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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37325/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 22/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato Monza, che lo aveva condannato il reato di truffa aggravata.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del concorso nel reato di riciclaggio.Il ricorrente in esordio sostiene che la Corte di appello ha travisato il fatto ed è incorsa in errore di diritto, generata da una parcellizzazione nell'esame del materiale probatorio, in forza del quale è stato bypassato il contesto associativo.

Secondo il ricorrente, la partecipazione di Maiello all'associazione escludeva la possibilità di considerarlo responsabile del reato di riciclaggio, attesa la sua partecipazione al reato presupposto.

1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e all'art. 133 cod.pen..

Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente si duole dell'appiattimento della Corte di appello alla motivazione della sentenza di primo grado, pur in presenza di elementi positivamente valutabili, quali la minima rilevanza del contributo prestato da Maiello.

Aggiunge che la Corte di appello non ha dato risposta alle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la sua originaria imputazione per l'associazione doveva escludere la configurabilità a suo carico del reato di riciclaggio, che non può essere contestato al concorrente nel reato presupposto.

L'assunto è manifestamente infondato, visto che questa Corte ha già spiegato che «Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 Ud., 2020, Musto, Rv. 278244 - 01).

1.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha ribadito che il reato presupposto è quello di appropriazione indebita e non l'associazione per delinquere, siccome assunto dal ricorrente.

A tale riguardo il ricorrente non muove nessuna specifica censura, così sfuggendo a un reale confronto con la sentenza impugnata.

Tale rilievo mette alla luce il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Tanto vale anche per la censura di omessa valutazione delle censure difensive.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 22/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- POLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 01/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato Monza, che lo aveva condannato il reato di truffa aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del concorso nel reato di riciclaggio.Il ricorrente in esordio sostiene che la Corte di appello ha travisato il fatto ed è incorsa in errore di diritto, generata da una parcellizzazione nell'esame del materiale probatorio, in forza del quale è stato bypassato il contesto associativo. Secondo il ricorrente, la partecipazione di Maiello all'associazione escludeva la possibilità di considerarlo responsabile del reato di riciclaggio, attesa la sua partecipazione al reato presupposto. 1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen. e all'art. 133 cod.pen.. Con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorrente si duole dell'appiattimento della Corte di appello alla motivazione della sentenza di primo grado, pur in presenza di elementi positivamente valutabili, quali la minima rilevanza del contributo prestato da Maiello. Aggiunge che la Corte di appello non ha dato risposta alle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che la sua originaria imputazione per l'associazione doveva escludere la configurabilità a suo carico del reato di riciclaggio, che non può essere contestato al concorrente nel reato presupposto. L'assunto è manifestamente infondato, visto che questa Corte ha già spiegato che «Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 Ud., 2020, Musto, Rv. 278244 - 01). 1.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha ribadito che il reato presupposto è quello di appropriazione indebita e non l'associazione per delinquere, siccome assunto dal ricorrente. A tale riguardo il ricorrente non muove nessuna specifica censura, così sfuggendo a un reale confronto con la sentenza impugnata. Tale rilievo mette alla luce il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Tanto vale anche per la censura di omessa valutazione delle censure difensive. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 37325/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris