CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47077/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Durazzo (Albania) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 5069/16 del G.i.p. del Tribunale di Firenze del 25/11/2019 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, unitamente a numerosissimi altri indagati, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle accuse provvisorie di partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico su scala internazionale (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo B) e di consumazione di specifici episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti svoltisi tra i [OSCURATO:PERSONA] e l'Italia (art. 73 st. d.P.R., capi 7b, 8b, 10b); estradato dall'Albania sulla base di detto titolo custodiale, l'indagato ha avuto conoscenza del provvedimento in occasione di tale evenienza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato ai sensi dell'art. 311, comma 2 e dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. lamentando con un primo motivo la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti contestato al capo B dell'imputazione preliminare. Con un secondo motivo deduce la violazione degli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine alle contestazioni provvisorie di cui ai capi 7b e 8b, di cui lamenta la separata formulazione pur riguardando esse un unico quantitativo di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui alla motivazione. 2. Stando alla contestazione provvisoria, le indagini svolte hanno permesso di identificare nel cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] uno 'stabile acquirente' di consistenti partite di cocaina (6 o 7 kg. per volta) dai connazionali fratelli Marku, grossisti di sostanze stupefacenti in Amsterdam, partite successivamente distribuite in Italia attraverso referenti attestati in Toscana e nella città di Perugia, località in cui avveniva la consegna di 7 kg. di cocaina in data 8 luglio 2016, di cui una parte (2,2 kg.) sarebbe stata quello stesso giorno sequestrata ad un corriere nei pressi della città di Rimini (pag. 50 ordinanza). Il ricorrente non contesta !a gravità indiziaria riguardante gli episodi contestati ai capi 7b (in questo ricondotto quello sub 8b) e 10b, mentre lamenta l'assenza grafica di motivazione quanto alla ritenuta appartenenza al sodalizio criminale facente capo ai fratelli Marku. La censura appare fondata, poiché sul punto l'ordinanza è di fatto silente. A pag. 58 del provvedimento viene, infatti, delineato l'organigramma della associazione dedita al narcotraffico su scala internazionale facente capo ai fratelli Edmond e [OSCURATO:PERSONA] nonché ad un non meglio identificato Gimi, sodalizio criminale in grado di rifornire "numerosissimi trafficanti di medio livello, con consegne giornaliere di svariati chilogrammi di cocaina, che molto spesso poi i trafficanti inviano in Italia". Alla successiva pag. 60 è dato, inoltre, leggere che "riguardo alla diffusione del traffico sul territorio italiano, oltre ai citati distributori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata accertata la non occasionale funzione di corriere rappresentata dai vari ..."; non è dato, inoltre, trovare altra menzione del ricorrente fino alla pag. 63, là dove l'ordinanza passa a descrivere il distinto gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di contestazione provvisoria di cui al capo C. Si è, dunque, al cospetto di un caso di assenza grafica di motivazione, rilevante come vizio di legittimità di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., pienamente deducibile attraverso l'impugnazione diretta di cui all'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. prescelta dal ricorrente e che comporta l'annullamento dell'ordinanza stessa in parte qua, relativa all'imputazione di cui al capo A concernente la persona del ricorrente, di cui va ordinata la liberazione formale limitata a tale addebito. 3. Va, invece, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, per carenza di un attuale e concreto interesse all'impugnazione sul punto. Il ricorrente si duole del fatto che le imputazioni provvisorie di cui ai capi 7b e 8b riguardano, in realtà, lo stesso quantitativo di cocaina, parì a circa 7 kg., trasportato da un corriere dall'Olanda in Italia. Tuttavia, la precisazione dell'imputazione cui il ricorrente aspira è irrilevante nella presente fase del procedimento, posto che la concentrazione dell'accusa in un unico addebito formale anziché in due, asserìtamente sovrapponibili per materialità e identici per titolo di reato, non esplicherebbe alcuna incidenza sulla durata dei termini di custodia cautelare. P. Q. M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), disponendo la rimessione in libertà formale in relazione al reato di cui sopra. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 11