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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 30224/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3276/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro Comune di Nettuno – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3020 del 2022 depositata il 27/06/2022.

Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 3359) con cui il Comune di Nettuno (d’ora in poi intimato) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’IMU per l’anno 2013 per un immobile dichiarato come abitazione principale.

La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.

F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 La CTP ha rigettato il ricorso.

Numero sezionale 6917/2025Numero di raccolta generale 30224/2025 La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sul presupposto Data pubblicazione 16/11/2025 che, in tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso comune che in comuni diversi.

Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre il comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 5 del 2014; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011.

Rappresenta l’erroneità della sentenza laddove ha escluso il riconoscimento dell’esenzione, ritenendo che la stessa potesse essere riconosciuta solamente per l’immobile nel quale risultasse la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare.

2. Si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato.

La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/06/2022 e non è stata notificata.

La notifica, effettuata a mezzo pec, è stata consegnata e accettata il 20/01/2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella Numero sezionale 6917/2025Numero di raccolta generale 30224/2025 parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende Data pubblicazione 16/11/2025 l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).

A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.

Ne consegue che il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 - 01).

Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01).

4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa.

P.Q.M. 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 Numero sezionale 6917/2025 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, Numero di raccolta generale 30224/2025Data pubblicazione 16/11/2025 decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso introduttivo.

S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3276/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro Comune di Nettuno – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3020 del 2022 depositata il 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 3359) con cui il Comune di Nettuno (d’ora in poi intimato) ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’IMU per l’anno 2013 per un immobile dichiarato come abitazione principale. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi. F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 La CTP ha rigettato il ricorso. Numero sezionale 6917/2025Numero di raccolta generale 30224/2025 La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sul presupposto Data pubblicazione 16/11/2025 che, in tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso comune che in comuni diversi. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre il comune è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 102 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 5 del 2014; dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011. Rappresenta l’erroneità della sentenza laddove ha escluso il riconoscimento dell’esenzione, ritenendo che la stessa potesse essere riconosciuta solamente per l’immobile nel quale risultasse la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare. 2. Si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/06/2022 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec, è stata consegnata e accettata il 20/01/2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella Numero sezionale 6917/2025Numero di raccolta generale 30224/2025 parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende Data pubblicazione 16/11/2025 l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209). A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata, è stato chiarito che va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Ne consegue che il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass. Sez. 6 - 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 - 01). Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01). 4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo. 5. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, atteso l’intervento della Corte Costituzionale sulla questione in corso di causa. P.Q.M. 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 3276/2023 Numero sezionale 6917/2025 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, Numero di raccolta generale 30224/2025Data pubblicazione 16/11/2025 decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso introduttivo. S
Sentenza Cassazione n. 30224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris