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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44369/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Terza Sezione n. 48382 del 17 novembre 2022, questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto rinvio per nuovo giudizio sul punto e ha rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della C:orte di cassazione.

2.1. Si deduce la sussistenza di un errore percettivo ex art, 625 bis cod. proc. pen. causato da una svista (omessa valutazione dei motivi nuovi) e da un conse- guente equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso (contenuto della conversazione ambientale progr. 802 del 23 otto- bre 2013, ore 10.35, captata a bordo dell'autovettura con targa tedesca tg.

OF-T- 101 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) e connotato dall'influenza esercitata sul processo for- mativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in merito alla ritenuta sussistenza della condotta partec:ipativa del Barbaro all'interno del contesto criminoso ed all'attribuzione di un ruolo apicale allo stesso. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l'originario ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, sostenendo l'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della condotta partecipativa e al riconoscimento del ruolo apicale all'interno del con- testo criminoso e all'uopo rappresentava la carenza di motivazione con riguardo alle ragioni di appello che non sarebbero state esaminate dalla Corte di merito.

Con l'atto di gravame originario, il ricorrente rappresentava che, a causa dall'i- nesatta percezione del contenuto delle conversazioni del mese di ottobre 2013 inter- corse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (inerente alle presunte scorrettezze poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'altro sodale [OSCURATO:PERSONA]), a cui la sentenza di appello aveva assegnato rilievo decisivo, i giudici della Corte di merito avevano ritenuto il loro contenuto indicativo delle regole di una supposta strut- tura illecita e di conseguenza dell'esistenza di un'associazione per delinquere finaliz- zata al traffico di stupefacenti a cui apparteneva il Barbaro, ricoprendo all'interno di' essa un ruolo apicale.

Successivamente, il Barbaro proponeva tempestivamente motivi aggiunti, coi quali rappresentava che le decisioni di primo e di secondo grado erano state adottate sulla scorta di un giudizio valutativo viziato da una fuorviata rappresentazione per- cettiva del contenuto delle uniche tre conversazioni dell'ottobre 2013 intervenute tra J/ il Romeo e il Barbaro e, in particolare di quella di cui al progr. 802 del 23/10/2013, ore 10.35, conversazione ambientale captata a bordo dell'autovettura con targa te- desca tg OF-T-101 in uso al ROMEO (... .io ho chiuso, digli.., ora che viene SARO glielo dico ...lui SARO se se lo vuole tenere, se vuole fare con io non voglio fare niente ...omissis... io ho chiuso, perché ho trovato questi amici miei, se erano altri, mi do- vevo scannare, io ...omissis...Non sono stupidaggini queste, capito, queste sono cose serie...").

Questi ultimi motivi, come desumibile dalla lettura della motivazione della sen- tenza per la quale si chiede correggersi l'errore di percezione, non hanno formato oggetto di valutazione da parte della Terza Sezione della Corte di cessazione.

Il Procuratore generale condivideva tali doglianze e chiedeva l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione, ritenendo il contenuto di dette conversazioni non indicativo di una condotta partecipativa del Barbaro.

I giudici di merito, dopo aver riportato integralmente il contenuto delle intercet- tazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013) si sono limitati ad affermare: "emerge [...] in capo al [OSCURATO:PERSONA] la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti possano far parte del sodalizio".

In realtà, dalla lettura della conversazione del 23 ottobre 2013, ore 10.35, progr. 802, intercorsa tra il Romeo e il Barbaro, emergeva chiaramente che i rapporti tra gli associati erano regolati da [OSCURATO:PERSONA], assente ai dialoghi in quanto all'epoca non si trovava in loco, come pure dai conversanti era sempre implicitamente riconosciuta in capo al Pisano la decisione sul mantenimento dei singoli partecipi all'interno del sodalizio o all'allontanamento dallo stesso.

Infatti, il Romeo, interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], attesi i rapporti di cono- scenza tra loro, nella circostanza si limitava a dolersi dei comportamenti sconvenienti del cognato [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività illecite, rappresentandogli che non intendeva proseguire nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva esposto a gravi conseguenze evitate solo perché le persone con le quali aveva avuto problemi erano suoi amici.

Emergeva altresì che il Romeo, oltre ad informare [OSCURATO:PERSONA] dei termini della vicenda, si riservava di adottare ogni sua determinazione al rientro in Lombardia di [OSCURATO:PERSONA], l'unico a cui era riconosciuto il potere di decidere delle sorti di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa.

Sicchè, i giudici di merito e della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto il tessuto argomentativo steso dai Giudici di merito solido con riguardo ai profili oggettivi e psicologici della condotta ascritta al capo 1), emergendo con piena adeguatezza la stabile adesione del Barbaro ad un'associazione volta alla com- missione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; al contrario, era evidente che il Romeo non chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di decidere delle sorti di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa, ma intendeva informarlo dell'eventualità dell'esclusione di [OSCURATO:PERSONA], attesi i rapporti stretti intercor- renti tra i due.

L'errore di fatto occasionato dall'inesatta percezione delle risultanze del conte- nuto della conversazione suindicata ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in ordine all'attribuzione del ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa.

I Giudici della Corte territoriale (pag. 114), dopo avere riportato integralmente il contenuto delle intercettazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013), avevano af- fermato: "emerge ... in capo al [OSCURATO:PERSONA] la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti pos- sano far parte del sodalizio".

Tale assunto motivazionale è il prodotto di una fuorviata rappresentazione per- cettiva del contenuto della conversazione del 23 ottobre 2013, progr. 802 e a cui faceva espresso richiamo la sentenza di appello nei termini che seguono: "emerge la decisione di escluderlo dal gruppo, di togliergli il potere di rappresentare il sodalizio, l'esigenza di interpellare altro soggetto, Pisano, per verificare che anche lui sia d'ac- cordo".

Infatti, come emerso dal contenuto della conversazione n. 802 cit., il Romeo non aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di escludere [OSCURATO:PERSONA] dai suoi affari, ma aveva inteso solamente portarlo a conoscenza (in virtù di loro rapporti di natura per- sonale) che lo avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 37 della sentenza di appello).

Poiché i giudici di merito e la Corte di cassazione hanno ritenuto decisivo ai fini del loro giudizio il contenuto logico di dette conversazioni, se la sentenza non fosse stata viziata da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, la decisione adottata sarebbe stata diversa, quan- tomeno in relazione al ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno della con- sorteria criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto una questione non qualificabile né come "errore materiale", né come "errore di fatto".

L'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, corretta- mente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia con- dotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv, 259503).

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassa- zione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).

In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che: a) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor- viata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valuta- tivo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordi- narie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni re- lative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile re- strizione dall'effettiva portata della norma in quanto rerrore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n. 16104 del 27/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art.625 bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni pro- cesso valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezicne di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità.

Da ciò discende che il ricorso straordi- nario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il tra- visamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293).

Infatti, sebbene il travisamento della prova implichi una errata valutazione di un dato di fatto emergente da un atto processuale, la sua deducibilità è sottoposta ad una rigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione della prova che sia assume travisata, novità o persistenza del travisamento in caso di dop- pia conforme) che, all'evidenza, implicano un'attività valutativa non sindacabile con il ricorso straordinario.

Se si estendesse la sua ammissibilità alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l'attività squisita- mente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ri- corso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti (Sez. 2, n. 29226 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata).

2. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che lo stesso ricorrente denuncia espressamente un errore interpretativo delle conversazioni interc:ettate e, in partico- lare, la n. 820 del 23 ottobre 2013, ore 10.35, dalla quale emergerebbe, contraria- mente alla lettura fornita dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione, che all'in- terno del clan il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di decidere sul mantenimento o sull'esclusione degli adepti dal sodalizio, mentre [OSCURATO:PERSONA] intendeva solo in- formare [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe rivolto al Pisano.

Ebbene, sul punto, nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha dato atto che la Corte di appello aveva esaminato il linguaggio impiegato nelle conversazioni ed aveva valorizzato il significato della conversazione n. 820 e degli ulteriori colloqui captati intercorsi nel medesimo mese (pag. 26); ha spiegato altresì che la Corte di merito, con adeguato e solido apparato argomentativo, aveva illustrato l'ampio qua- dro probatorio indicato dell'esistenza dell'associazione criminosa alla luce dei molte- plici elementi acquisiti, tra i quali proprio i dialoghi monitorati tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA], dei quali aveva valorizzato il tenore criptico e l'uso di particolari termini, giustificabile solo in un'ottica di rapporti illeciti (pag. 27).

Sempre in riferimento ai dialoghi intercettati, nel confutare le censure difensive attinenti alla non conoscenza dei motivi di contrasto con [OSCURATO:PERSONA] e delle regole violate da quest'ultimo, la Corte di legittimità ha ribadito che la Corte milanese aveva fornito una chiave di lettura non manifestamente illogica del significato dei discorsi, mediante lettura idonea a superare le incertezze interpretative evidenziate nei motivi di appello e riprodotte nel ricorso, nell'ambito di un ben più ampio com- pendio investigativo (pag. 29).

In particolare, si è evidenziato che dalle conversazioni dell'ottobre 2013 tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che quest'ultimo era stato informato del comportamento scorretto di [OSCURATO:PERSONA], lesivo degli inte- ressi del gruppo, circostanze giustificabili - in assenza di tesi alternative - solo in un'ottica della contestazione, ossia di comportamenti non accettati all'interno dell'as- sociazione; si è dato altresì atto che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come l'unico soggetto dotato dell'autorevolezza necessaria per risolvere i problemi insorti a seguito dell'intimida- zione del 30 marzo 2013, dalla quale era scaturita l'indagine (pag. 29).

La sentenza impugnata è proseguita con l'illustrazione degli ulteriori elementi investigativi a carico di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di lumeggiare meglio il significato della conver- sazione n. 820 e di riconoscere la validità dell'impianto probatorio sull'appartenenza del medesimo all'associazione e sul suo ruolo di capo (salva la disposizione di annul- lamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorrente, cioè, si duole del profilo valutativo (dunque non meramente percet- tivo) dell'asserito errore di fatto.

La difesa evoca un elemento di fatto - a suo dire passato sotto silenzio e rimasto disatteso - onde richiedere una nuova lettura del compendio probatorio che ha portato i giudici di merito prima e i giudici di legittimità dopo a riconoscere la responsabilità penale dell'imputato.

Il ricorrente, in contrasto con le suesposte indicazioni ermeneutiche, propone una rivalutazione delle prove non ricompresa nel perimetro che circoscrive la cognizione del giudice di legittimità in materia di ricorso straordinario.

Se si estendesse l'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario alla rivalu- tazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l'attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti.

Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di un qualsivoglia errore nella deci- sione adottata dalla Corte di cassazione nel processo a carico del ricorrente.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Terza Sezione n. 48382 del 17 novembre 2022, questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 2020, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto rinvio per nuovo giudizio sul punto e ha rigettato nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della C:orte di cassazione. 2.1. Si deduce la sussistenza di un errore percettivo ex art, 625 bis cod. proc. pen. causato da una svista (omessa valutazione dei motivi nuovi) e da un conse- guente equivoco in cui la Corte di cassazione è incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso (contenuto della conversazione ambientale progr. 802 del 23 otto- bre 2013, ore 10.35, captata a bordo dell'autovettura con targa tedesca tg. OF-T- 101 in uso a [OSCURATO:PERSONA]) e connotato dall'influenza esercitata sul processo for- mativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in merito alla ritenuta sussistenza della condotta partec:ipativa del Barbaro all'interno del contesto criminoso ed all'attribuzione di un ruolo apicale allo stesso. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l'originario ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, sostenendo l'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della condotta partecipativa e al riconoscimento del ruolo apicale all'interno del con- testo criminoso e all'uopo rappresentava la carenza di motivazione con riguardo alle ragioni di appello che non sarebbero state esaminate dalla Corte di merito. Con l'atto di gravame originario, il ricorrente rappresentava che, a causa dall'i- nesatta percezione del contenuto delle conversazioni del mese di ottobre 2013 inter- corse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (inerente alle presunte scorrettezze poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'altro sodale [OSCURATO:PERSONA]), a cui la sentenza di appello aveva assegnato rilievo decisivo, i giudici della Corte di merito avevano ritenuto il loro contenuto indicativo delle regole di una supposta strut- tura illecita e di conseguenza dell'esistenza di un'associazione per delinquere finaliz- zata al traffico di stupefacenti a cui apparteneva il Barbaro, ricoprendo all'interno di' essa un ruolo apicale. Successivamente, il Barbaro proponeva tempestivamente motivi aggiunti, coi quali rappresentava che le decisioni di primo e di secondo grado erano state adottate sulla scorta di un giudizio valutativo viziato da una fuorviata rappresentazione per- cettiva del contenuto delle uniche tre conversazioni dell'ottobre 2013 intervenute tra J/ il Romeo e il Barbaro e, in particolare di quella di cui al progr. 802 del 23/10/2013, ore 10.35, conversazione ambientale captata a bordo dell'autovettura con targa te- desca tg OF-T-101 in uso al ROMEO (... .io ho chiuso, digli.., ora che viene SARO glielo dico ...lui SARO se se lo vuole tenere, se vuole fare con io non voglio fare niente ...omissis... io ho chiuso, perché ho trovato questi amici miei, se erano altri, mi do- vevo scannare, io ...omissis...Non sono stupidaggini queste, capito, queste sono cose serie..."). Questi ultimi motivi, come desumibile dalla lettura della motivazione della sen- tenza per la quale si chiede correggersi l'errore di percezione, non hanno formato oggetto di valutazione da parte della Terza Sezione della Corte di cessazione. Il Procuratore generale condivideva tali doglianze e chiedeva l'accoglimento del ricorso e il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione, ritenendo il contenuto di dette conversazioni non indicativo di una condotta partecipativa del Barbaro. I giudici di merito, dopo aver riportato integralmente il contenuto delle intercet- tazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013) si sono limitati ad affermare: "emerge [...] in capo al [OSCURATO:PERSONA] la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti possano far parte del sodalizio". In realtà, dalla lettura della conversazione del 23 ottobre 2013, ore 10.35, progr. 802, intercorsa tra il Romeo e il Barbaro, emergeva chiaramente che i rapporti tra gli associati erano regolati da [OSCURATO:PERSONA], assente ai dialoghi in quanto all'epoca non si trovava in loco, come pure dai conversanti era sempre implicitamente riconosciuta in capo al Pisano la decisione sul mantenimento dei singoli partecipi all'interno del sodalizio o all'allontanamento dallo stesso. Infatti, il Romeo, interloquendo con [OSCURATO:PERSONA], attesi i rapporti di cono- scenza tra loro, nella circostanza si limitava a dolersi dei comportamenti sconvenienti del cognato [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività illecite, rappresentandogli che non intendeva proseguire nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva esposto a gravi conseguenze evitate solo perché le persone con le quali aveva avuto problemi erano suoi amici. Emergeva altresì che il Romeo, oltre ad informare [OSCURATO:PERSONA] dei termini della vicenda, si riservava di adottare ogni sua determinazione al rientro in Lombardia di [OSCURATO:PERSONA], l'unico a cui era riconosciuto il potere di decidere delle sorti di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa. Sicchè, i giudici di merito e della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto il tessuto argomentativo steso dai Giudici di merito solido con riguardo ai profili oggettivi e psicologici della condotta ascritta al capo 1), emergendo con piena adeguatezza la stabile adesione del Barbaro ad un'associazione volta alla com- missione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; al contrario, era evidente che il Romeo non chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di decidere delle sorti di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa, ma intendeva informarlo dell'eventualità dell'esclusione di [OSCURATO:PERSONA], attesi i rapporti stretti intercor- renti tra i due. L'errore di fatto occasionato dall'inesatta percezione delle risultanze del conte- nuto della conversazione suindicata ha condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso in ordine all'attribuzione del ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria criminosa. I Giudici della Corte territoriale (pag. 114), dopo avere riportato integralmente il contenuto delle intercettazioni di interesse (21, 22 e 23 ottobre 2013), avevano af- fermato: "emerge ... in capo al [OSCURATO:PERSONA] la figura dotata del potere di regolare i rapporti tra gli associati e di decidere, se ed in quali termini, i singoli soggetti pos- sano far parte del sodalizio". Tale assunto motivazionale è il prodotto di una fuorviata rappresentazione per- cettiva del contenuto della conversazione del 23 ottobre 2013, progr. 802 e a cui faceva espresso richiamo la sentenza di appello nei termini che seguono: "emerge la decisione di escluderlo dal gruppo, di togliergli il potere di rappresentare il sodalizio, l'esigenza di interpellare altro soggetto, Pisano, per verificare che anche lui sia d'ac- cordo". Infatti, come emerso dal contenuto della conversazione n. 802 cit., il Romeo non aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di escludere [OSCURATO:PERSONA] dai suoi affari, ma aveva inteso solamente portarlo a conoscenza (in virtù di loro rapporti di natura per- sonale) che lo avrebbe chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 37 della sentenza di appello). Poiché i giudici di merito e la Corte di cassazione hanno ritenuto decisivo ai fini del loro giudizio il contenuto logico di dette conversazioni, se la sentenza non fosse stata viziata da un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, la decisione adottata sarebbe stata diversa, quan- tomeno in relazione al ruolo apicale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] all'interno della con- sorteria criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto una questione non qualificabile né come "errore materiale", né come "errore di fatto". L'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, corretta- mente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo il quale l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia con- dotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv, 259503). L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassa- zione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193). In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che: a) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuor- viata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valuta- tivo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordi- narie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni re- lative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile re- strizione dall'effettiva portata della norma in quanto rerrore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16104 del 27/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art.625 bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni pro- cesso valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezicne di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità. Da ciò discende che il ricorso straordi- nario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il tra- visamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293). Infatti, sebbene il travisamento della prova implichi una errata valutazione di un dato di fatto emergente da un atto processuale, la sua deducibilità è sottoposta ad una rigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione della prova che sia assume travisata, novità o persistenza del travisamento in caso di dop- pia conforme) che, all'evidenza, implicano un'attività valutativa non sindacabile con il ricorso straordinario. Se si estendesse la sua ammissibilità alla rivalutazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l'attività squisita- mente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ri- corso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti (Sez. 2, n. 29226 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata). 2. Nel caso di specie, è di palmare evidenza che lo stesso ricorrente denuncia espressamente un errore interpretativo delle conversazioni interc:ettate e, in partico- lare, la n. 820 del 23 ottobre 2013, ore 10.35, dalla quale emergerebbe, contraria- mente alla lettura fornita dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione, che all'in- terno del clan il solo [OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di decidere sul mantenimento o sull'esclusione degli adepti dal sodalizio, mentre [OSCURATO:PERSONA] intendeva solo in- formare [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe rivolto al Pisano. Ebbene, sul punto, nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha dato atto che la Corte di appello aveva esaminato il linguaggio impiegato nelle conversazioni ed aveva valorizzato il significato della conversazione n. 820 e degli ulteriori colloqui captati intercorsi nel medesimo mese (pag. 26); ha spiegato altresì che la Corte di merito, con adeguato e solido apparato argomentativo, aveva illustrato l'ampio qua- dro probatorio indicato dell'esistenza dell'associazione criminosa alla luce dei molte- plici elementi acquisiti, tra i quali proprio i dialoghi monitorati tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA], dei quali aveva valorizzato il tenore criptico e l'uso di particolari termini, giustificabile solo in un'ottica di rapporti illeciti (pag. 27). Sempre in riferimento ai dialoghi intercettati, nel confutare le censure difensive attinenti alla non conoscenza dei motivi di contrasto con [OSCURATO:PERSONA] e delle regole violate da quest'ultimo, la Corte di legittimità ha ribadito che la Corte milanese aveva fornito una chiave di lettura non manifestamente illogica del significato dei discorsi, mediante lettura idonea a superare le incertezze interpretative evidenziate nei motivi di appello e riprodotte nel ricorso, nell'ambito di un ben più ampio com- pendio investigativo (pag. 29). In particolare, si è evidenziato che dalle conversazioni dell'ottobre 2013 tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che quest'ultimo era stato informato del comportamento scorretto di [OSCURATO:PERSONA], lesivo degli inte- ressi del gruppo, circostanze giustificabili - in assenza di tesi alternative - solo in un'ottica della contestazione, ossia di comportamenti non accettati all'interno dell'as- sociazione; si è dato altresì atto che, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come l'unico soggetto dotato dell'autorevolezza necessaria per risolvere i problemi insorti a seguito dell'intimida- zione del 30 marzo 2013, dalla quale era scaturita l'indagine (pag. 29). La sentenza impugnata è proseguita con l'illustrazione degli ulteriori elementi investigativi a carico di [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di lumeggiare meglio il significato della conver- sazione n. 820 e di riconoscere la validità dell'impianto probatorio sull'appartenenza del medesimo all'associazione e sul suo ruolo di capo (salva la disposizione di annul- lamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente, cioè, si duole del profilo valutativo (dunque non meramente percet- tivo) dell'asserito errore di fatto. La difesa evoca un elemento di fatto - a suo dire passato sotto silenzio e rimasto disatteso - onde richiedere una nuova lettura del compendio probatorio che ha portato i giudici di merito prima e i giudici di legittimità dopo a riconoscere la responsabilità penale dell'imputato. Il ricorrente, in contrasto con le suesposte indicazioni ermeneutiche, propone una rivalutazione delle prove non ricompresa nel perimetro che circoscrive la cognizione del giudice di legittimità in materia di ricorso straordinario. Se si estendesse l'ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario alla rivalu- tazione della legittimità della progressione processuale, che comprende in sé l'attività squisitamente valutativa che sottende alla valutazione delle prove, si trasformerebbe il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. in un ulteriore grado di giudizio, con conseguenze non legittime in tema di stabilità dei giudicati, ad oggi, incidibili solo con la revisione o, in punto pena, con il riallineamento della sanzione ai parametri di legalità costituzionale e convenzionale sopravvenuti. Deve escludersi, pertanto, la configurabilità di un qualsivoglia errore nella deci- sione adottata dalla Corte di cassazione nel processo a carico del ricorrente. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 44369/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris