CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 1981
Cassazione n. 10593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1981 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO-di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermando la pronunzia di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della qualificazione giuridica (reato tentato e non consumato in relazione all'art. 495 cod. pen), è del tutto generico ma anche manifestamente infondato a fronte di una risposta della sentenza impugnata sullo specifico punto che ha chiarito che il reato fosse consumato perché attraverso le dichiarazioni false l'imputato " sperava di potere perpetrare il suo contegno elusivo e sottrarsi alle sue responsabilità". Non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549). Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si denunzia l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis e art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione della tenuità del fatto argomentazioni logiche e ineccepibili (la condotta posta in essere dall'appellante presenta profili di allarme che non consentono di pervenire a un giudizio di minima offensività in rilievo:1) il brevissimo periodo intercorso tra la sottoposizione alla misura violata e la condotta di evasione che rivela una particolare insofferenza per le regole imposte 2) La modalità di evasione e 3)I'essersi recato proprio presso la persona da cui, per ordine del giudice, avrebbe dovuto stare lontano). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il coosciliere esi