CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14698/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia confermava la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 494 cod.pen.; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in relazione all'art. 512 cod. proc. pen e all'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, la Corte di appello aveva già ben posto in evidenza come dovesse ritenersi del tutto imprevedibile la sopravvenuta irreperibilità del teste, non essendo all'uopo sufficiente, ai fini di una valutazione in termini diversi i la circostanza che lo stesso risultasse avere anche documenti di identificazione di un altro paese, di cui era originario, o si fosse in precedenza recato in Romania, a fronte del dato che all'atto in cui sporse denuncia risultava avere regolare residenza in Italia (laddove il semplice dato del suo passaggio alla frontiere non costituisce un elemento di per sé sufficiente arA accertare la sua collocazione e quindi ad eseguire il suo reperimento); e quanto alla diversa qualificazione giuridica è solo il caso di osservare che l'orientamento di questa Corte al riguardo è pacificamente nel senso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli; Sez. U, n. 16 del 1996, [OSCURATO:PERSONA]); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, poiché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 9-10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare osservando che en l'autocertificazione falsa quanto all'effettivo conducente della motocicletta aveva in buona sostanza indotto in errore innanzitutto il pubblico ufficiale presso il corpo di polizia che aveva ricevuto l'atto ai fini della decurtazione dei punti dalla patente; né è in dubbio che nel caso di specie sussista la norma giuridica che ricollega specifici effetti all'atto-documento nel quale è destinata a refluire la dichiarazione del privato ricevuta dal pubblico ufficiale, tenuto conto appunto del richiamato effetto della decurtazione dei punti dalla patente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa del