CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 09767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7954/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre in qualità di eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ciascuno in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, domiciliati in ROMA, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenzan. 10463/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], conordinanza resa in data 18/1/2022, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilit à, ai sensi dell’art. 348 - ter c.p.c., dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TomassiniFernanda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Di LellaMaria Assunta, Torlont ano Irene, [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre in qualità di eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UrbaniLuca (questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri,del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell ’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessiai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello degli originari attori, ai sensi dell’art.348-bis c.p.c., avendo il primo giudice correttamente accertato l’intervenuta prescrizione del relativo diritto, avuto riguardo alla decorrenza della prescrizione a far data dall’entrata in vigore del la Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri leggen. 370/1999, in conformità all’insegnamento della giurisprudenza dilegittimità consolidatosi da tempo; avversola sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati inepigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivod’impugnazione; laPresidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economiae delle Finanze resistono con controricorso; consideratoche, conl’unico mot ivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza del giudice di primo grado per violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea;dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. [OSCURATO:PERSONA] (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir . CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C - 131/97) e del 3 ottobre 2000; violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degliartt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; ilmotivo è inammissibil e; alriguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della Corte e l'esame dei motivi non offre e lementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'art. 3 60 - bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorsoper cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fat to corretta applicazione della nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011 di questa Corte, avendo dichiarato prescritto il diritto azionato, dopo avere accertato la insussistenza di atti interruttivi del terminedi prescrizione, anteriori rispe tto a quello di introduzione del giudizio; secondoi ricorrenti, la questione del se un rimedio giurisdizionale possa essere considerato effettivo prima che sia definita la natura giuridicadell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sul termine di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto passivamente legittimato e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, dovrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia dell’UE, perché i principi di cui alla decisione n. 10813/2011 non meriterebbero di essere considerati di generaleapplicazione, come emergerebbe dal § 10.2. della medesima pronuncia che rilevava che la conclusione accolta avrebbe evitato di investire la Corte di Giustizia “di una e segesi dell'ordinamento internazionaleinterna al nostro ordinamento”; inaltri termini, secondo quanto prospettato dai ricorrenti, questa Corte,pur avendo lucidamente individuato il nocciolo essenziale della questione,avrebbe arrestato il proprio ragionamento, ritenendo la data Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri del27 ottobre 1999 già sufficiente a rigettare, nella fattispecie allora inesame, l'eccezione di prescrizione, mentre, invece, la situazione di incertezzasi sarebbe protratta fino al 2011, cioè fino all'adozione della legge12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art.2947 c.c., e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivatii diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si èeffettivamente verificato – con cui lo Stato italiano avrebbe messo a disposizione dei soggetti danneggiati dal suo inadempimento un sufficientementecerto e perciò ef fettivo rimedio giurisdizionale idoneo afar decorrere il termine di prescrizione; alriguardo, osserva questo Collegio come la ragione assorbente su cuiè basato il rigetto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti sirichiami, correttamente applic andolo, all'ormai consolidato indirizzo di questa Corte, il quale ha chiarito che il diritto al risarcimento del dannoda tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delledirettive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale, decorrente dalla data di entrata in vigore(27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11,ha riconosciuto il diritto ad una borsa d i studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/0 8/2011, n. 17868; Cass.20/03/2014,n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; Cass. 31/05/2018, n.13758); Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi che hanno iniziato i c orsi anteriormente all'anno accademico 1991 - 1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto al l'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenzaestintiva prescrizionale; perle medesime ragioni, non può rilevare la diversa quantificazione della remunerazione, e il suo differente regi me discrezionalmente determinatidallo Stato con il D.Lgs. n. 368 del 1999, attuato dall'anno accademico2006-2007 (Cass. 14/03/2018, n. 6355); ladifesa dei ricorrenti sostiene che la pronuncia n. 10813 del 2011 aveva preso in considerazione un termine pr udenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezionedi prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbe escluso quelle incertezze inibentila decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa, la naturadell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana, il termine di prescrizione,la sua decorrenza, la determinazione della legittimazione passiva(se solo lo Stato o meno); dettiargomenti - come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare (cfr. tra decisioni più recenti, Cass. 31/03/2021, n. 8843) - sono d el tutto infondati e, comunque, inidonei a produrre un ripensamentodello stabile orientamento nomofilattico richiamato, per unverso, confermato successivamente al 2011, e, per altro verso, tale Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri danon potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione d i prescrizione, secondoquanto obiettato dai ricorrenti, perché: 1) la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il d ecorso dell'estinzione prescrizionale che non necessita di iniziative giurisdizionali, ben potendo avvenire stragiudizialmente;2) la qualificazione, in termini aquiliani ovvero da inadempimentodell'obbligazione, della responsabilità non ha spiegato effettisulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione; 3)la legittimazione passiva - stante che è dello Stato in persona della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di undiverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta esclusivamente nei confronti della Università l'int erruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventualeattività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o dialtri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 dovevaragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria; la richiesta di sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiud iziale non appare meritevole di accoglimento,per le ragioni già illustrate, condivise da altre decisioni di questa Corte (cfr. Cass. 13/12/2021, n. 39421) e che sono sintetizzabili come segue: non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordi namento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dannoda tardiva attuazione delle direttive comunitarie; nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno(lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione delgiudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimedia to mediante lo strumentodel regolamento di giurisdizione; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsiin termini diretti, limitandosi ad esprimere unicam ente il propriodissenso attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali di merito non adeguatamente argomentati, o di fonti normative da ritenersinon decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimità:risarcimento liquidato come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sus sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; Adunanzadel28 febbraio 2023 - R.G. n. 7954/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido traloro, al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 15.000,00,oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condannai ricorrenti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore delle amministrazioni controricorrent