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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 07054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1401/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26760/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1947; avverso la sentenza del 12 febbraio 2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) e senza rinvio in relazione al capo B), estinto per intervenuta prescrizione; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7054/2026 Roma, lì, 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere: a) del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 2 dicembre 2010) e con [OSCURATO:PERSONA] (presidente del collegio sindacale dal dicembre 2006 all’ottobre 2009) e nella sua qualità di precedente presidente del collegio sindacale (dall’ottobre 2001 al dicembre 2006) e di consulente strategico e contabile della società, ometteva ogni controllo e attività ai sensi dell’art. 2403 cod. civ. sulla gestione contabile e finanziaria della società (non avendo mai attivato i poteri informativi attribuitigli dal codice civile e non avendo, tra l’altro, mai richiesto alcun chiarimento circa i costanti e cospicui finanziamenti da parte dei soci ed incrementi in conto capitale) e consigliando agli amministratori della società di versare il denaro raccolto tra il pubblico in nome e per conto della "[OSCURATO:SOCIETA]” (secondo le diverse denominazioni) sui loro conti personali per poi trasferirlo nei conti societari a titolo di "finanziamento dei soci", qualificando in tal modo – nella formazione del bilancio - le somme versate ed evitando, così, che potessero essere esposte alle pretese dei creditori di quest'ultima.

Con l’aggravante della rilevante gravità del danno causato; b) del reato di false informazioni sociali, di cui all’art. 2622 cod. civ., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità in precedenza indicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in violazione dell'art. 40 cod. pen., avendo omesso qualsiasi controllo ed attività ex art. 2403 e ss. cod. civ., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire (per se stesso e per altri) un ingiusto profitto, ometteva di esporre nei bilanci dall'anno 2002 all'anno 2010 i debiti verso terzi maturati mediante la raccolta del risparmio effettuata in nome e per conto della sopra citata società fallita ed esponeva in contabilità dati non rispondenti al vero, quanto, in particolare, ai fittizi finanziamenti o versamenti da parte dei soci, analiticamente indicati nel capo d’imputazione, facendo apparire tali versamenti (effettuati con il denaro proveniente dai risparmiatori) come apporti dei suddetti amministratori della società e comunque in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, cagionando un danno patrimoniale alla società e ai creditori della stessa.

2. La prospettazione accusatoria veniva solo parzialmente accolta in primo grado che, pur condannando il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di false comunicazioni sociali, lo assolveva dall’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta fraudolenta.

3. Investita dell’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, la Corte d’appello di Napoli, riformando l’originaria assoluzione, dichiarava l’estinzione (per sopravvenuta prescrizione) del reato di false comunicazioni sociali, ma condannava il ricorrente per il reato di concorso in bancarotta distrattiva.

4. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando quattordici motivi d’impugnazione.

4.1. Il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe condannato il ricorrente per condotte mai contestate (la comprovata distrazione di euro 22.339.678.14; la trasformazione di un debito della società verso terzi in un credito dei soci verso la società stessa; l’indebita 'restituzione' ai [OSCURATO:PERSONA] dei presunti finanziamenti soci per euro 973.378,07).

4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata connesso all’intervenuta riforma dell’originaria assoluzione.

La Corte d’appello, sostiene la difesa, pur affermando una presunta “condivisibilità” della ricostruzione dei fatti prospettata dal Tribunale, sarebbe giunta ad una opposta qualificazione giuridica della condotta, omettendo, da un canto, di confutare gli argomenti offerti dalla sentenza di primo grado e, dall’altro, di offrire un alternativo ragionamento probatorio, idoneo a superare la simmetrica ricostruzione prospettata nella sentenza riformata.

4.3. Il terzo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta natura giuridica di "prestito obbligazionario" attribuito alle somme corrisposte ai [OSCURATO:PERSONA] e assenza di motivazione sulle argomentazioni esposte dalla difesa.

Si premette che il Tribunale aveva ricondotto tali dazioni nello schema negoziale del mutuo, in ragione: a) del mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 2414 e seguenti cod. civ.; b) del più elevato tasso di interesse riconosciuto rispetto a quello di mercato; c) dell'insussistenza di un rapporto di rappresentanza organica della società in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari dei versamenti.

La Corte d’appello, invece, avrebbe qualificato tali versamenti in termini di “finanziamenti obbligazionari”, cioè "prestiti effettuati direttamente alla società", ma ciò alla luce del medesimo materiale documentale e testimoniale raccolto nel corso dell’istruttoria dibattimentale e senza alcuna rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed omettendo ogni riferimento alle tre memorie difensive depositate dal ricorrente nel corso del giudizio di appello con le quali venivano analizzate e confutate le tesi dell'appellante.

4.4. Il quarto deduce nuovamente vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma con riferimento all’ipotizzato travisamento delle prove richiamate a dimostrazione dell’asserita qualificazione come “bene societario” delle somme erogate dagli investitori; qualificazione, sostiene la difesa, operata sulla base di una pluralità di contributi dichiarativi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) radicalmente travisati, quanto alle modalità del versamento (nelle mani dei [OSCURATO:PERSONA] e non già alla società, circostanza che renderebbe irrilevante il luogo ove avveniva la dazione) e alle ragioni fondanti il finanziamento (la rispettabilità dei [OSCURATO:PERSONA] e non la solidità delle loro società).

Ed ugualmente travisato anche il contenuto di altra fonte probatoria, il documento denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2010, nel quale [OSCURATO:PERSONA], nel rammentare ai soci la rilevanza della raccolta di "obbligazioni" già effettuata dalla società, avrebbe evidenziato l’imponente indebitamento verso fornitori, banche ed obbligazionisti; documento che, secondo la Corte territoriale, avrebbe dimostrato che gli stessi soci della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero sempre riconosciuto le c.d.

"obbligazioni" come debiti dell'azienda e quindi della società, ma, ancora una volta, senza tener conto di alcuni passaggi del documento citato in cui, invece, risulterebbe confermata la natura personale e fiduciaria della raccolta di risparmio, essendo esplicito il riferimento alla spendita, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della credibilità propria personale e non quella della società.

Illogicamente omessa, infine, l’assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'esame del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], prova invece ampiamente valorizzata dal Tribunale a sostegno proprio dell’insussistenza della qualifica di bene societario e che, se debitamente valorizzata, avrebbe contribuito a disarticolare questo specifico passaggio argomentativo sfociato nel convincimento del giudice d'appello che le somme fossero state erogate in favore della società e non delle singole persone fisiche.

4.5. Il quinto motivo deduce violazione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non sarebbero state rinnovate quelle prove dichiarative che lo stesso Pubblico Ministero, nell'atto di appello, nel contestare la natura fiduciaria della raccolta, aveva ampiamente richiamato sostenendone una "scorretta interpretazione" o una totale omissione da parte del Tribunale e che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a rivalutare sostenendo, in misura difforme rispetto al giudice di primo grado, che la raccolta di risparmio fosse effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della società.

4.6. Il sesto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la parallela sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare dei finanziatori potessero essere un’esterna conferma della natura di “bene societario” dei versamenti oggetto di contestazione.

Da un canto, infatti, la condotta contestata ai [OSCURATO:PERSONA] nei detti procedimenti (incasso della somma di euro 6.022.614,40 sui conti personali e distrazione di tale somma per spese personali o per il finanziamento di altre società) è diversa da quella oggetto del presente giudizio; dall’altro, nell'ammettere al passivo i finanziatori (a titolo di indebito oggettivo), si è riconosciuto sì la natura di beni societari delle somme versate, ma solo dal momento in cui le stesse avevano fatto effettivamente ingresso nel patrimonio sociale.

4.7. Il settimo motivo deduce violazione dell’art. 216 l. fall., non essendo configurabile alcuna condotta distrattiva nel mutamento del titolo in forza del quale le somme sarebbero state versate nelle casse della società.

Ciò che rileva, sostiene la difesa, è che l'atto dispositivo comporti una diminuzione della consistenza del patrimonio sociale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione della società, laddove, attraverso la mera differente imputazione, non essendo la causale di un versamento a poter limitare il concorso su determinati beni (tanto più alla luce della postergazione imposta dall’art. 2467 cod. civ), non vi è stata alcuna diminuzione della consistenza patrimoniale, ma, al contrario, un parallelo incremento.

4.8. L’ottavo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello – per sostenere la natura societaria del denaro conferito - avrebbe richiamato proprio la motivazione offerta dal Tribunale a sostegno dell’insussistenza di una condotta distrattiva, omettendo di considerare il dato logico fondante il ragionamento del giudice di primo grado (giunto, al contrario, a simmetriche conclusioni).

4.9. Il nono motivo deduce manifesta illogicità della decisione quanto al ritenuto apporto causale in ipotesi fornito dal ricorrente.

Secondo il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, sostiene la difesa, il concorso omissivo proprio e commissivo di tipo morale contestato nel capo di imputazione sarebbe provato dalla tipologia di professione svota dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo di sindaco o consulente ricoperto negli anni nelle società; una sorta di “responsabilità da posizione”, già in sé illogica, ma ancor più inaccettabile ove si pretende di sostenere che tale profilo di concorso sarebbe stato già delineato dal Tribunale, laddove il giudice di primo grado non ha neppure ravvisato l'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva.

Né varrebbe rilevare, per sanare la palese incongruenza motivazionale, che l'imputato è stato già riconosciuto colpevole per i reati commessi quale presidente del collegio sindacale (fatti di cui al capo B), atteso che la responsabilità è stata ritenuta solo in ragione della non veritiera rappresentazione come 'finanziamento soci' dei versamenti effettuati.

4.10. Il decimo e l’undicesimo motivo deducono un asserito travisamento delle prove richiamate a supporto della ritenuta consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delle somme versate e la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (quanto ai ritenuti riscontri estrinseci alle predette prove dichiarative), nonché l’omessa valutazione delle memorie difensive.

La difesa premette che la Corte d'appello avrebbe fondato la ritenuta la consapevolezza del dott. [OSCURATO:PERSONA] (circa la provenienza dei soldi dai risparmiatori) oltre che dagli incarichi rivestiti, anche dalle deposizioni rese in dibattimento dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini da [OSCURATO:PERSONA], riscontrate, si sostiene, dalle testimonianze dei soggetti che lavoravano nel comparto amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA], nonché nelle risultanze delle consulenze disposte dal Pubblico Ministero.

Ebbene, da un canto, si sarebbero valorizzati soltanto taluni passaggi di tali deposizioni, omettendo di considerare altri (che, invece, escludevano qualsivoglia consapevolezza in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] e davano conto della natura privata e personale della raccolta di denaro), dall’altro, non si sarebbe considerata la mancanza di quei "segnali di allarme" fondanti l’obbligo di attivazione da parte del collegio sindacale; l’assenza - fra le carte societarie - di documentazione riferibile a terzi; la mancanza di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche; la stessa entità delle somme versate nelle casse sociali a titolo di finanziamento soci negli anni in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato sindaco (pari a un quinto delle somme totali raccolte dai [OSCURATO:PERSONA]).

4.11. Il dodicesimo motivo deduce difetto di motivazione in ordine all’invocato proscioglimento del ricorrente dal reato di false comunicazioni sociali.

La difesa premette che il Tribunale aveva condannato il dott. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l’imponenza dei finanziamenti e l’erronea appostazione contabile avrebbe distorto la percezione della reale solidità economica della società.

La difesa, con l’atto d’appello, aveva sostenuto l’insussistenza del fatto in ragione della sostenuta impossibilità di contabilizzare i versamenti effettuati dai soci in una forma diversa, perché ciò avrebbe trasformato un debito personale dei soci in un debito della società, rappresentando, questo, un falso contabile.

A fronte di ciò, la Corte territoriale nulla ha argomentato, limitandosi ad affermare che negli atti non vi sarebbe la prova evidente della innocenza dell'appellante.

Così, di fatto, omettendo ogni valutazione delle censure prospettate dalla difesa.

4.12. Il tredicesimo e il quattordicesimo motivo attengono al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, al giudizio di comparazione delle circostanze (invocato in termini di prevalenza) e alla determinazione delle pene accessorie (quantificate in misura pari alla pena detentiva irrogata, in violazione dell’obbligo di autonoma determinazione).

5. Con memoria depositata il 31 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha articolato due ulteriori motivi d’impugnazione.

5.1. Il primo motivo aggiunto, ripercorrendo l’iter argomentativo dell’originario secondo motivo di censura, deduce violazione dell’art. 533 comma 1 cod. proc. pen., per assenza di «motivazione rafforzata» della sentenza impugnata e violazione della regola dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio» in ragione dell’assoluzione intervenuta in primo grado.

Il vizio emergerebbe dalla differente categorizzazione giuridica data al denaro che i risparmiatori torresi hanno versato ai [OSCURATO:PERSONA]: per il Tribunale, si è trattato di mutui di scopo intuitu personae elargiti solo in virtù della stima e della fiducia nutrita dai cittadini nelle persone fisiche dei [OSCURATO:PERSONA]; per la Corte d’appello, invece, si sarebbe trattato di prestiti obbligazionari e di denaro societario conferito ab origine come tale nelle casse sociali in forza delle aspettative rosee di solidità e di piena operatività della società rappresentata dai [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Il secondo motivo aggiunto deduce, in termini analoghi al quinto motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., in ragione della omessa rinnovazione delle prove «decisive», quanto, in particolare, all’esame testimoniale reso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno di seguito indicati, con riferimento alla condanna pronunciata in relazione al capo A); è, invece, inammissibile con riferimento alla parallela dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B).

2. Fondato, infatti, è il quinto motivo di ricorso, relativo al capo A).

2.1. Per come si è detto, la Corte d’appello, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado, ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna.

In questi casi, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. (nel testo modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022), in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, impone al giudice di assumere direttamente le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all’esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).

Un onere, tuttavia, che non è generale e incondizionato, ma presuppone: a) che la sentenza assolutoria sia stata riformata – in peius - alla luce (anche) di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, non solo in termini di attendibilità o meno del dichiarante, ma di valutazione ed interpretazione delle risultanze, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987); b) che la prova da riassumere in secondo grado sia stata previamente assunta in primo grado, altrimenti non è prospettabile alcun “diverso apprezzamento delle fonti dichiarative”, ben potendo essere superato, attraverso una “motivazione rafforzata”, quel “ragionevole dubbio” nascente dall’originaria assoluzione, che il secondo giudice ha inteso ribaltare; c) che tale prova sia stata decisiva (cfr. Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431), avendo essa stessa determinato o anche soltanto contribuito a determinare, in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, l’assoluzione, cosicché, se espunta dal complesso materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654).

2.2. Ciò considerato, al [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso nella distrazione del denaro, raccolto tra il pubblico in nome e per conto della "[OSCURATO:SOCIETA]” (secondo le diverse denominazioni), ma versato sui conti personali degli amministratori e, da lì, trasferito sui conti societari a titolo di "finanziamento dei soci"; condotta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha una sua astratta valenza distrattiva, riconducibile non già al mero mutamento del titolo, ma alla potenziale duplicazione delle pretese alle quali potrebbe essere esposta la società pur a fronte di un’unica ragione di debito.

2.3. I fatti, nella loro materialità, non sono contestati: né la dazione di ingenti somme di denaro da parte di privati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né il successivo versamento di tali somme nelle casse della società (poi fallita), né, in ultimo, l’annotazione contabile di tali somme quali “finanziamento soci”.

Il punto controverso attiene alla differente qualificazione giuridica data al denaro che i risparmiatori torresi hanno versato ai [OSCURATO:PERSONA]: per il Tribunale (e per la difesa), si è trattato di mutui di scopo intuitu personae elargiti alle persone fisiche, in virtù della stima e della fiducia nutrita dai cittadini; per la Corte d’appello, invece, si sarebbe trattato di prestiti obbligazionari e di denaro societario conferito ab origine come tale nelle casse sociali in forza delle aspettative rosee di solidità e di piena operatività della società, diretta destinataria delle somme versate.

2.4. Ebbene, il Tribunale è giunto alla pronuncia di assoluzione dopo aver richiamato le dichiarazioni del capitano Capuozzo (sulle indagini svolte); di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare (sulle condizioni economiche della società e sulle modalità con le quali furono erogate le somme); di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consulenti tecnici contabili (sull’andamento dell’azienda e sulla contabilizzazione delle somme erogate dai finanziatori); di [OSCURATO:PERSONA] e di suo cugino [OSCURATO:PERSONA], esaminati ai sensi dell’articolo 197-bis cod. proc. pen. (sulle vicende economiche della società e sulla “prassi” di ricorrere al sistema delle “cedole”, sulle concrete modalità di versamento delle somme dai conti personali a quelli societari, sul ruolo svolto dal ricorrente all’interno della società); di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della società fallita (sulla gestione contabile, sul sistema delle “cedole” e sull’erogazione delle somme da parte dei finanziatori); di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], originario socio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dello studio [OSCURATO:PERSONA] (sulle “obbligazioni “ emesse dai [OSCURATO:PERSONA] e sul ruolo del ricorrente nella gestione contabile della società).

E su questa imponente piattaforma probatoria ha accertato le finalità proprie dei finanziatori (investire il loro denaro consegnandolo nelle mani di soggetti affidabili, individuati intuitu personae; riscuotere l’interesse promesso; avere la certezza di poter recuperare il capitale investito) e, da esse, ha dedotto il carattere fiduciario dei finanziamenti (versati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della fiducia riposta nel loro nome e nella solidità della tradizione armatoriale che in quel nome si esprimeva) e l’irrilevanza del mero dato documentale (i risparmiatori conferivano denaro ai singoli soci, anche se con la finalità - concorrente o esclusiva - di investire quel denaro nella società, e l’uso della carta intestata serviva a dare rilevanza esteriore a questo scopo, tranquillizzando l’investitore sulla solidità della garanzia patrimoniale del credito che in quel momento veniva in essere).

2.5. La Corte d’appello, invece, ribaltando l’originaria qualificazione, ha ritenuto che il denaro versato nelle mani dei [OSCURATO:PERSONA] (sostanzialmente, un prestito obbligazionario) fosse stato conferito ab origine in favore della società (e distratto con il versamento sui conti personali).

È giunta a tale ricostruzione, tuttavia, rivalutando una pluralità di elementi fattuali: le condizioni economiche del prestito; le modalità di formazione della ricevuta, su carta intestata e con timbro e firma dell’amministratore; il luogo e le occasioni nelle quali avveniva concretamente il versamento, presso la sede della società e in occasione di eventi pubblici all’uopo predisposti; le spiegazioni offerte dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] ai singoli risparmiatori, che il denaro sarebbe stato investito in attività societaria; il luogo ove venivano pagate le “cedole”.

Tutti elementi acquisiti alla piattaforma probatoria attraverso prove dichiarative (le dichiarazioni rese dal curatore, dai dipendenti della società e dai risparmiatori), assunte in primo grado e valutate in modo differente tanto dal Pubblico Ministero (che, con il suo atto d’appello, ne ha censurato l’interpretazione), quanto dalla stessa Corte territoriale, che, nonostante la formale condivisione della ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado e della motivazione posta a fondamento della stessa, su tale differente valutazione (essendo l’accertamento di un "fatto", per come detto, ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che di esso dà il dichiarante) ha fondato la pronuncia di condanna.

Tanto avrebbe imposto una previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso la nuova assunzione delle dette prove dichiarative; rinnovazione che non è avvenuta.

E tanto, quindi, impone l’annullamento della sentenza impugnata, seppur limitatamente alla statuizione di condanna per il capo A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

3. A simmetriche conclusioni, invece, con riferimento al parallelo reato di false comunicazioni sociali.

La difesa invoca un proscioglimento nel merito, ritenendo che l’ipotizzata natura personale dei debiti escludesse la possibilità di un differente appostamento nel bilancio; non tiene conto, tuttavia, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione (a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti attraverso un’attività di mera "constatazione" (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), senza poter compiere alcuna ulteriore attività istruttoria: la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che, al contrario, richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).

E in concreto, proprio la differente valutazione prospettata dai due giudici di merito in relazione al capo A) (direttamente incidente anche sulla rappresentazione contabile dell’operazione economica) dimostra la necessità di un accertamento nel merito incompatibile con la necessaria immediatezza della pronuncia di estinzione.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione alla statuizione di condanna per il capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo esame e conseguente assorbimento di ogni altra censura relativa a tale capo d’imputazione; il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile quanto alle censure sollevate, con il dodicesimo motivo, in relazione al capo B).

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1401/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26760/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1947; avverso la sentenza del 12 febbraio 2024 della Corte d’appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo A) e senza rinvio in relazione al capo B), estinto per intervenuta prescrizione; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7054/2026 Roma, lì, 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere: a) del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., già denominata [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 2 dicembre 2010) e con [OSCURATO:PERSONA] (presidente del collegio sindacale dal dicembre 2006 all’ottobre 2009) e nella sua qualità di precedente presidente del collegio sindacale (dall’ottobre 2001 al dicembre 2006) e di consulente strategico e contabile della società, ometteva ogni controllo e attività ai sensi dell’art. 2403 cod. civ. sulla gestione contabile e finanziaria della società (non avendo mai attivato i poteri informativi attribuitigli dal codice civile e non avendo, tra l’altro, mai richiesto alcun chiarimento circa i costanti e cospicui finanziamenti da parte dei soci ed incrementi in conto capitale) e consigliando agli amministratori della società di versare il denaro raccolto tra il pubblico in nome e per conto della "[OSCURATO:SOCIETA]” (secondo le diverse denominazioni) sui loro conti personali per poi trasferirlo nei conti societari a titolo di "finanziamento dei soci", qualificando in tal modo – nella formazione del bilancio - le somme versate ed evitando, così, che potessero essere esposte alle pretese dei creditori di quest'ultima. Con l’aggravante della rilevante gravità del danno causato; b) del reato di false informazioni sociali, di cui all’art. 2622 cod. civ., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità in precedenza indicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in violazione dell'art. 40 cod. pen., avendo omesso qualsiasi controllo ed attività ex art. 2403 e ss. cod. civ., con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire (per se stesso e per altri) un ingiusto profitto, ometteva di esporre nei bilanci dall'anno 2002 all'anno 2010 i debiti verso terzi maturati mediante la raccolta del risparmio effettuata in nome e per conto della sopra citata società fallita ed esponeva in contabilità dati non rispondenti al vero, quanto, in particolare, ai fittizi finanziamenti o versamenti da parte dei soci, analiticamente indicati nel capo d’imputazione, facendo apparire tali versamenti (effettuati con il denaro proveniente dai risparmiatori) come apporti dei suddetti amministratori della società e comunque in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, cagionando un danno patrimoniale alla società e ai creditori della stessa. 2. La prospettazione accusatoria veniva solo parzialmente accolta in primo grado che, pur condannando il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di false comunicazioni sociali, lo assolveva dall’ipotizzato concorso nel reato di bancarotta fraudolenta. 3. Investita dell’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, la Corte d’appello di Napoli, riformando l’originaria assoluzione, dichiarava l’estinzione (per sopravvenuta prescrizione) del reato di false comunicazioni sociali, ma condannava il ricorrente per il reato di concorso in bancarotta distrattiva. 4. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando quattordici motivi d’impugnazione. 4.1. Il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe condannato il ricorrente per condotte mai contestate (la comprovata distrazione di euro 22.339.678.14; la trasformazione di un debito della società verso terzi in un credito dei soci verso la società stessa; l’indebita 'restituzione' ai [OSCURATO:PERSONA] dei presunti finanziamenti soci per euro 973.378,07). 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata connesso all’intervenuta riforma dell’originaria assoluzione. La Corte d’appello, sostiene la difesa, pur affermando una presunta “condivisibilità” della ricostruzione dei fatti prospettata dal Tribunale, sarebbe giunta ad una opposta qualificazione giuridica della condotta, omettendo, da un canto, di confutare gli argomenti offerti dalla sentenza di primo grado e, dall’altro, di offrire un alternativo ragionamento probatorio, idoneo a superare la simmetrica ricostruzione prospettata nella sentenza riformata. 4.3. Il terzo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta natura giuridica di "prestito obbligazionario" attribuito alle somme corrisposte ai [OSCURATO:PERSONA] e assenza di motivazione sulle argomentazioni esposte dalla difesa. Si premette che il Tribunale aveva ricondotto tali dazioni nello schema negoziale del mutuo, in ragione: a) del mancato rispetto delle formalità previste dagli artt. 2414 e seguenti cod. civ.; b) del più elevato tasso di interesse riconosciuto rispetto a quello di mercato; c) dell'insussistenza di un rapporto di rappresentanza organica della società in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari dei versamenti. La Corte d’appello, invece, avrebbe qualificato tali versamenti in termini di “finanziamenti obbligazionari”, cioè "prestiti effettuati direttamente alla società", ma ciò alla luce del medesimo materiale documentale e testimoniale raccolto nel corso dell’istruttoria dibattimentale e senza alcuna rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed omettendo ogni riferimento alle tre memorie difensive depositate dal ricorrente nel corso del giudizio di appello con le quali venivano analizzate e confutate le tesi dell'appellante. 4.4. Il quarto deduce nuovamente vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma con riferimento all’ipotizzato travisamento delle prove richiamate a dimostrazione dell’asserita qualificazione come “bene societario” delle somme erogate dagli investitori; qualificazione, sostiene la difesa, operata sulla base di una pluralità di contributi dichiarativi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) radicalmente travisati, quanto alle modalità del versamento (nelle mani dei [OSCURATO:PERSONA] e non già alla società, circostanza che renderebbe irrilevante il luogo ove avveniva la dazione) e alle ragioni fondanti il finanziamento (la rispettabilità dei [OSCURATO:PERSONA] e non la solidità delle loro società). Ed ugualmente travisato anche il contenuto di altra fonte probatoria, il documento denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 ottobre 2010, nel quale [OSCURATO:PERSONA], nel rammentare ai soci la rilevanza della raccolta di "obbligazioni" già effettuata dalla società, avrebbe evidenziato l’imponente indebitamento verso fornitori, banche ed obbligazionisti; documento che, secondo la Corte territoriale, avrebbe dimostrato che gli stessi soci della [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero sempre riconosciuto le c.d. "obbligazioni" come debiti dell'azienda e quindi della società, ma, ancora una volta, senza tener conto di alcuni passaggi del documento citato in cui, invece, risulterebbe confermata la natura personale e fiduciaria della raccolta di risparmio, essendo esplicito il riferimento alla spendita, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della credibilità propria personale e non quella della società. Illogicamente omessa, infine, l’assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'esame del teste assistito [OSCURATO:PERSONA], prova invece ampiamente valorizzata dal Tribunale a sostegno proprio dell’insussistenza della qualifica di bene societario e che, se debitamente valorizzata, avrebbe contribuito a disarticolare questo specifico passaggio argomentativo sfociato nel convincimento del giudice d'appello che le somme fossero state erogate in favore della società e non delle singole persone fisiche. 4.5. Il quinto motivo deduce violazione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non sarebbero state rinnovate quelle prove dichiarative che lo stesso Pubblico Ministero, nell'atto di appello, nel contestare la natura fiduciaria della raccolta, aveva ampiamente richiamato sostenendone una "scorretta interpretazione" o una totale omissione da parte del Tribunale e che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a rivalutare sostenendo, in misura difforme rispetto al giudice di primo grado, che la raccolta di risparmio fosse effettuata dai [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della società. 4.6. Il sesto motivo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la parallela sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare dei finanziatori potessero essere un’esterna conferma della natura di “bene societario” dei versamenti oggetto di contestazione. Da un canto, infatti, la condotta contestata ai [OSCURATO:PERSONA] nei detti procedimenti (incasso della somma di euro 6.022.614,40 sui conti personali e distrazione di tale somma per spese personali o per il finanziamento di altre società) è diversa da quella oggetto del presente giudizio; dall’altro, nell'ammettere al passivo i finanziatori (a titolo di indebito oggettivo), si è riconosciuto sì la natura di beni societari delle somme versate, ma solo dal momento in cui le stesse avevano fatto effettivamente ingresso nel patrimonio sociale. 4.7. Il settimo motivo deduce violazione dell’art. 216 l. fall., non essendo configurabile alcuna condotta distrattiva nel mutamento del titolo in forza del quale le somme sarebbero state versate nelle casse della società. Ciò che rileva, sostiene la difesa, è che l'atto dispositivo comporti una diminuzione della consistenza del patrimonio sociale senza trovare giustificazione nella fisiologica gestione della società, laddove, attraverso la mera differente imputazione, non essendo la causale di un versamento a poter limitare il concorso su determinati beni (tanto più alla luce della postergazione imposta dall’art. 2467 cod. civ), non vi è stata alcuna diminuzione della consistenza patrimoniale, ma, al contrario, un parallelo incremento. 4.8. L’ottavo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello – per sostenere la natura societaria del denaro conferito - avrebbe richiamato proprio la motivazione offerta dal Tribunale a sostegno dell’insussistenza di una condotta distrattiva, omettendo di considerare il dato logico fondante il ragionamento del giudice di primo grado (giunto, al contrario, a simmetriche conclusioni). 4.9. Il nono motivo deduce manifesta illogicità della decisione quanto al ritenuto apporto causale in ipotesi fornito dal ricorrente. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, sostiene la difesa, il concorso omissivo proprio e commissivo di tipo morale contestato nel capo di imputazione sarebbe provato dalla tipologia di professione svota dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal ruolo di sindaco o consulente ricoperto negli anni nelle società; una sorta di “responsabilità da posizione”, già in sé illogica, ma ancor più inaccettabile ove si pretende di sostenere che tale profilo di concorso sarebbe stato già delineato dal Tribunale, laddove il giudice di primo grado non ha neppure ravvisato l'elemento oggettivo della bancarotta distrattiva. Né varrebbe rilevare, per sanare la palese incongruenza motivazionale, che l'imputato è stato già riconosciuto colpevole per i reati commessi quale presidente del collegio sindacale (fatti di cui al capo B), atteso che la responsabilità è stata ritenuta solo in ragione della non veritiera rappresentazione come 'finanziamento soci' dei versamenti effettuati. 4.10. Il decimo e l’undicesimo motivo deducono un asserito travisamento delle prove richiamate a supporto della ritenuta consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delle somme versate e la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (quanto ai ritenuti riscontri estrinseci alle predette prove dichiarative), nonché l’omessa valutazione delle memorie difensive. La difesa premette che la Corte d'appello avrebbe fondato la ritenuta la consapevolezza del dott. [OSCURATO:PERSONA] (circa la provenienza dei soldi dai risparmiatori) oltre che dagli incarichi rivestiti, anche dalle deposizioni rese in dibattimento dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini da [OSCURATO:PERSONA], riscontrate, si sostiene, dalle testimonianze dei soggetti che lavoravano nel comparto amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA], nonché nelle risultanze delle consulenze disposte dal Pubblico Ministero. Ebbene, da un canto, si sarebbero valorizzati soltanto taluni passaggi di tali deposizioni, omettendo di considerare altri (che, invece, escludevano qualsivoglia consapevolezza in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] e davano conto della natura privata e personale della raccolta di denaro), dall’altro, non si sarebbe considerata la mancanza di quei "segnali di allarme" fondanti l’obbligo di attivazione da parte del collegio sindacale; l’assenza - fra le carte societarie - di documentazione riferibile a terzi; la mancanza di segnalazione di operazioni sospette da parte delle banche; la stessa entità delle somme versate nelle casse sociali a titolo di finanziamento soci negli anni in cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato sindaco (pari a un quinto delle somme totali raccolte dai [OSCURATO:PERSONA]). 4.11. Il dodicesimo motivo deduce difetto di motivazione in ordine all’invocato proscioglimento del ricorrente dal reato di false comunicazioni sociali. La difesa premette che il Tribunale aveva condannato il dott. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che l’imponenza dei finanziamenti e l’erronea appostazione contabile avrebbe distorto la percezione della reale solidità economica della società. La difesa, con l’atto d’appello, aveva sostenuto l’insussistenza del fatto in ragione della sostenuta impossibilità di contabilizzare i versamenti effettuati dai soci in una forma diversa, perché ciò avrebbe trasformato un debito personale dei soci in un debito della società, rappresentando, questo, un falso contabile. A fronte di ciò, la Corte territoriale nulla ha argomentato, limitandosi ad affermare che negli atti non vi sarebbe la prova evidente della innocenza dell'appellante. Così, di fatto, omettendo ogni valutazione delle censure prospettate dalla difesa. 4.12. Il tredicesimo e il quattordicesimo motivo attengono al trattamento sanzionatorio, quanto, in particolare, al giudizio di comparazione delle circostanze (invocato in termini di prevalenza) e alla determinazione delle pene accessorie (quantificate in misura pari alla pena detentiva irrogata, in violazione dell’obbligo di autonoma determinazione). 5. Con memoria depositata il 31 ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha articolato due ulteriori motivi d’impugnazione. 5.1. Il primo motivo aggiunto, ripercorrendo l’iter argomentativo dell’originario secondo motivo di censura, deduce violazione dell’art. 533 comma 1 cod. proc. pen., per assenza di «motivazione rafforzata» della sentenza impugnata e violazione della regola dell’ «oltre ogni ragionevole dubbio» in ragione dell’assoluzione intervenuta in primo grado. Il vizio emergerebbe dalla differente categorizzazione giuridica data al denaro che i risparmiatori torresi hanno versato ai [OSCURATO:PERSONA]: per il Tribunale, si è trattato di mutui di scopo intuitu personae elargiti solo in virtù della stima e della fiducia nutrita dai cittadini nelle persone fisiche dei [OSCURATO:PERSONA]; per la Corte d’appello, invece, si sarebbe trattato di prestiti obbligazionari e di denaro societario conferito ab origine come tale nelle casse sociali in forza delle aspettative rosee di solidità e di piena operatività della società rappresentata dai [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il secondo motivo aggiunto deduce, in termini analoghi al quinto motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen., in ragione della omessa rinnovazione delle prove «decisive», quanto, in particolare, all’esame testimoniale reso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno di seguito indicati, con riferimento alla condanna pronunciata in relazione al capo A); è, invece, inammissibile con riferimento alla parallela dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B). 2. Fondato, infatti, è il quinto motivo di ricorso, relativo al capo A). 2.1. Per come si è detto, la Corte d’appello, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e sulla base dello stesso materiale probatorio valutato dal giudice di primo grado, ha riformato l'originaria assoluzione, giungendo ad una simmetrica pronuncia di condanna. In questi casi, il comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen. (nel testo modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022), in ossequio ai canoni dell'immediatezza e dell'oralità, impone al giudice di assumere direttamente le prove dichiarative già assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all’esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato). Un onere, tuttavia, che non è generale e incondizionato, ma presuppone: a) che la sentenza assolutoria sia stata riformata – in peius - alla luce (anche) di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, non solo in termini di attendibilità o meno del dichiarante, ma di valutazione ed interpretazione delle risultanze, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987); b) che la prova da riassumere in secondo grado sia stata previamente assunta in primo grado, altrimenti non è prospettabile alcun “diverso apprezzamento delle fonti dichiarative”, ben potendo essere superato, attraverso una “motivazione rafforzata”, quel “ragionevole dubbio” nascente dall’originaria assoluzione, che il secondo giudice ha inteso ribaltare; c) che tale prova sia stata decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431), avendo essa stessa determinato o anche soltanto contribuito a determinare, in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, l’assoluzione, cosicché, se espunta dal complesso materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654). 2.2. Ciò considerato, al [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver concorso nella distrazione del denaro, raccolto tra il pubblico in nome e per conto della "[OSCURATO:SOCIETA]” (secondo le diverse denominazioni), ma versato sui conti personali degli amministratori e, da lì, trasferito sui conti societari a titolo di "finanziamento dei soci"; condotta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha una sua astratta valenza distrattiva, riconducibile non già al mero mutamento del titolo, ma alla potenziale duplicazione delle pretese alle quali potrebbe essere esposta la società pur a fronte di un’unica ragione di debito. 2.3. I fatti, nella loro materialità, non sono contestati: né la dazione di ingenti somme di denaro da parte di privati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né il successivo versamento di tali somme nelle casse della società (poi fallita), né, in ultimo, l’annotazione contabile di tali somme quali “finanziamento soci”. Il punto controverso attiene alla differente qualificazione giuridica data al denaro che i risparmiatori torresi hanno versato ai [OSCURATO:PERSONA]: per il Tribunale (e per la difesa), si è trattato di mutui di scopo intuitu personae elargiti alle persone fisiche, in virtù della stima e della fiducia nutrita dai cittadini; per la Corte d’appello, invece, si sarebbe trattato di prestiti obbligazionari e di denaro societario conferito ab origine come tale nelle casse sociali in forza delle aspettative rosee di solidità e di piena operatività della società, diretta destinataria delle somme versate. 2.4. Ebbene, il Tribunale è giunto alla pronuncia di assoluzione dopo aver richiamato le dichiarazioni del capitano Capuozzo (sulle indagini svolte); di [OSCURATO:PERSONA], curatore fallimentare (sulle condizioni economiche della società e sulle modalità con le quali furono erogate le somme); di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consulenti tecnici contabili (sull’andamento dell’azienda e sulla contabilizzazione delle somme erogate dai finanziatori); di [OSCURATO:PERSONA] e di suo cugino [OSCURATO:PERSONA], esaminati ai sensi dell’articolo 197-bis cod. proc. pen. (sulle vicende economiche della società e sulla “prassi” di ricorrere al sistema delle “cedole”, sulle concrete modalità di versamento delle somme dai conti personali a quelli societari, sul ruolo svolto dal ricorrente all’interno della società); di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della società fallita (sulla gestione contabile, sul sistema delle “cedole” e sull’erogazione delle somme da parte dei finanziatori); di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], originario socio della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dello studio [OSCURATO:PERSONA] (sulle “obbligazioni “ emesse dai [OSCURATO:PERSONA] e sul ruolo del ricorrente nella gestione contabile della società). E su questa imponente piattaforma probatoria ha accertato le finalità proprie dei finanziatori (investire il loro denaro consegnandolo nelle mani di soggetti affidabili, individuati intuitu personae; riscuotere l’interesse promesso; avere la certezza di poter recuperare il capitale investito) e, da esse, ha dedotto il carattere fiduciario dei finanziamenti (versati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della fiducia riposta nel loro nome e nella solidità della tradizione armatoriale che in quel nome si esprimeva) e l’irrilevanza del mero dato documentale (i risparmiatori conferivano denaro ai singoli soci, anche se con la finalità - concorrente o esclusiva - di investire quel denaro nella società, e l’uso della carta intestata serviva a dare rilevanza esteriore a questo scopo, tranquillizzando l’investitore sulla solidità della garanzia patrimoniale del credito che in quel momento veniva in essere). 2.5. La Corte d’appello, invece, ribaltando l’originaria qualificazione, ha ritenuto che il denaro versato nelle mani dei [OSCURATO:PERSONA] (sostanzialmente, un prestito obbligazionario) fosse stato conferito ab origine in favore della società (e distratto con il versamento sui conti personali). È giunta a tale ricostruzione, tuttavia, rivalutando una pluralità di elementi fattuali: le condizioni economiche del prestito; le modalità di formazione della ricevuta, su carta intestata e con timbro e firma dell’amministratore; il luogo e le occasioni nelle quali avveniva concretamente il versamento, presso la sede della società e in occasione di eventi pubblici all’uopo predisposti; le spiegazioni offerte dagli stessi [OSCURATO:PERSONA] ai singoli risparmiatori, che il denaro sarebbe stato investito in attività societaria; il luogo ove venivano pagate le “cedole”. Tutti elementi acquisiti alla piattaforma probatoria attraverso prove dichiarative (le dichiarazioni rese dal curatore, dai dipendenti della società e dai risparmiatori), assunte in primo grado e valutate in modo differente tanto dal Pubblico Ministero (che, con il suo atto d’appello, ne ha censurato l’interpretazione), quanto dalla stessa Corte territoriale, che, nonostante la formale condivisione della ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado e della motivazione posta a fondamento della stessa, su tale differente valutazione (essendo l’accertamento di un "fatto", per come detto, ordinariamente mediato attraverso l'interpretazione che di esso dà il dichiarante) ha fondato la pronuncia di condanna. Tanto avrebbe imposto una previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale attraverso la nuova assunzione delle dette prove dichiarative; rinnovazione che non è avvenuta. E tanto, quindi, impone l’annullamento della sentenza impugnata, seppur limitatamente alla statuizione di condanna per il capo A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. 3. A simmetriche conclusioni, invece, con riferimento al parallelo reato di false comunicazioni sociali. La difesa invoca un proscioglimento nel merito, ritenendo che l’ipotizzata natura personale dei debiti escludesse la possibilità di un differente appostamento nel bilancio; non tiene conto, tuttavia, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione (a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti attraverso un’attività di mera "constatazione" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), senza poter compiere alcuna ulteriore attività istruttoria: la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che, al contrario, richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). E in concreto, proprio la differente valutazione prospettata dai due giudici di merito in relazione al capo A) (direttamente incidente anche sulla rappresentazione contabile dell’operazione economica) dimostra la necessità di un accertamento nel merito incompatibile con la necessaria immediatezza della pronuncia di estinzione. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, in relazione alla statuizione di condanna per il capo A), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo esame e conseguente assorbimento di ogni altra censura relativa a tale capo d’imputazione; il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile quanto alle censure sollevate, con il dodicesimo motivo, in relazione al capo B). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris