CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 29/6/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; lette le conclusioni scritte rassegnate dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Patti in data 14/6/2019, confermata la penale responsabilità degli imputati per i delitti di rapina e lesioni aggravate loro ascritti in rubrica, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque,mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, convalidando il trattamento sanzionatorio nei confronti del Calafiore, già quantificato in anni quattro,mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina aggravata in difetto dei requisiti della violenza alla persona e dell'ingiusto profitto. Secondo la difesa difetta la prova che i beni indicati in imputazione siano stati sottratti dal ricorrente giacché degli stessi non è stata fatta menzione alcuna da parte dei testi escussi mentre il furgone è stato rinvenuto, privo di danni, alcuni giorni dopo i fatti. La Corte di merito ha omesso di motivare sui rilievi difensivi svolti al riguardo mentre risulta inconferente, al fine della ravvisabilità del reato, l'asserita richiesta rivolta dal prevenuto alla p.o. di rimborso della somma di euro ottomila di cui al verbale di contravvenzione elevato dalla Guardia di Finanza; 2.2 la violazione degli artt. 63, commi 1 e 2, 64,197,197bis, 210 cod.proc.pen. La difesa sostiene che la Corte di merito ha omesso di considerare che la p.c. [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagata in procedimento connesso per aver reso false dichiarazioni, avrebbe dovuto essere assunta con le forme dell'art. 210 e con gli avvertimenti ex art. 64 cod.proc.pen. e non già quale semplice teste; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha omesso di verificare in maniera rigorosa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalla p.o., costituita parte civile, nonostante l'assenza di spontaneità delle stesse, la reticenza palesata in merito al reale svolgimento dei fatti e i pregressi rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente; 2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen., avendo la Corte omesso di considerare l'assenza di prova circa l'ingiusto profitto; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, avendo la sentenza impugnata omesso di esplicitare le ragioni alla base del diniego. Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto alla stregua del delitto di rapina piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod.pen. Secondo la difesa, la Corte di merito non ha correttamente valutato le doglianze difensive in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti sub a) giacché, sulla base delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi che si fosse ingenerata nel prevenuto e nei correi l'erronea convinzione che il [OSCURATO:PERSONA] - d'accordo con il personale della Guardia di Finanza- avesse fatto sequestrare il pesce per farlo vendere all'asta ad un prezzo più basso di quello di mercato. I giudici d'appello hanno fondato la motivazione reiettiva su una rappresentazione dei fatti distorta, senza tener conto dell'errore di fatto in cui erano incorsi il ricorrente e i coimputati, i quali hanno agito nella convinzione di essere stati raggirati e sono stati mossi da un intento vendicativo; 3.1 la mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo alla affermata sussistenza dell'aggravante ex art. 583, comma 4, cod.pen. poiché dalla certificazione medica acquisita non si evince il carattere permanente dello sfregio e il riferimento alla visibilità della cicatrice non è elemento utile al fine di stabilire se la guarigione clinica escluda o meno il carattere permanente della lesione; 3.2 l'illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Secondo il ricorrente risulta illogico il percorso motivazionale della Corte di merito che ha ritenuto di mitigare il trattamento sanzionatorio solo per i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'assimilabilità delle posizioni e la sostanziale sovrapponibilità delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale di cui al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è formulata in termini del tutto generici. Questa Corte ha in più occasioni precisato che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 3 U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123; Sez. 2, n. 35659 del 27/6/2018, Rv. 273602; Sez. 5, n. 30102 del 19/4/2018, Rv.273511). Si è, inoltre, chiarito in tema di prova dichiarativa che, allorché venga in rilievo la verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessata ad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzione delle dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità a testimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (in fattispecie analoga a quella a giudizio, Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016; Rv. 266422; Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Rv. 275624). [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 33583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, dando continuità all'indirizzo già espresso da Sezioni Unite Fruci e Morea, ha ribadito la necessità che il giudice che procede all'assunzione della prova sia a conoscenza già prima dell'esame o dell'escussione di elementi eventualmente sussistenti in quel momento qualificabili quali indizi non equivoci di reità in quanto "per potere applicare la norma di cui all'art. 210 cod. proc. pen. deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali, quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l'audizione della persona imputata o indagata in un procedimento connesso o collegato". Il difensore non ha fornito alcun dettaglio sulla posizione processuale della p.c. né operato le opportune allegazioni a sostegno della dedotta eccezione, tanto più necessarie dal momento che la fattispecie che si assume addebitata al [OSCURATO:PERSONA] prevede l'operatività della causa di non punibilità ex art. 376 cod.pen. 1.2 Nella specie il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, pag. 8 e 13, fu indagato per il delitto di favoreggiamento a causa dell'originaria condotta reticente tenuta nella ricostruzione dei fatti a giudizio, rendendo successivamente e, in particolare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] un'ampia e circostanziata ricostruzione dell'accaduto, stimata dai giudici di merito del tutto attendibile oltre che riscontrata dagli esiti dei tabulati telefonici della p.o. e degli imputati, dal contenuto delle intercettazioni, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse ammissioni degli imputati. L'ampio ed argomentato scrutinio delle dichiarazioni della p.o. e l'esistenza di plurimi riscontri alla ricostruzione della vicenda a giudizio dà conto della manifesta infondatezza delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] in punto di valutazione dell'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di rilievi del tutto generici che non si rapportano criticamente con la motivazione reiettiva della Corte di merito. à 2. Il primo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del delitto di rapina pluriaggravata è analogamente destituito di pregio, stante l'assoluta inconferenza del rilievo circa il mancato rinvenimento della somma di danaro e del telefono sottratti al prevenuto nel corso del patito agguato unitamente al furgone, fatto ritrovare a distanza di giorni in seguito alla mediazione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. La certa sottrazione del furgone e gli esiti lesivi riportati dal [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'aggressione ai suoi danni forniscono indubbio riscontro alla narrazione della p.c., la quale ha denunziato che, nell'occasione, gli fu asportato anche il portafogli e la somma di euro 1300,00, con la quale avrebbe dovuto pagare il pesce commissionato all'[OSCURATO:PERSONA] e al Calafiore, nonché il telefono cellulare, circostanza che trova obiettiva convalida nel fatto che la vittima non fu in grado di allertare autonomamente e con immediatezza le Forze dell'Ordine ma dovette attendere di essere soccorso da automobilisti di passaggio. 3. Il quarto motivo che lamenta la mancata qualificazione del fatto alla stregua del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è meramente reiterativo della doglianza già sottoposta a vaglio dalla Corte di merito e disattesa con esaustiva motivazione, che si sottrae a censura per coerenza e congruenza logica. Infatti, la sentenza impugnata (pag. 15) ha chiarito che la pretesa economica, formulata dai ricorrenti all'atto dell'aggressione, di essere risarciti della sanzione amministrativa di euro 8nnila elevata nei confronti del Calafiore dalla Guardia di Finanza agli inizi di giugno 2018, allorché, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], stava recandosi dal [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di un tonno da questi acquistato per la pescheria della moglie, s'appalesa del tutto pretestuosa, non essendo configurabile alcuna responsabilità del compratore per l'infrazione accertata a carico del venditore, trovato in possesso di pesce privo della prescritta documentazione BCD. Come opportunamente rimarcato dalla Corte territoriale, gli odierni ricorrenti operavano da tempo nel settore del commercio ittico all'ingrosso ed erano ben consapevoli di non poter avanzare rivendicazioni economiche nei confronti del committente tanto che la notte del sequestro si limitarono a pretendere dal [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente il pagamento del tonno, pari ad euro 900,00. 3.1 La tesi della difesa di [OSCURATO:PERSONA] di un errore di fatto in cui sarebbero incorsi i prevenuti è, dunque, destituita di fondamento sulla scorta della esaustiva motivazione resa dai giudici territoriali, che hanno dato conto dell'inattendibilità della ricostruzione dell'episodio delittuoso offerta dai ricorrenti in sede di spontanee dichiarazioni in appello, finalizzate a supportare l'alternativa qualificazione del fatto. 4. Incensurabile in questa sede risulta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, congruamente motivato con il richiamo ai precedenti che militano a 5 co), carico dei prevenuti e al comportamento processuale, privo di segni di resi piscenza 5. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse del Calafiore. Con riguardo al primo motivo che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata riconduzione del fatto sub A) nell'alveo della ragion fattasi, richiamate le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione del coimputato, deve aggiungersi che il preteso convincimento dei ricorrenti di aver subito una "truffa" da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale "gli aveva fatto fare un verbale di ottomila euro" dalla Guardia di Finanza, costituisce una mera illazione e si sostanzia in un sospetto che non avrebbe mai potuto trovare tutela in sede giudiziaria. Inoltre, non è fuor di luogo rammentare che nelle spontanee dichiarazioni rese in appello i ricorrenti hanno fornito dell'aggressione una causale autonoma, costituita dall'asserita pretesa della parte civile di ottenere la nuova fornitura di pesce convenuta senza saldarla immediatamente, prospettiva del tutto inconciliabile con quella accreditata in questa sede. 6. Manifestamente infondata è anche la censura svolta nel secondo motivo in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 583, comma 4, cod.pen. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e costante, ritiene che integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto, incidendo, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico- fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 21/09/2020, Rv. 279471; n. 32984 del 16/06/2014, Rv. 261653). Si è, altresì, precisato che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, non rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Rv. 281319) e che la valutazione circa la sussistenza della circostanza compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Rv. 270137). Di detti principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, formulando un motivato giudizio di sussistenza della circostanza in relazione alla "vistosa" cicatrice residuata dalla ferita lacero contusa prodotta sulla fronte della persona offesa. 7. Destituite di giuridico fondamento s'appalesano anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena, lamentando il ricorrente la mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio, diversamente da quanto occorso per i coimputati. Questa Corte ha affermato il principio che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Rv. 266446; n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269317). Inoltre, la Corte territoriale ha espressamente confermato la congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice nei confronti del ricorrente, richiamando la gravità del fatto e il concreto apporto dato alla consumazione dei fatti delittuosi, con giudizio insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificato. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Agli imputati fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa della parte civile, liquidate per l'odierno grado nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi