CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1977 avverso la sentenza n. 316/2022 emessa dalla Corte d'appello di Salerno il 16 febbraio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con ordinanza del 10 aprile 2021, aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di revisione della sentenza nr. 1170, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2017 e divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020, che l'aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la ricostruzione, effettuata nelle conformi sentenze di condanna, [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva imposto una transazione, avente ad oggetto il versamento della somma di 15.000,00 euro a fronte di un credito di euro 9.550,05 (divenuto a seguito di rivalutazione di interesse euro 38.458,00), liquidato in favore dello stesso Scaramozzino con sentenza del giudice del lavoro. 3. La richiesta, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., era fondata su una dedotta prova nuova, costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, acquisite dal difensore del condannato successivamente alla condanna. 4. La Corte di appello ha ritenuto che la prova fosse inidonea a superare l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva di condanna, in quanto: - il testimone non aveva chiarito come fosse venuto a conoscenza delle circostanze riferite, se direttamente o de relato, dovendosi considerare che nessuno dei testi, escussi nel dibattimento, aveva fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA] come persona a conoscenza dei fatti; - nel verbale delle dichiarazioni, nel riferire che il padre aveva sottoscritto un accordo, il testimone aveva usato l'espressione "ritengo", così dimostrando che si trattava di una sua mera ipotesi e non di un fatto da lui percepito; - il testimone non aveva riferito che sua madre e suo fratello, che in giudizio avevano sostenuto la tesi della persona offesa, avevano detto il falso. 5. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto dalla Sesta Sezione di questa Corte, che ha affermato che il provvedimento impugnato era stato emesso al di fuori dei casi nei quali può essere disposta l'inammissibilità con ordinanza, atteso che non ricorreva la manifesta infondatezza dei motivi. 6. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d'appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione, avendo ritenuto che la nuova prova non era in grado di sovvertire il giudizio di colpevolezza del condannato, basato sugli esiti delle convergenti chiamate dello Scaramozzino, padre, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sulla logica degli accadimenti. 7. Avverso quest'ultima sentenza il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea valutazione delle prove, il travisamento delle medesime e la manifesta contraddittorietà della motivazione. Ricordati i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di travisamento della prova, il ricorrente ha censurato l'incongruità logica della motivazione del provvedimento impugnato, in cui risulterebbe assente qualsiasi passaggio sull'argomento principe, trattato dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello avrebbe frazionato le dichiarazioni del teste, giudicandole semplici deduzioni e, così, sottraendosi al giudizio sulla dichiarazione principale, riportata alle pagine 2 e 3 del verbale delle dichiarazioni rese il 23 gennaio 2021 ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen., ovvero sulla circostanza della libera accettazione della transazione da parte della presunta vittima del reato, che aveva la necessità di ottenere la somma sufficiente per far fronte alle spese del matrimonio del figlio (il dichiarante [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che la nuova prova non fosse in grado di sovvertire il giudizio di colpevolezza del condannato, basato sugli esiti delle convergenti chiamate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sulla logica degli accadimenti. La menzionata Corte, nel pervenire al giudizio di inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che: «A parte la non contestata amicizia con il condannato, che pure si presta a fungere da movente al soccorso istruttorio in esame, è decisivo rilevare che si tratta di dichiarazioni tardive e, soprattutto, contraddette da ben tre familiari, ossia il padre, la madre e il fratello Giacomo, che, invece, hanno attestato il tono minaccioso del Caridi». La Corte territoriale ha rimarcato poi che, per giunta, [OSCURATO:PERSONA] non era portatore di un ricordo appreso in via diretta ma aveva attinto dalle stesse fonti che, invece, avevano direttamente dichiarato il contrario, di guisa che dovrebbe ritenersi che «costoro si fossero lasciati andare ad una vera e propria concertazione calunniosa a carico di un soggetto, che, seguendo il filo del discorso proposto dal teste nuovo, li avrebbe addirittura aiutati a transigere la procedura incassando parte della somma». 3. A fronte di siffatte argomentazioni giova precisare che il giudizio di inattendibilità, formulato dalla Corte d'appello, ha investito tutte le dichiarazioni del teste e, quindi, anche quella relativa all'avere [OSCURATO:PERSONA] accettato la minor somma per far fronte alle spese dell'imminente matrimonio del dichiarante, non versando la propria famiglia in buone condizioni economiche. Come rimarcato dal Collegio territoriale, inoltre, con tale dichiarazione il teste aveva espresso una sua personale considerazione, che non trovava riscontro in atti. Peraltro, deve rilevarsi che già sul piano logico non si ravvisa la ragione - neppure indicata dal ricorrente - per cui, in presenza di non buone condizioni economiche, il padre del dichiarante avesse potuto accettare una somma minore rispetto a quella liquidata con sentenza del giudice del lavoro, esigibile anche attraverso strumenti giudiziari.4. Alla luce di quanto precede deve dunque affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato sfugge ad ogni rilievo censorio. Premesso, infatti, che, al fine dell'esito positivo della richiesta di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr.: Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772 - 01), deve rilevarsi che il provvedimento in esame è immune da vizi, avendo ancorato la declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di revisione al rilievo dell'inattendibilità della prova dedotta come nuova, come tale inidonea a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione. 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempl