivazioni in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari era basata su dati di fatto erronei; inoltre, il coindagato Ragusa, indiziato come promotore del sodalizio criminoso era stato sottoposto alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari rispetto a quella della custodia in carcere applicata alla ricorrente, indiziata di essere partecipe dell'associazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6,n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068).

L'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611).

Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere la doglianza qui riproposta, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando che l'apparato argomentativo del Giudice della cautela era solido e non inficiato da vizi logici e contraddizioni, in quanto il decidente aveva valorizzato in maniera adeguata la valenza degli elementi indiziari esaminati e proceduto ad un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi con riferimento a tutte le incolpazioni ascritte alla ricorrente.

La motivazione risulta congrua, in considerazione anche della genericità della doglianza difensiva, perché priva dell'indicazione delle ragioni per cui l'asserito difetto di autonoma valutazione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.

Costituisce, infatti, principio consolidato e condivisibile, l'affermazione che ove l'eccezione di nullità sia generica e consista nel lamentare l'assenza di autonoma valutazione del G.I.P., senza indicare i passaggi dell'ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o - come nel caso di specie- senza indicare le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato (Cfr. Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, dep.07/01/2019, Rv.274760 - 01; Sez.2, n.42333 del 12/09/2019; Rv.278001 - 01; Sez.1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 77496 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01).

Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de líbertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).

Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).

La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).

2.2. Nella specie, il Collegio cautelare evidenziava che le risultanze probatorie (contenuto delle numerose conversazioni intercettate) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, organizzata e promossa di coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito risultava che la ricorrente aveva prestato un fattivo e stabile contributo in favore dei predetti nelle diverse fasi in cui si era estrinsecata l'attività criminosa.

La condotta di consapevole e fattiva partecipazione al gruppo associativo, veniva desunta, dunque, in aderenza alle risultanze probatorie, da plurimi elementi fattuali: essenziale contributo fornito dalla Franco per superare vari momenti di fibrillazione del sodalizio criminoso dovuti alle difficoltà incontrate nel reperimento e nella distribuzione degli stupefacenti; reperimento della sostanza da taglio necessaria per miscelare lo stupefacente e preparazione e miscelazione dello stupefacente, con condotta emersa essere abituale e seriale; stretto rapporto fiduciario con le figure apicali del sodalizio, desunto dallo svolgimento diretto da parte della Franco di un'operazione illecita, unitamente al coindagato Ragusa, quale sostituta temporanea del coindagato Maccarone, del quale era fedele collaboratrice, perché impedito per gravi motivi di salute.

Risultano, quindi, puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi circostanziati che, valutati globalmente, danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento della ricorrente nel reato associativo e nei reati fine contestatigli, in coerenza alla contestazione cautelare mossa.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.

La ricorrente, peraltro, svolge essenzialmente rilievi in fatto volti ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).

In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).

Nella specie, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale, evidenziando anche che la spregiudicatezza manifestata nelle condotte poste in essere dimostrava una particolare capacità criminale della Franco, a dispetto del suo stato di incensuratezza; ha anche rimarcato che la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere non poteva considerarsi vinta, in difetto di elementi sintomatici di rescissione dei legami criminosi.

Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze della ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure in fatto e del tutto generiche.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

6. Atteso lo stato di detenzione della ricorrente, la Cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con la quale era stata applicata alla predetta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2 lett c) cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale non aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza genetica, pur emergendo l'identità di testo tra l'ordinanza genetica e la relativa richiesta del P.M. e l'apodittica ed acritica adesione alle richieste del P.M. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria. Argomenta che la sussistenza della gravità indiziaria era stata tratta dalle risultanze delle intercettazioni, il cui contenuto era generico; i dialoghi intercettati erano semplici conversazioni relative all'attività lavorativa che la ricorrente svolgeva da anni presso il negozio del coindagato Maccarone; la ricorrente non era mai stata trovata in possesso di sostanza stupefacente e la perquisizione estesa anche all'autovettura ed alle pertinenze dell'abitazione aveva avuto esito negativo; le conversazioni intercettate riguardavano discussioni di terzi alle quali non partecipava la ricorrente e, pertanto, necessitavano di elementi di riscontro; l'episodio del battesimo del 3 settembre 2020 era frutto di travisamento dei fatti da parte del Tribunale; non sussistevano, pertanto, indizi gravi e concordanti, per la conferma della misura cautelare. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale non aveva motivato in ordine alle ragioni in base alle quali dovevano ritenersi sussistenti le esigenze cautelari e la motivazioni in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari era basata su dati di fatto erronei; inoltre, il coindagato Ragusa, indiziato come promotore del sodalizio criminoso era stato sottoposto alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari rispetto a quella della custodia in carcere applicata alla ricorrente, indiziata di essere partecipe dell'associazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez.3, n. 840 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265645; Sez.6,n.47233 del 29/10/2015, Rv.265337; Sez.6,n.45934 del 22/10/2015, Rv.265068). L'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa non implica, infatti, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM (Sez.3,n.48962 del 01/12/2015, Rv.265611). Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere la doglianza qui riproposta, ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, evidenziando che l'apparato argomentativo del Giudice della cautela era solido e non inficiato da vizi logici e contraddizioni, in quanto il decidente aveva valorizzato in maniera adeguata la valenza degli elementi indiziari esaminati e proceduto ad un effettivo vaglio degli elementi ritenuti decisivi con riferimento a tutte le incolpazioni ascritte alla ricorrente. La motivazione risulta congrua, in considerazione anche della genericità della doglianza difensiva, perché priva dell'indicazione delle ragioni per cui l'asserito difetto di autonoma valutazione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Costituisce, infatti, principio consolidato e condivisibile, l'affermazione che ove l'eccezione di nullità sia generica e consista nel lamentare l'assenza di autonoma valutazione del G.I.P., senza indicare i passaggi dell'ordinanza genetica che ricalcano o richiamano la richiesta cautelare, o - come nel caso di specie- senza indicare le ragioni per cui tale omissione avrebbe impedito valutazioni alternative di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non si rende necessario per il Tribunale fornire una motivazione più articolata, indicando in modo specifico le pagine e i passaggi in cui è dato rinvenire la detta valutazione autonoma, poiché una diversa interpretazione finirebbe con il porre a carico del Tribunale un onere motivazionale eccessivamente gravoso e ingiustificato (Cfr. Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, dep.07/01/2019, Rv.274760 - 01; Sez.2, n.42333 del 12/09/2019; Rv.278001 - 01; Sez.1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 77496 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de líbertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 2.2. Nella specie, il Collegio cautelare evidenziava che le risultanze probatorie (contenuto delle numerose conversazioni intercettate) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico, organizzata e promossa di coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito risultava che la ricorrente aveva prestato un fattivo e stabile contributo in favore dei predetti nelle diverse fasi in cui si era estrinsecata l'attività criminosa. La condotta di consapevole e fattiva partecipazione al gruppo associativo, veniva desunta, dunque, in aderenza alle risultanze probatorie, da plurimi elementi fattuali: essenziale contributo fornito dalla Franco per superare vari momenti di fibrillazione del sodalizio criminoso dovuti alle difficoltà incontrate nel reperimento e nella distribuzione degli stupefacenti; reperimento della sostanza da taglio necessaria per miscelare lo stupefacente e preparazione e miscelazione dello stupefacente, con condotta emersa essere abituale e seriale; stretto rapporto fiduciario con le figure apicali del sodalizio, desunto dallo svolgimento diretto da parte della Franco di un'operazione illecita, unitamente al coindagato Ragusa, quale sostituta temporanea del coindagato Maccarone, del quale era fedele collaboratrice, perché impedito per gravi motivi di salute. Risultano, quindi, puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi circostanziati che, valutati globalmente, danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento della ricorrente nel reato associativo e nei reati fine contestatigli, in coerenza alla contestazione cautelare mossa. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. La ricorrente, peraltro, svolge essenzialmente rilievi in fatto volti ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, il Tribunale ha evidenziato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale, evidenziando anche che la spregiudicatezza manifestata nelle condotte poste in essere dimostrava una particolare capacità criminale della Franco, a dispetto del suo stato di incensuratezza; ha anche rimarcato che la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere non poteva considerarsi vinta, in difetto di elementi sintomatici di rescissione dei legami criminosi. Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze della ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure in fatto e del tutto generiche. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 6. Atteso lo stato di detenzione della ricorrente, la Cancelleria deve essere incaricata della trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 12029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris