CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 1982
Cassazione n. 11232/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Tb>1)ZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1982 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti. li provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9,to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c/he ha concluso chiedendo te2,2A.2.'e udio il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20.09.2021, la Corte di Appello di Catanzaro, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica del 20.09.2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato ,6e5" colpevole dei reati di cui agli artt. 582, 583 n.11cod. pen. in relazione all'art. 577 co.1, n.3 e art. 61 n.1 cod. pen. e condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge penale in relazione agli artt. 544 e 545 cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione relativamente alla divergenza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, avendo la Corte di Appello modificato, senza darne avviso alle parti, il termine per il deposito della motivazione, abbreviando in tal modo i termini necessari per la difesa a proporre impugnazione. In particolare, risulta esservi una discrepanza tra il termine per il deposito indicato nel dispositivo, corrispondente a giorni sessanta e quello indicato nella motivazione della sentenza, corrispondente invece a giorni trenta, rilevando, al contempo, come debba prevalere il dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione, rappresentando il primo l'atto mediante cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto. 2.2. Con il secondo motivo, che si articola in due macro-doglianze, ci si suole dell'illegittimità della sentenza impugnata in relazione sia al mal governo delle risultanze probatori sia ai conseguenti errores in iudicando che ne derivano. In particolare si lamenta, rispettivamente, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio che non poteva ritenersi fondare un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio a causa della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persone offesa e alle altre prove testimoniali (narrato dell'imputato e di [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa), nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 590 cod. pen., che comporterebbe, oltre che una rivalutazione sull'elemento soggettivo del reato, anche l'iniprocedibilità per difetto di querela. In merito al primo profilo di censura si evidenzia, inoltre, come la Corte territoriale si sia limitata a richiamare per relationem quanto statuito dal giudice di primo grado, trascurando totalmente di effettuare una specifica valutazione sia sui motivi di appello proposti in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, che non possono ritenersi attendibili data la loro difformità in relazione alla dinamica dei fatti contestati, sia su quelli afferenti la testimonianza del consulente tecnico nominato dall'Ufficio di Procura, ritenuto erroneamente perito nominato dal giudice ; che non faceva altro se non riassumere quanto a lui dichiarato — differentemente dalle prime dichiarazioni dalla medesima rese - dalla persona offesa; in particolare non vi è stata alcuna comparazione con quanto affermato dal ct della difesa che è giunto a conclusioni opposte. Limitandosi a richiamare integralmente quanto statuito dal giudice di primo grado e incorrendo nel vizio rnotivazionale in questione, la Corte di Appello di Catanzaro ha ignorato di fornire una congrua motivazione anche sulle prove testimoniali di segno contrario alle precedenti indicate che avrebbero potuto far propendere per una diversa dinamica dei fatti contestati. In ogni caso, laddove volesse affermarsi una qualsivoglia penale responsabilità dell'imputato per le lesioni cagionate, dovrebbe propendersi per una differente valutazione dell'elemento soggettivo nei termini di colpa rispetto al dolo. Sotto tale ultimo profilo, la Corte territoriale ha mancato di qualsiasi riposta, non limitandosi, come per l'altro motivo di appello, neppure ad effettuare un richiamo per relationem. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In ordine al primo motivo, si osserva che esso non integra una vera e propria censura alla sentenza rappresentando una condivisibile considerazione sulla tempestività del ricorso per cassazione. E' pacifico infatti che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852 — 01). Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione, mentre quello letto in udienza il termine di giorni sessanta. Né potrebbe ravvisarsi un vu,frws per la difesa per avere fatto affidamento sul diverso termine, più breve, indicato in sentenza, dai momento che la possibiiità di protrarre i termine per deposito della motivazione della sentenza è prerogativa di esclusiva pertinenza del giudice, prevista esclusivamente per consentire allo stesso di graduare il tempo di redazione della motivazione a secondo delle specifiche esigenze del caso. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile risultando dichiaratamente sulla prova e manifestamente volto a sollecitarne una rivalutazione di merito da parte di questa Corte, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Per di più non corrisponde alla realtà, secondo quanto rappresenta lo stesso secondo motivo di ricorso, che la persona offesa avrebbe in sede dibattimentale affermato di aver ricevuto un unico colpo, avendo essa unicamente asserito - sempre secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente - di non ricordare con precisione quanti altri colpi si sarebbero succeduti dopo il primo colpo una volta che era caduta a terra tramortita, salvo poi precisare, sempre nell'ambito della stessa deposizione testimoniale, e sempre secondo quanto riporta lo stesso motivo di ricorso, di essere stata colpita la prima volta in testa e poi in faccia (così nella sostanza ammettendo che i colpi erano stati quanto meno due). Trattasi peraltro di ricostruzione corrispondente a quella riferita dalla persona offesa anche ai consulente del pubblico ministero, che, come messo in evidenza dalla Corte di appello - di là della ricostruzione in fatto della vicenda dal medesimo riportata, che si fonda in ogni caso sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa - ha concluso per la piena compatibilità delle ferite riportate dalla vittima con la dinamica del fatto dalla medesima descritta; ìaddove quella dell'imputato è accreditata dal consulente della difesa che, secondo quanto precisa lo stesso ricorso, impernia l'incompatibilità delle lesioni riportate dalla persona offesa con una ricostruzione dei fatti che preveda quale evento lesivo uno, due pugni sferrati anche in rapida successione, principalmente sul fatto che l'imputato risultasse affetto da un deficit di forza da pregressa frattura omerale con neuroaprassia del nerbo radiale. Trattasi all'evidenza di deduzione che, nei termini in cui è stata riprodotta in ricorso, è del tutto generica risolvendosi in buona sostanza in una mera affermazione, non spiegando, essa, neppure ie ragioni per le quali da una pregressa frattura omerale, sia pure con neuroaprassia del nervo radiale, della quale non sono specificate l'entità e le conseguenze specifiche, dovesse derivare un deficit di forza impeditivo di sferrare un pugno. In definitiva, è vero che la Corte di appello ha motivato la conferma della sentenza di pomo grado anche riportandosi per relationem ad essa, ma è atrettanto vero che non ha mancato di rispondere alle doglianze proposte in appello, perché nel riaffermare la colpevolezza dell'imputato, e quindi nell'escludere l'ipotesi alternativa di una riconducibilità del fatto a meri profili di colpa, non ha mancato di valutare la attendibilità della ricostruzione della persona offesa sia sotto ll profilo intrinseco che estrinseco per i diversi riscontri esistenti a suo supporto, nonché di evidenziare, di contro, la non credibilità di quella fornita dall'imputato, sia per essere essa sconfessata da plurimi elementi - tra i quali la deposizione della stessa fidanzata di Cordò, che avendo assistito alla scena aveva riferito di essere certa che "ad aggredire Pasquale sia stato il mio ragazzo, [OSCURATO:PERSONA]" - sia perché non rinveniente addentellati - di là delle dichiarazioni del teste indicato in ricorso - che ne potessero accreditare seriamente la sostenibilità a fronte dei plurimi convergenti esiti probatori di segno contrario acquisiti. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate, P.Q„M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente