CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata il 19 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie a pagine 2 e 3; considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, peraltro già ridotta dal Giudice di appello, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente che egli abbia fatto riferimento alla adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]