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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07588/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 16 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 7 nove,nbre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di hashish, fatto (qualificato come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) contestato come commesso il 23 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, ha riqualificato il reato in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato, riducendola, la pena; t: on conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quale è stata oronunzta c:endanna.

Il ricorrente preliminarmente rammenta avere la Corte di appello (p. 5 della sentenza impugnata) dichiarato inutilizzabile il verbale delle analisi qualitative della sostanza in sequestro effettuate dal laboratorio dei Carabinieri.

Richiama poi ,il ragionamento svolto dalla Corte territoriale (p. 5) per con'.e7mare la sentenza di condanna, ragionamento che assume essere fondato su; seguente sillogismo: «posto che esistono elementi indiziari, in assenza delle qualitative della sostanza sequestrata, se ne deduce in ogni caso la responsabilità dell'imputato» (così alle pp. 4-5 del ricorso).

Citati precedenti di legittimità stimati pertinenti, sottolinea criticamente la possibilità di ritenere offensiva la condotta addebitata all'imputato nell'assenza di un accertamento tecnico sulla qualità e sulla efficacia drogante della sostanza.

2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza di motivazione.

La Corte di appello, pur dopo avere escluso la utilizzabiiità degli accertamenti tecnici, conferma l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato valorizzando tre elementi: il dato quantitativo; la suddivisione della scstanza in dosi; la p -eserza d materiale per la preparazione e il confezionamento (colteilino r:_on r ,sidui 3 i hashish e rotolo ci carta (2211ophane).

Ciò posto, i Giùdici di merito incorra-n, ad avviso del icorrente, in un grave errore allorchè affermano essere L sostaciza suddivisa in dosi, mentre da tutte l'attività istruttoria, confluita nella sentenza di primo grado, emerge pacificamente che si trattasse di un unico "pezzetto" indiviso.

Quanto ai due residui indici di destinazione alla cessione (dato quantitativo e presenza di un coltellino con tracce di hashish e di un rotolo di cellophane) si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, che si richiama, il solo dato quantitativo non è di per sé sufficiente a provare la destinazione illecita, che il rotolo di cellophane, oggetto di uso comune in un'abitazione, non è stato nemmeno sottoposto a sequestro, indice che non è stato ritenuto interessante per gli inquirenti, che la circostanza che il coltellino recasse tracce di sostanza non è, in sé, dirimente, poiché serviva a tagliare la quantità che occorreva all'imputato per il suo uso personale e, in ogni caso, che la Corte di appellò non ha tenuto in alcuna considerazione la pluralità di argomenti che la Difesa aveva diffusamente svolto nell'atto di appello, ove (alle pp. 11-20) si sottolineava: *avere l'imputato dichiarato di essere consumatore abituale ed avere inteso precostituirsi una scorta per il proprio uso.; l'impiego del coltellino, appunto, per tagliare un pezzetto per sé e della carta di cellophane per conservare la sostanza; l'assenza di somme di denaro provento dell'attività illecita; l'assenza di bilancini; l'assenza di contatti, personali o telefonici, sospetti, come espressamente riferito in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] (la cui deposizione si riferiva, per stralcio, nell'appello); 12 possibilità per l'imputato di vivere del buon reddito che gli deriva dalla lecita attività lavorativa (è titolare di una gelateria) che conduce.

Si tratta - si sottolinea - di una pluralità di elementi offerti dalla Difesa all'attenzione del Giudice di appello e da questi completamente trascurati.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La richiesta di discussione orale, avanzata dalla Difesa il 6 settembre 2002, è stata revocata con nota del 5 ottobre 2022. 4.11 P.G. nella requisitoria scritta del 10 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come rioualificato, Si prescriverà non prima del 3 marzo 2024, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

2. Una volta venuto meno l'accertamento t.,cnico, il cui esito è stato ritenuto inutilizzabile dalla Corte di appello, la sentenza :mpugnata, 3 ben vedere, non spiega che cosa resta quanto alla natura della sostanza ed alla sua efficacia drogante.

Altro punctum dolens consiste nella omessa presa di posizione. da parte della Corte di merito circa i plurimi elementi che erano stati sottolineati dalla Difesa nell'atto di appello, elementi - in tesi - idonei a dimostrare la finalizzazione della incontestata detenzione della sostanza all'uso personale anziché alla cessione.

Ed anzi la Corte di merito indica (alla p. 2) come già suddivisa in dosi quella stessa sostanza che invece il Tribunale, con motivazione • ben più diffusa, descrive essere un unico "pezzo" (p. 5), attribuendo - anche - alla suddivisione in dosi capacità dimostrativa della finalizzazione alla cessione illecita.

Per il resto, la stringata sentenza oggetto di impugnazione si limita a fare rinvio - puramente e semplicemente - alla decisione di primo grado ma senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla Difesa nell'atto di appello.

3. Discende l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che affronterà le questioni indicate.

P.Q.M.

Annuila la sentenza impugnata con rinvio per nùovo giudizio ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 16 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 7 nove,nbre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di hashish, fatto (qualificato come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) contestato come commesso il 23 luglio 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, ha riqualificato il reato in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed ha rideterminato, riducendola, la pena; t: on conferma nel resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione al quale è stata oronunzta c:endanna. Il ricorrente preliminarmente rammenta avere la Corte di appello (p. 5 della sentenza impugnata) dichiarato inutilizzabile il verbale delle analisi qualitative della sostanza in sequestro effettuate dal laboratorio dei Carabinieri. Richiama poi ,il ragionamento svolto dalla Corte territoriale (p. 5) per con'.e7mare la sentenza di condanna, ragionamento che assume essere fondato su; seguente sillogismo: «posto che esistono elementi indiziari, in assenza delle qualitative della sostanza sequestrata, se ne deduce in ogni caso la responsabilità dell'imputato» (così alle pp. 4-5 del ricorso). Citati precedenti di legittimità stimati pertinenti, sottolinea criticamente la possibilità di ritenere offensiva la condotta addebitata all'imputato nell'assenza di un accertamento tecnico sulla qualità e sulla efficacia drogante della sostanza. 2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza di motivazione. La Corte di appello, pur dopo avere escluso la utilizzabiiità degli accertamenti tecnici, conferma l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato valorizzando tre elementi: il dato quantitativo; la suddivisione della scstanza in dosi; la p -eserza d materiale per la preparazione e il confezionamento (colteilino r:_on r ,sidui 3 i hashish e rotolo ci carta (2211ophane). Ciò posto, i Giùdici di merito incorra-n, ad avviso del icorrente, in un grave errore allorchè affermano essere L sostaciza suddivisa in dosi, mentre da tutte l'attività istruttoria, confluita nella sentenza di primo grado, emerge pacificamente che si trattasse di un unico "pezzetto" indiviso. Quanto ai due residui indici di destinazione alla cessione (dato quantitativo e presenza di un coltellino con tracce di hashish e di un rotolo di cellophane) si osserva che, per pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità, che si richiama, il solo dato quantitativo non è di per sé sufficiente a provare la destinazione illecita, che il rotolo di cellophane, oggetto di uso comune in un'abitazione, non è stato nemmeno sottoposto a sequestro, indice che non è stato ritenuto interessante per gli inquirenti, che la circostanza che il coltellino recasse tracce di sostanza non è, in sé, dirimente, poiché serviva a tagliare la quantità che occorreva all'imputato per il suo uso personale e, in ogni caso, che la Corte di appellò non ha tenuto in alcuna considerazione la pluralità di argomenti che la Difesa aveva diffusamente svolto nell'atto di appello, ove (alle pp. 11-20) si sottolineava: *avere l'imputato dichiarato di essere consumatore abituale ed avere inteso precostituirsi una scorta per il proprio uso.; l'impiego del coltellino, appunto, per tagliare un pezzetto per sé e della carta di cellophane per conservare la sostanza; l'assenza di somme di denaro provento dell'attività illecita; l'assenza di bilancini; l'assenza di contatti, personali o telefonici, sospetti, come espressamente riferito in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] (la cui deposizione si riferiva, per stralcio, nell'appello); 12 possibilità per l'imputato di vivere del buon reddito che gli deriva dalla lecita attività lavorativa (è titolare di una gelateria) che conduce. Si tratta - si sottolinea - di una pluralità di elementi offerti dalla Difesa all'attenzione del Giudice di appello e da questi completamente trascurati. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La richiesta di discussione orale, avanzata dalla Difesa il 6 settembre 2002, è stata revocata con nota del 5 ottobre 2022. 4.11 P.G. nella requisitoria scritta del 10 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato, così come rioualificato, Si prescriverà non prima del 3 marzo 2024, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Una volta venuto meno l'accertamento t.,cnico, il cui esito è stato ritenuto inutilizzabile dalla Corte di appello, la sentenza :mpugnata, 3 ben vedere, non spiega che cosa resta quanto alla natura della sostanza ed alla sua efficacia drogante. Altro punctum dolens consiste nella omessa presa di posizione. da parte della Corte di merito circa i plurimi elementi che erano stati sottolineati dalla Difesa nell'atto di appello, elementi - in tesi - idonei a dimostrare la finalizzazione della incontestata detenzione della sostanza all'uso personale anziché alla cessione. Ed anzi la Corte di merito indica (alla p. 2) come già suddivisa in dosi quella stessa sostanza che invece il Tribunale, con motivazione • ben più diffusa, descrive essere un unico "pezzo" (p. 5), attribuendo - anche - alla suddivisione in dosi capacità dimostrativa della finalizzazione alla cessione illecita. Per il resto, la stringata sentenza oggetto di impugnazione si limita a fare rinvio - puramente e semplicemente - alla decisione di primo grado ma senza confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla Difesa nell'atto di appello. 3. Discende l'annullamento della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che affronterà le questioni indicate. P.Q.M. Annuila la sentenza impugnata con rinvio per nùovo giudizio ad altra
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