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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996C0357 - IT Avviso legale importante | 61996C0357 Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1997. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/15/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]357/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02963 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,(1) il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva. 2 Nell'ambito del procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di messa in mora (9 agosto 1994) e un parere motivato (4 marzo 1996), invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.

Non avendo il governo risposto ad alcuno di tali atti, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia il 30 ottobre 1996. 3 Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo belga non nega l'inadempimento contestatogli, riconoscendo di non avere adattato il diritto interno alla direttiva nel termine fissato dall'art. 2 della stessa, scaduto il 30 giugno 1994.

Esso afferma però che intende adottare quanto prima i necessari provvedimenti di recepimento. 4 Essendo manifesto l'inadempimento che la Commissione rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la domanda va accolta. 5 Giacché la ricorrente ha concluso in tal senso, le spese competono al convenuto, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Conclusioni 6 Propongo quindi alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso della Commissione, nel senso di: 1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CE; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. (1) - GU L 106, pag. 20.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0357 - IT Avviso legale importante | 61996C0357 Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1997. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/15/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]357/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02963 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,(1) il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva. 2 Nell'ambito del procedimento precontenzioso, la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di messa in mora (9 agosto 1994) e un parere motivato (4 marzo 1996), invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Non avendo il governo risposto ad alcuno di tali atti, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia il 30 ottobre 1996. 3 Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il governo belga non nega l'inadempimento contestatogli, riconoscendo di non avere adattato il diritto interno alla direttiva nel termine fissato dall'art. 2 della stessa, scaduto il 30 giugno 1994. Esso afferma però che intende adottare quanto prima i necessari provvedimenti di recepimento. 4 Essendo manifesto l'inadempimento che la Commissione rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la domanda va accolta. 5 Giacché la ricorrente ha concluso in tal senso, le spese competono al convenuto, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Conclusioni 6 Propongo quindi alla Corte di giustizia di accogliere il ricorso della Commissione, nel senso di: 1) dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 15 aprile 1994, 94/15/CE, recante primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CE; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese. (1) - GU L 106, pag. 20.
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