Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10162/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./( [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa dal Tribunale di Pisa, in data 22 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2015, in quanto condannato alla pena di anni quattro di reclusione, per reato commesso in data 27 aprile 2019, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2021.

2. Considerato che, con il motivo dedotto (violazione dell'art. 168 comma terzo e quarto cod. pen., per non aver verificato, in sede di esecuzione, se al giudice della cognizione fossero noti i precedenti penali ostativi) si devolve censura in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità.

2.1. Rilevato, infatti, che nel caso al vaglio, si versa in ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015,Rv. 264156).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ./( [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa dal Tribunale di Pisa, in data 22 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2015, in quanto condannato alla pena di anni quattro di reclusione, per reato commesso in data 27 aprile 2019, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile in data 9 novembre 2021. 2. Considerato che, con il motivo dedotto (violazione dell'art. 168 comma terzo e quarto cod. pen., per non aver verificato, in sede di esecuzione, se al giudice della cognizione fossero noti i precedenti penali ostativi) si devolve censura in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità. 2.1. Rilevato, infatti, che nel caso al vaglio, si versa in ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione deve provvedere, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015,Rv. 264156). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 10162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris