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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10760/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 389/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza 12 maggio 2021, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’estinzione, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., del giudizio proposto davanti al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e deciso, sull’appello dell’Istituto e dell’intervenuto volontario S.C.C.I. (rappresentato dal primo), con sentenza della Corte d’appello di Bologna (che aveva statuito anche su altro giudizio ad esso riunito), cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21384/2019 in relazione all’impugnazione proposta dall’Inps (rigettata quella concorrente di [OSCURATO:SOCIETA].), con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione;2. essa ha ciò ritenuto per la tardiva riassunzione del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010, oltre il termine perentorio di tre mesi, applicabile ratione temporisper i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (dal 4 luglio 2009) di modificazione sul punto dell’art. 392, primo comma c.p.c.;

3. con atto notificato il 12 (17) novembre 2021, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA].; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ritualmente intimata ha conferito una procura speciale all’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di costituzione ai soli fini di partecipare alla discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 392 c.p.c. (anche come mod. dall’art. 46, comma 21 legge n. 69/2009) e 58 legge n. 69/2009, per la mancata applicazione della norma denunciata nel testo anteriore alla modificazione apportata dalla legge n. 69/2009 (del termine di riassunzione da un anno a tre mesi) per effetto della riassunzione dell’intero giudizio, nel quale davanti alla Corte d’appello era stato riunito unaltro giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, connesso inscindibilmente a quello successivamente introdotto.

Entrambi avevano, infatti, ad oggetto la pretesa contributiva azionata dall’Inps con le medesime cartelle esattoriali, opposte con il giudizio più recente (introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010), in specifico riferimento a quello (poi riunito in appello) più risalente e deciso con sentenza del medesimo Tribunale di Forlì n. 181/2009, che, “nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso non poteva comunque consentire la ‘reviviscenza’ delle cartelle esattoriali in questione”(unico motivo);

2. esso è manifestamente infondato;3. nel giudizio d’appello davanti alla Corte felsinea (definito con sentenza 2 ottobre 2013) sono stati, infatti, riuniti quelli introdotti davanti al Tribunale di Forlì decisi con sentenza n. 181/2009 (di inammissibilità per tardività delle opposizioni, basate sulla nullità e/o illegittimità della pretesa, per ragioni formali e di merito, relativa a due cartelle di pagamento notificate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto dell'Inps, a [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente il 2 gennaio 2003 ed il 12 febbraio 2003) e con sentenza n. 19 del 2011 (di rigetto dell'opposizione avverso le intimazioni di pagamento relative alle medesime cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale del titolo esecutivo), rispettivamente impugnate con appelli iscritti al n.

R.G. 20/2010 (avverso la prima) e al n.

R.G. 219/2011 (avverso la seconda);

3.1. con la citata sentenza 2 ottobre 2013, la Corte d’appello ha rigettato il gravame iscritto al n.

R.G. 20/2010 per ritenuta infondatezza del motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (“relativo alla declaratoria di inammissibilità per tardività pronunciata dal primo giudice”: ultimo capoverso di pg. 4 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019) e invece accolto (nonostante l’evidente refuso nell’enunciazione del rigetto dalla Corte d’appello di entrambe le impugnazioni: al penultimo capoverso di pg. 4 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019) il motivo d'appello nel procedimento iscritto al n.

R.G. 219/2011, tendente all'affermazione dell'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall'INPS;

3.2. pertanto, oggetto esclusivo degli autonomi ricorsi per cassazione avverso detta sentenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell’Inps, ciascuno con un motivo, è stata la statuizione di prescrizione del secondo giudizio d’appello (R.G. 219/2011): e questa Corte ha rigettato il primo ed accolto invece quello dell’Inps, con l’ordinanza rescindente citata,con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione;3.3. appare allora evidente l’esclusiva riassunzione del giudizio introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010 davanti al Tribunale di Forlì, deciso con sentenza n. 19 del 2011 ed oggetto del giudizio d’appello R.G. 219/2011 (riunito a quello iscritto a R.G. 20/2010, rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con la citata sentenza 2 ottobre 2013, non ricorsa per cassazione e pertanto in giudicato, come attestato all’ultimo capoverso di pg. 8 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019);

3.4. occorre poi rilevare che “la pendenza del giudizio di opposizione al ruolo ed alle cartelle per ragioni relative al merito del credito preteso (di cui al procedimento d'appello n. 20 del 2010), al cui interno è stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzionedella cartella ai sensi del quinto comma dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ha determinato la interruzione del termine di prescrizione dei contributi pretesi successivamente alla notifica delle cartelle, in quanto tale giudizio di opposizione, alla stregua di quanto avviene con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo previsto dall'art. 645 cod. proc. civ., costituisce un giudizio sull'accertamento del credito in cui il ruolo di attore in senso sostanziale è rivestito dal creditore procedente” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 10 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019): sicché, detta pendenza “di cui al procedimento d'appello n. 20 del 2010”ha avuto nel giudizio rescindente esclusiva rilevanza di “fatto giuridico”, determinante ai fini interruttivi della prescrizione della pretesa contributiva oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Forlì, introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010, deciso con sentenza n. 19 del 2011 ed oggetto dell’appello rubricato a n.

R.G. 219/2011;

3.5. non è dunque configurabile una connessione tra cause, (in)scindibile o meno, in difetto di contemporanea pendenza, per le ragioni dette, di più giudizi esigenti un simultaneus processus: con la conseguente tardiva riassunzione dell’unica statuizione oggetto del giudizio di rinvio, soggetta al termine trimestrale dell’art. 392, primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti di AdER.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Direttorepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza n. 389/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 maggio 2021, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’estinzione, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., del giudizio proposto davanti al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice del lavoro, da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e deciso, sull’appello dell’Istituto e dell’intervenuto volontario S.C.C.I. (rappresentato dal primo), con sentenza della Corte d’appello di Bologna (che aveva statuito anche su altro giudizio ad esso riunito), cassata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 21384/2019 in relazione all’impugnazione proposta dall’Inps (rigettata quella concorrente di [OSCURATO:SOCIETA].), con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione;2. essa ha ciò ritenuto per la tardiva riassunzione del giudizio, introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010, oltre il termine perentorio di tre mesi, applicabile ratione temporisper i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (dal 4 luglio 2009) di modificazione sul punto dell’art. 392, primo comma c.p.c.; 3. con atto notificato il 12 (17) novembre 2021, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA].; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ritualmente intimata ha conferito una procura speciale all’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di costituzione ai soli fini di partecipare alla discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 392 c.p.c. (anche come mod. dall’art. 46, comma 21 legge n. 69/2009) e 58 legge n. 69/2009, per la mancata applicazione della norma denunciata nel testo anteriore alla modificazione apportata dalla legge n. 69/2009 (del termine di riassunzione da un anno a tre mesi) per effetto della riassunzione dell’intero giudizio, nel quale davanti alla Corte d’appello era stato riunito unaltro giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, connesso inscindibilmente a quello successivamente introdotto. Entrambi avevano, infatti, ad oggetto la pretesa contributiva azionata dall’Inps con le medesime cartelle esattoriali, opposte con il giudizio più recente (introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010), in specifico riferimento a quello (poi riunito in appello) più risalente e deciso con sentenza del medesimo Tribunale di Forlì n. 181/2009, che, “nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso non poteva comunque consentire la ‘reviviscenza’ delle cartelle esattoriali in questione”(unico motivo); 2. esso è manifestamente infondato;3. nel giudizio d’appello davanti alla Corte felsinea (definito con sentenza 2 ottobre 2013) sono stati, infatti, riuniti quelli introdotti davanti al Tribunale di Forlì decisi con sentenza n. 181/2009 (di inammissibilità per tardività delle opposizioni, basate sulla nullità e/o illegittimità della pretesa, per ragioni formali e di merito, relativa a due cartelle di pagamento notificate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto dell'Inps, a [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente il 2 gennaio 2003 ed il 12 febbraio 2003) e con sentenza n. 19 del 2011 (di rigetto dell'opposizione avverso le intimazioni di pagamento relative alle medesime cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale del titolo esecutivo), rispettivamente impugnate con appelli iscritti al n. R.G. 20/2010 (avverso la prima) e al n. R.G. 219/2011 (avverso la seconda); 3.1. con la citata sentenza 2 ottobre 2013, la Corte d’appello ha rigettato il gravame iscritto al n. R.G. 20/2010 per ritenuta infondatezza del motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (“relativo alla declaratoria di inammissibilità per tardività pronunciata dal primo giudice”: ultimo capoverso di pg. 4 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019) e invece accolto (nonostante l’evidente refuso nell’enunciazione del rigetto dalla Corte d’appello di entrambe le impugnazioni: al penultimo capoverso di pg. 4 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019) il motivo d'appello nel procedimento iscritto al n. R.G. 219/2011, tendente all'affermazione dell'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi pretesi dall'INPS; 3.2. pertanto, oggetto esclusivo degli autonomi ricorsi per cassazione avverso detta sentenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell’Inps, ciascuno con un motivo, è stata la statuizione di prescrizione del secondo giudizio d’appello (R.G. 219/2011): e questa Corte ha rigettato il primo ed accolto invece quello dell’Inps, con l’ordinanza rescindente citata,con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione;3.3. appare allora evidente l’esclusiva riassunzione del giudizio introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010 davanti al Tribunale di Forlì, deciso con sentenza n. 19 del 2011 ed oggetto del giudizio d’appello R.G. 219/2011 (riunito a quello iscritto a R.G. 20/2010, rigettato dalla Corte d’appello di Bologna con la citata sentenza 2 ottobre 2013, non ricorsa per cassazione e pertanto in giudicato, come attestato all’ultimo capoverso di pg. 8 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019); 3.4. occorre poi rilevare che “la pendenza del giudizio di opposizione al ruolo ed alle cartelle per ragioni relative al merito del credito preteso (di cui al procedimento d'appello n. 20 del 2010), al cui interno è stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzionedella cartella ai sensi del quinto comma dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ha determinato la interruzione del termine di prescrizione dei contributi pretesi successivamente alla notifica delle cartelle, in quanto tale giudizio di opposizione, alla stregua di quanto avviene con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo previsto dall'art. 645 cod. proc. civ., costituisce un giudizio sull'accertamento del credito in cui il ruolo di attore in senso sostanziale è rivestito dal creditore procedente” (così al terz’ultimo capoverso di pg. 10 dell’ordinanza di questa Corte n. 21384/2019): sicché, detta pendenza “di cui al procedimento d'appello n. 20 del 2010”ha avuto nel giudizio rescindente esclusiva rilevanza di “fatto giuridico”, determinante ai fini interruttivi della prescrizione della pretesa contributiva oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Forlì, introdotto con ricorso depositato il 29 marzo 2010, deciso con sentenza n. 19 del 2011 ed oggetto dell’appello rubricato a n. R.G. 219/2011; 3.5. non è dunque configurabile una connessione tra cause, (in)scindibile o meno, in difetto di contemporanea pendenza, per le ragioni dette, di più giudizi esigenti un simultaneus processus: con la conseguente tardiva riassunzione dell’unica statuizione oggetto del giudizio di rinvio, soggetta al termine trimestrale dell’art. 392, primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; 4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti di AdER. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 10760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris