CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 40796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOLA Gl.e.,!\PIERC) nal7o. a SALUZZO il 10/02i1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ;a sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti f., rovvgdi ento impugnato e r orso; udita !,--3 re'azione sec....ta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u'ito il Pubblico Ministero, in persona del :[OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpt ha concluso chiedendo L '14\ih--; e 3A- 2 i.e.6 udite, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato colpevole, il primo, dei reati di cui agli artt. 56-640 cod. pen. e 476-482 cod. pen. ascrittigli ai capi 1 e 3, e il secondo dei reati di cui agli artt. 476-482 cod. pen. ascrittigli ai capi 4 e 7, ha eliminato la liquidazione del danno rimettendolo al giudice civile, confermando nel resto la decisione. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al primo motivo di appello che contestava la ritenuta responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi 3, 4 e 7 dell'imputazione, avuto riguardo alla concreta modalità di attuazione dell'asserita falsità relativa alla autenticazione della firma posta sull'atto di quietanza oggetto dei capi di imputazione e/o comunque alla natura della stessa. L'autentica della firma che si assume falsa, apposta in calce alla liberatoria di pagamento, è del tutto irrilevante valendo già di per sé l'atto come quietanza che non necessita di essere sottoscritta con firma autenticata e comunque essa nell'economia del reato di tentata truffa finiva per essere del tutto irrilevante. 2.2.Col secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sempre in riferimento al primo motivo di appello e alla inutilità e/o inidoneità della falsità dell'autentica della firma. Si assume che non essendo riconosciuto al funzionario comunale un potere generalizzato di autenticazione della firma, non è configurabile e/o è irrilevante il profilo di falsità contestato ai capi 3 e 7. 2.3.Col terzo motivo si deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al secondo e quarto motivo di appello non avendo la corte di appello al pari del tribunale adeguatamente affrontato la questione relativa alla responsabilità concorsuale che implica l'individuazione e/o ripartizione soggettiva della responsabilità laddove gli imputati sono stati ritenuti colpevoli senza che fosse chiara la condotta (se morale o materiale). 2.4.Col quarto motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo 1 dell'imputazione relativamente agli articoli 56-640 cod. pen. e l'illogicità della motivazione. La corte territoriale, dopo aver affermato che una falsa quietanza costituisce in linea generale un vero e proprio artificio in executivis che colora il dolo decettivo dell'imputato e concorre nella realizzazione degli elementi costitutivi del reato, ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] integrasse a pieno titolo il reato di tentata truffa, pervenendo ad affermare nel prosieguo la rilevanza sotto tale profilo del falso come compiuto; in altri termini la corte di merito esclude sì la natura grossolana del falso e/o la sua inutilità e quindi ne conferma il rilievo anche nell'ottica della truffa ma non tiene conto che la valutazione dell'idoneità degli atti va comunque apprezzata ex ante e non alla stregua di un evento successivo alla condotta dell'imputato, quali i controlli effettuati. Si è trattato pacificamente di quietanza con sottoscrizione autenticata immediatamente disconosciuta e/o comunque contenente una attestazione di autenticità che avrebbe comunque reso l'atto invalido ab origine per mancanza di potere; di conseguenza il tentativo è inidoneo vuoi perché in primis la consegna di un titolo privo di copertura non è dh per sé elemento idoneo a costituire un artificio, vuoi perché la falsità doveva ritenersi doppiamente inidonea per i motivi indicati. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi e per il solo [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 primi due motivi di ricorso - reiterativi di analoghe censure sollevate in grado d'appello alle quali la sentenza impugnata aveva già fornito risposte esaurienti - sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Con motivazione coerente e immune da vizi iogici e giuridici la corte territoriale ha evidenziato che - pacifica l'emissione di assegni privi di provvista da parte degli imputati (capi 3-4-7) e la falsità della firma del funzionario dell'anagrafe apposta in calce alle false quietanze liberatorie dai predetti presentati agli istituti bancari - è proprio l'autenticità della firma ad attribuire alla quietanza valore probatorio del fatto che in essa viene attestato (l'avvenuto pagamento); falsità della autenticazione della firma che non è quindi né un post factum né irrilevante dal momento che essa, di là della necessità o meno della sua apposizione ai fini della valenza dell'atto di quietanza, si risolve comunque in un rafforzamento della veridicità di quell'atto e della sua provenienza (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). A ciò si aggiunga che l'art. 8 della I. n. 386/1990 consente al traente di evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste nel caso di emissione di assegno bancario o postale privo di provvista che venga portato all'incasso, qualora entro sessanta giorni dalla data di scadenza del titolo effettui il pagamento dell'assegno, interessi, penale ed eventuali spese. Il pagamento in questione può essere effettuato nelle mani del portatario del titolo e, in tal caso, la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario mediante presentazione di quietanza con firma autenticata. Detta autenticazione è effettuata, in forza del comma 3 bis della norma in esame, ai sensi dell'art. 21 co. 2 del testo unico di cui al d.p.r. n. 445/2000). Né la falsità di tale autenticazione è manifestamente rilevabile perché proveniente da soggetto che nella prospettazione difensiva non sarebbe legittimato ad apporla, trattandosi proprio del funzionario del Comune di Saluzzo (come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata che alle pagine 4 e 5 spiega come l'asserita mancanza del potere fidefacente in capo al funzionario delegato dell'anagrafe non sia elemento capace di fare venire meno la tipicità del reato di falso, atteso che la capacità decettiva dell'atto risulta inalterata, non essendo, tra l'altro, prima facie conoscibili gli esatti limiti della competenza degli ufficiali dell'anagrafe). 1.2.11 terzo motivo di ricorso è innanzitutto generico; esso, invero, non si confronta in modo specifico con le argomentazioni svolte dalla corte territoriale, che, con argomentazioni coerenti e logiche, hanno attribuito il falso agli imputati facendo discendere dall'esclusivo interesse degli stessi a produrre le false attestazioni di quietanza (interesse dato dall'intento di evitare il protesto degli assegni), la logica conseguenza che "furono proprio gli imputati a effettuare o a disporre - ndr. in concorso con l'autore materiale quali istigatori - la realizzazione dell'atto falso". Sicchè esso è anche manifestamente infondato stante la palese insussistenza del vizio denunciato, essendosi in realtà attribuita ciascuna falsità alla condotta materiale di ciascun imputato, al quale il reato di falso non è peraltro ascritto in concorso con altri, e si è solo precisato che in ogni caso sarebbe ad esso ascrivibile la rispettiva falsificazione ove pure posta in essere da un terzo, stante il suo esclusivo interesse a realizzarla. 1.3.11 quarto motivo, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è aspecifico. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto configurato il tentativo di truffa alla stregua della complessiva condotta posta in essere dall'imputato che ha, da un lato, consegnato un assegno privo di copertura alla persona offesa e, dall'altro, cercato anche di mascherare tale comportamento con l'istituto di credito, presentando la falsa quietanza di pagamento, avente in definitiva una diretta valenza volta ad impedire la possibilità di agire per l'adempimento; ed è in relazione a ciò che la corte di appello afferma poi che " [i]n questo modo la falsa quietanza costituisce un vero e proprio artificio in executivis che colora il dolo decettivo dell'imputato". E' d'altronde pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il raggiro può anche consistere nella dazione di un assegno privo di copertura ove accompagnata da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (circostanze queste peraltro non contestate nel caso di specie; cfr. Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Rv. 283410 - 01) e che in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020 Ud. (dep. 09/02/2021), Rv. 280563 - 02; conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto inripugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp