CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 21842 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato, assistito e difeso, in forza di procuraspeciale in calce al controricorso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.5723/03/21 depositata i n data 15 / 0 6 /20 2 1 ; Oggetto:pretium sceleris –rilevanzatributaria Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento con contestualeprovvedimento sanzionatorio relativo a Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2008 che l'Amministrazione finanziaria gli aveva notificato sulla base dell'avvenuta percezione di redditi diversi costituitida proventi illeciti riscosse a fronte di fatture emesse nei confrontidi altri soggetti per operazioni oggettivamente inesistenti edell'avvenuta percezione di redditi risultati da fatture dappri m a emesse ma successivamente oggetto di nota di varia zione per l'interoammontare, non riconoscendo l’U fficio alle irregolarità di tali documenti contabili la natura di mere irregolarità formali, conseguentemente restando sussistenti i ricavi ivi indicati e dovutal’iva connessa ; - La CTP accoglieva il ricorso ; - appellava l'Amministrazione finanziaria; - la CTR rigettava il ricorso; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a duemotivi di impugnazione; resiste il Milone con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione dell'art. 14 c. 1 della L. n. 537 del 1993,dell’art. 36 c. 34bi s del d. L.n. 223 del 2006 e dell’art. 67 TUIR, tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello, a fronte della contestazione da parte dell'Ufficio della percezione di proventi illeciti pari al compenso ricevuto dal melone per le fatture emesse stimato dall'ufficio nel 20%degli imponibili fatturati per un totale di euro 22.000 a fronte di un imponibile di 110.000, qualificati redditi diversi, erroneamente mancato di riconoscere la tassabilità dei proventi illecitinella categoria dei redditi diversi di cui all'art 67 tuir; - il motivo è fondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - e ffettivamente il giudice dell'appello , dopo aver ritenuto provata la falsità ideologica del fatturazioni realizzate al solo scopo di consentire a terzi l'evasione in forza della loro utilizzazione, h a ritenuto inaspettatamente difettosa la prova del presupposto impositivo sulla base della illogicit à che vi sarebbe tra l'accertamentofondato sulla inesistenza delle operazioni fatturate cheil contestuale assoggettamento a imposizione del l’ imponibile, mentre in realtà ciò che l' U fficio ha assoggettato ad im posizione non è l'imponibile (apparentemente fatturato) ma solo il compenso di euro 22.000 ,00 effettivamente incassato quale pretiumsceleris; - in altri termini la CTR non ha considerato imponibile il corrispettivo illecitamenteincassato dal contribuente a f r onte della emissione delle fatture per ope razioni inesistenti , quale vero e proprio “prezzo” delle medesime; con ciò effettivamente violando le disposizioniinvocate dalla ricorrente Agenzia delle entrate; - questa Corte, sul punto, da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 27568 del 20/11/2008) qualora una società di capitali – o un soggetto contribuente esercente attività di impresa,arte o professione ‒ abbia apparentemente il solo scopo dicreare false fatturazioni attive e passive per simulare un volume d'affari,in realtà inesistente, oggetto dell'imposizione diretta non sono i ricavi, pacificamente non esistenti, risultan ti della contabilità riconosciuta fittizia, ma il reddito sinteticamente determinato, sulla base dei dati comunque venuti in possesso dell'ufficio e con l'uso di presunzioni, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non contemplando le norme sull'imposizione diretta, ispirate all'art. 53 Cost., ipotesi di responsabilità fiscale "oggettiva" sganciata dalla esistenza di un reddito effettivo, e non essendo consentito al giudice tributario, investitodel ricorso contro l'accertamento anal itico, di procedere disua iniziativa alla determinazione induttiva dell'utile di gestione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - specificamente, si è statuito sul punto che (Cass. Sez. 5, Sentenza n.7511 del 05/06/2000) «in tema di imposte sui redditi, l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresii proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, p enale o amministrativo, costituisce non soltanto interpretazione autentica della normativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche criterio ermeneutico decisivo pergiungere ad identica conclusione con riguardo alla previgente disciplina degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, attesa la sostanziale identità della disciplina in ordine alla determinazionedei presupposti della tassazione. Ne consegue che il c.d. "pretium sceleris" si deve considerare come reddito imponibile (anche nel v igore del d.P.R. n. 597 del 1973), e ciò purese il contribuente sia stato condannato alla restituzione delle somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati»; - e n el presente caso, invero, non sussisteva alcuna contraddizione trala ci rcostanza relativa alla inesistenza delle operazioni fatturate per110.000 €, la cui esistenza solo contabile ha consentito a terzi l'evasionedei tributi connessi, e l'esistenza ed effettiva percezione da parte del Milone della somma di euro 22.000 costit uente corrispettivoillecito pretium sceleris , corrispettivo illecito versato alcontribuente per detta emissione di fatture; - né tantomeno dalla percezione di tale compenso , considerato profittoillecito imponibile , poteva legittimamente escludersi la sua assoggettabilitàa imposizione quale reddito diverso alla luce della sopraccitatagiurisprudenza; - in conclusione, la CTR ha effettivamente commesso violazione di leggeconfondendo l’imponibilità del pretium sceleris - qui colpito dall’atto impositivo - con la rilevanza tributaria per l’emittente delle operazioni oggettivamente inesistenti, qui non aggredita Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dall’Ufficio (in argomento Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27568 del 20/11/2008; ma anche Cass. n. 27357/2019: Cass. Sez. 5, Sentenzan. 7511 del 05/06/2000); - i l secondo motivo denuncia poi violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 101 TUIR in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che le i rregolarità rilevate dall’Ufficio, in quantomere violazioni formal i nella not e di variazione contestate, nonpotevano ingenerare reddito imponibile , in realtà inesistente , né una pretesa di pagamento dell'iva esposta nelle fatture annullate non riscossa dall'emittent e e non detratta dal destinatariodella fatturazione rettificata; - anche tale motivo è fondato; - le irregolarità contestate non costituiscono infatti violazioni formali, in accordo con i principi indicati da questa Corte (Cass. Sez.5, Sentenza n. 143 del 05 /01/2022 ; in tema anche Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 23352 del 06/10/2017) in quanto le circostanze riepilogate a pag. 12 del ricorso per cassazione, indipendentemente dalla mancata riscossione dell’iva da parte dell’emittentee dalla mancata detrazione del tributo da parte del ricevente,hanno nel concreto sia arrecato pregiudizio all’esercizio delleazioni di controllo sia inciso sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass.5897/2013) dell’emittente , che sono r isultati alterati della registrazionedi documenti contabili (le note di variazione) per le quali erano poste in forte dubbio le circostanze di fatto che ne legittimavanol’emissione; - pertanto, entrambi i motivi di ricorso debbono essere accolti; - la sentenza impugnata é quindi cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia che riesaminerà il meritodella vicenda alla luce dei principi sopra illustrati; p.q.m. Cons.