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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36238/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, infatti, nel valutare la concedibilità del beneficio, il giudicante non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, infatti, nel valutare la concedibilità del beneficio, il giudicante non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 36238/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris