Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0357 - IT
Avviso legale importante
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61996C0357
Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1997. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/15/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]357/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02963
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,(1) il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
2 Nell'ambito del procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di messa in mora (9 agosto 1994) e un parere motivato (4 marzo 1996), invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Non avendo il governo risposto ad alcuno di tali atti, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia il 30 ottobre 1996.
3 Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo belga non nega l'inadempimento contestatogli, riconoscendo di non avere adattato il diritto interno alla direttiva nel termine fissato dall'art. 2 della stessa, scaduto il 30 giugno 1994. Esso afferma però che intende adottare quanto prima i necessari provvedimenti di recepimento.
4 Essendo manifesto l'inadempimento che la Commissione rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la domanda va accolta.
5 Giacché la ricorrente ha concluso in tal senso, le spese competono al convenuto, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusioni
6 Propongo quindi alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso della Commissione, nel senso di:
1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CE;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese.
(1) - GU L 106, pag. 20.