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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25304/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] <

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Tribunale di Bari il 17 settembre 2020.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rilevando che il dies ad quem per l'impugnazione avrebbe dovuto essere individuato nel 1 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., posto che il 31 dicembre 2021 cadeva in domenica.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La sentenza di primo grado è stata emessa il 17 settembre 2020 con termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di novanta giorni; dal 16 dicembre 2020 - essendo stata la sentenza depositata nel termine - ha iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell'appello, che, come rilevato dalla Corte di merito, è scaduto il 30 gennaio 2021, che cadeva di sabato.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non trova perciò applicazione il disposto di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale il termine che scade in giorno festivo "è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo", proprio perché il termine è scaduto non domenica 31 gennaio 2021, come opina il ricorrente, ma il giorno precedente.

Di conseguenza l'appello, presentato il 1 febbraio 2021, è stato correttamente ritenuto tardivamente proposto.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] < 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dal Tribunale di Bari il 17 settembre 2020. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., rilevando che il dies ad quem per l'impugnazione avrebbe dovuto essere individuato nel 1 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., posto che il 31 dicembre 2021 cadeva in domenica. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. La sentenza di primo grado è stata emessa il 17 settembre 2020 con termine ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. di novanta giorni; dal 16 dicembre 2020 - essendo stata la sentenza depositata nel termine - ha iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per la proposizione dell'appello, che, come rilevato dalla Corte di merito, è scaduto il 30 gennaio 2021, che cadeva di sabato. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non trova perciò applicazione il disposto di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale il termine che scade in giorno festivo "è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo", proprio perché il termine è scaduto non domenica 31 gennaio 2021, come opina il ricorrente, ma il giorno precedente. Di conseguenza l'appello, presentato il 1 febbraio 2021, è stato correttamente ritenuto tardivamente proposto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme
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