CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 29527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23261/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende come da procura in atti -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO, sez. di ROMA, n. 3777/2017 depositata il 22/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dalla Cons. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], che , in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per Irap versata nel 2007, ha respinto l’appello dell’Ufficio, qualificando come appalto di servizi il rapporto fra la società contribuente (esercente gestione parcheggi pubblici e non concessione di servizio) e l’ente committente, con conseguente deducibilità dell’Irap. La CTP accoglieva il ricorso della società e la CTR (con sentenza n. 208/10/2012) ha invece accolto l’appello dell’Ufficio, riconoscendo che le imprese regolamentate che operano a tariffa nel settore dei pubblici servizi sono esclude dalle misure Irap che riguardano il cuneo fiscale e contributivo. L’Agenzia delle entrate impugnava la indicata sentenza per cassazione e il ricorso veniva accolto (con sentenza n. 7205/2016 quanto al primo motivo) con rinvio alla CTR del Lazio. [OSCURATO:SOCIETA] ha riassunto il giudizio e l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio. La CTR ha confermato il diritto al rimborso della [OSCURATO:SOCIETA] che “svolge attività di conduzione e gestione dei parcheggi, sia ottenuti in concessione da enti pubblici e sia propri. Tale attività d’impresa è condotta n regime di libera concorrenza e si svolge a seguito di contratti che, sotto il profilo giuridico vanno equiparati ai contratti di appalto, il cui corrispettivo viene corrisposto dall’utenza ... per cui sussistono i requisiti che escludono la società dal pagamento dell’Irap”. Conferma conclusivamente il diritto al rimborso a favore della contribuente di €. 52.636,00 oltre interessi, come statuito dalla sentenza della CTP n. 508/53/12. Contro la indicata sentenza l’Agenzia propone ricorso con unico motivo contro [OSCURATO:SOCIETA], Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA], Regione Lombardia, Regione Puglia, Umbria, [OSCURATO:PERSONA], Calabria; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; eccepisce la nullità delle notifiche via pec, l’inammissibilità - trattandosi di questioni di merito- e l’infondatezza del ricorso, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai fini dell’interpretazione dell’art. 107 TFUE anche rispetto alla decisione C-4133 del 12.9.2007 della Comm. UE in relazione all’art. 11 co. 1 lett. A9 n. 2,3,4, d.lgs. 446/1997 come novellato dalla l. fin. 2007. La contribuente ha depositato memoria. Con un unico motivo articolato, la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 3 comma 1 lett. Vv) e zz) e 165 d.lgs. 50/2016 (nuovo codice appalti pubblici) e degli artt. 3 e 30 d.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva appellato la sentenza di primo grado anche nei confronti della Regione Calabria, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Regione Lazio, della Regione Puglia e della Regione Umbria; che nel presente ricorso per cassazione non risulta sufficientemente provata dalla ricorrente Agenzia delle entrate la regolare notifica del presente ricorso per cassazione alle indicate Regioni, ad eccezione della Regione Umbria, in particolare in relazione alla corrispondenza degli indirizzi Pec all’elenco pubblico di cui all’art. 7 DM 44/2011 (REGINDE). Va pertanto disposta la rinnovazione della notifica in quanto, come ribadito da questa Corte (cfr Cass. n. 6025 del 2023; n. 3709 del 2019; Cass. n. 13224 del 2018) solo l’indirizzo contenuto nel registro ReGIndE è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla. Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nell’indicato registro non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio. La causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione del presente ricorso alle suindicate Regioni (Regione Calabria, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della Regione Lazio, della Regione Puglia) P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notifica del presente ricorso per cassazione alla Regione Calabria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Regione Lazio, Regione Puglia, dando mandato alla cancelleria per i relativi