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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 36442/2022

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nzione Notificazione a mezzo PEC– indirizzo non censito in pubblici elenchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. n. 25781/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, nonché Ispettorato T erritoriale del L avoro di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliati - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin Roma, via Romei 23 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2021 della Corte d’appello di Lecce , depositata l’11 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Lecce ha respin to il gravame proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che, nella dichiarata contumacia dell’Ispettorato, aveva annullato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza ingiunzione emessa in data 14 giugno 2018 per violazioni amministrative;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello – inteso a denunciare l’illegittimità della dichiarazione di contumacia perché la notifica telematica del ricorso era stata eseguita ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante da pubblici elenchi– in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., atteso che le amministrazioni appellanti si erano limitate a dedurre la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza fornire alcuna prova della non conoscenza del processo a causa di tale nullità, mentre il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione della prima udienza risultavano notificati, a cura della cancelleria del Tribunale, a mezzo PEC presso un indirizzo tratto dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifica (INI-PEC), diverso da quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE).

Ad avviso della Corte territoriale, «La nullità di tale notificazione, secondo un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 3093/2020; Cass. n. 13224/2018; Cass. n. 11574/2018), non è sufficiente di per sé ad escludere la conoscenza del processo da parte degli appellanti, posto che il ricorso risulta comunque pervenuto all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Lecce, perché inviato a mezzo pec presso un indirizzo di posta elettronica della stessa amministrazione risultante da un pubblico registro», cosicché l’amministrazione appellata era stata messa nelle condizioni di conoscere la pendenza del giudizio;

3. avverso tale pronuncia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce hanno proposto ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico motivo l e amministrazioni ricorrenti deduc ono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché , conseguentemente, dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. e 3-bis della l. n. 53 del 1994, sul rilievo che nella sentenza impugnata è stata indicata un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta che la notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto era stata eseguita presso un indirizzo non risultante dai pubblici registri e comunque inesistente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

In particolare, la difesa erariale assumedi aver già dedotto e documentato in appello che la notifica era stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello censito nei pubblici elenchi (e segnatamente: [OSCURATO:EMAIL], censito nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012,ovvero nel REGINDE), mentre l’indirizzo PEC utilizzato (“[OSCURATO:EMAIL]”) non risultava inserito nei pubblici elenchi, apparendo inconferente il riferimento al registro INI-PEC.

Peraltro, nell’atto di appello le amministrazioni non si erano limitate ad eccepire la nullità della notifica, ma avevano specificamente dedotto di ave r appreso del giudizio di opposizione unicamente a seguito dell’istanza pervenuta in data 21 febbraio 2020, con cui il Vincenti aveva richiesto l’annullamento del ruolo e della cartella esattoriale, a lui notificata in data 24 gennaio 2020, proprio adducendo l’annullamento pronunciato dal Tribunale di Lecce;

2. il motivo è fondato, considerato che le amministrazioni, nel rispetto del principio di autosufficienza, hanno dedotto e documentato che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fis sazione dell’udienza era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 , che per le amministrazioni – almeno fino alle modifiche intervenute nel 2020, con l’art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif.nella l. 11 settembre 2020, n. 120, modifiche non applicabili ratione temporis (così Cass. Sez. 3, 23 febbraio 20 21, n. 23445 ) , atteso che la notificazione in contestazione è stata eseguita nel settembre 2018 - vanno individuati nel registro generale degliindirizzi di cui all’art. 7 del d.m. n. 44 del 2011(ReGIndE) ovvero nel registro delle PP.AA., di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, cit., inconferente il riferimento all’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“ INI - PEC ”) , contenuto nella sentenza impugnata, considerato che, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella versione ratione temporis applicabile, confluiscono in tale indice gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.

Ne consegue la nullità della notificazionein contestazione, ai sensi degli artt. 3-bis e 11 della l. n. 53 del 1994 e, di conseguenza, l’illegittimità della dichiarazione di contumacia effettuata nel giudizio di primo grado;3. quanto alla dichiarata inammissibilità dell’appello, l’amministrazione ha dedotto e documentato di aver appreso del giudizio di opposizione solo a seguito dell’istanza dell’interessato, ricevuta nel febbraio 2020.

Ne consegue che le amministrazioni ricorrenti, a fronte della nullità della notificazione, eseguita presso un indirizzo PEC diverso dal domicilio digitalequalificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa (così Cass. Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224 ) , hanno offerto elementi presuntivi sufficienti per dimostrare di aver avuto conoscenza del giudizio solo successivamente, in virtù dell’istanza di annullamento presentata dall’interessato(in tal senso, Cass. Sez. 2, 03/01/2019, n. 8);

4. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzione Notificazione a mezzo PEC– indirizzo non censito in pubblici elenchi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 25781/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, nonché Ispettorato T erritoriale del L avoro di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliati - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin Roma, via Romei 23 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 293/2021 della Corte d’appello di Lecce , depositata l’11 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce ha respin to il gravame proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, che, nella dichiarata contumacia dell’Ispettorato, aveva annullato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza ingiunzione emessa in data 14 giugno 2018 per violazioni amministrative; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello – inteso a denunciare l’illegittimità della dichiarazione di contumacia perché la notifica telematica del ricorso era stata eseguita ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) non risultante da pubblici elenchi– in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., atteso che le amministrazioni appellanti si erano limitate a dedurre la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado senza fornire alcuna prova della non conoscenza del processo a causa di tale nullità, mentre il ricorso introduttivo del giudizio ed il decreto di fissazione della prima udienza risultavano notificati, a cura della cancelleria del Tribunale, a mezzo PEC presso un indirizzo tratto dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifica (INI-PEC), diverso da quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE). Ad avviso della Corte territoriale, «La nullità di tale notificazione, secondo un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n. 3093/2020; Cass. n. 13224/2018; Cass. n. 11574/2018), non è sufficiente di per sé ad escludere la conoscenza del processo da parte degli appellanti, posto che il ricorso risulta comunque pervenuto all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Lecce, perché inviato a mezzo pec presso un indirizzo di posta elettronica della stessa amministrazione risultante da un pubblico registro», cosicché l’amministrazione appellata era stata messa nelle condizioni di conoscere la pendenza del giudizio; 3. avverso tale pronuncia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce hanno proposto ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo l e amministrazioni ricorrenti deduc ono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché , conseguentemente, dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. e 3-bis della l. n. 53 del 1994, sul rilievo che nella sentenza impugnata è stata indicata un’informazione probatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa, da cui risulta che la notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto era stata eseguita presso un indirizzo non risultante dai pubblici registri e comunque inesistente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. In particolare, la difesa erariale assumedi aver già dedotto e documentato in appello che la notifica era stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello censito nei pubblici elenchi (e segnatamente: [OSCURATO:EMAIL], censito nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012,ovvero nel REGINDE), mentre l’indirizzo PEC utilizzato (“[OSCURATO:EMAIL]”) non risultava inserito nei pubblici elenchi, apparendo inconferente il riferimento al registro INI-PEC. Peraltro, nell’atto di appello le amministrazioni non si erano limitate ad eccepire la nullità della notifica, ma avevano specificamente dedotto di ave r appreso del giudizio di opposizione unicamente a seguito dell’istanza pervenuta in data 21 febbraio 2020, con cui il Vincenti aveva richiesto l’annullamento del ruolo e della cartella esattoriale, a lui notificata in data 24 gennaio 2020, proprio adducendo l’annullamento pronunciato dal Tribunale di Lecce; 2. il motivo è fondato, considerato che le amministrazioni, nel rispetto del principio di autosufficienza, hanno dedotto e documentato che la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fis sazione dell’udienza era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello censito nei pubblici elenchi di cui all’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 , che per le amministrazioni – almeno fino alle modifiche intervenute nel 2020, con l’art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif.nella l. 11 settembre 2020, n. 120, modifiche non applicabili ratione temporis (così Cass. Sez. 3, 23 febbraio 20 21, n. 23445 ) , atteso che la notificazione in contestazione è stata eseguita nel settembre 2018 - vanno individuati nel registro generale degliindirizzi di cui all’art. 7 del d.m. n. 44 del 2011(ReGIndE) ovvero nel registro delle PP.AA., di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, cit., inconferente il riferimento all’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“ INI - PEC ”) , contenuto nella sentenza impugnata, considerato che, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella versione ratione temporis applicabile, confluiscono in tale indice gli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Ne consegue la nullità della notificazionein contestazione, ai sensi degli artt. 3-bis e 11 della l. n. 53 del 1994 e, di conseguenza, l’illegittimità della dichiarazione di contumacia effettuata nel giudizio di primo grado;3. quanto alla dichiarata inammissibilità dell’appello, l’amministrazione ha dedotto e documentato di aver appreso del giudizio di opposizione solo a seguito dell’istanza dell’interessato, ricevuta nel febbraio 2020. Ne consegue che le amministrazioni ricorrenti, a fronte della nullità della notificazione, eseguita presso un indirizzo PEC diverso dal domicilio digitalequalificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa (così Cass. Sez. 6 - L, 25 maggio 2018, n. 13224 ) , hanno offerto elementi presuntivi sufficienti per dimostrare di aver avuto conoscenza del giudizio solo successivamente, in virtù dell’istanza di annullamento presentata dall’interessato(in tal senso, Cass. Sez. 2, 03/01/2019, n. 8); 4. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legi
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