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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43556/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta integralmente ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale del riesame di Napoli in data 25 ottobre 2021 con due distinti provvedimenti ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi in data 4 e 9 novembre 2021 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso detti provvedimenti con distinti ricorsi che hanno dato origine a distinti fascicoli (NRG. 615/22 e N. 621/22) di cui la difesa preliminarmente chiede la riunione.

In particolare, con il ricorso in esame (RG.

N. 615/2022) deducono:

1. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa per non avere saputo e di conseguenza potuto esaminare l'ulteriore documentazione depositata dal pubblico ministero fuori udienza,di cui hanno avuto contezza solo all'esito del deposito dell'ordinanza del Tribunale;

2. abnormità del provvedimento di non convalida del sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria e contestuale decreto di sequestro del pubblico ministero in data 9 novembre 2021.

Si sostiene che il pubblico ministero ha esercitato il suo potere al di fuori dei casi previsti dalla legge e che la polizia giudiziaria non ha mai operato un sequestro di iniziativa/ ma ha dato esecuzione al decreto del pubblico ministero del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dà preliminarmente atto che non vi sono ragioni per procedere alla riunione di questo procedimento con il procedimento n. 621/2022, considerato che i ricorsi investono diversi provvedimenti di sequestro probatorio.

Il procedimento in esame il decreto di sequestro probatorio del P.M. del 9 novembre 2021 e il procedimento n. 621/2021 il decreto di sequestro probatorio del P.M. del 4 novembre 2021.

Ciò premesso appare opportuno, al fine di meglio comprendere le questioni sottoposte all'esame, richiamare i vari provvedimenti che hanno preceduto quello in questa sede impugnato.

Il tribunale del riesame di Napoli con provvedimento in data 25 ottobre 2021 ha confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero datato 4 novembre 2021.

Il pubblico ministero con provvedimento in detta data, condividendo l'impostazione accusatoria in punto di sussistenza di un apparato organizzativo volto alla commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, aveva disposto procedersi a perquisizione e a sequestro di determinati beni specificatamente indicati.

Nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro sono state sottoposti a provvedimento cautelare reale beni (materiale elettronico atto ad eludere le intercettazioni nonché ad interrompere le comunicazioni telefoniche e dispositivi di sorveglianza, armi e munizioni, articoli di abbigliamento e pelletteria, orologi di pregio e gioielleria, denaro contante pari ad euro 210.110, dispositivi bancari token, 54 timbri di società, di studi notarili, di autorità estere e italiane nonché un sigillo della prefettura di Cremona, 355 sim card di vari operatori, una macchina conta soldi e una macchina per sottovuoto e una coppia di targhe automobilistiche straniere), ritenuti corpo di reato, e che non erano indicati nel decreto di sequestro del 4 novembre 2021.

Per questa ragione veniva emesso, da parte del P.M., un secondo decreto di sequestro probatorio, datato 9 novembre 2021.

In sede di udienza camerale avanti il tribunale del riesame la difesa depositava un'unica memoria chiedendo l'annullamento di entrambi i decreti di sequestro e la restituzione dei beni.

In particolare, per quanto riguarda il provvedimento del 9 novembre 2021 ne denunciava l'abnormità rilevando che il pubblico ministero non aveva proceduto alla convalida del sequestro di urgenza e aveva praticamente emesso un provvedimento di sequestro senza specificare la finalità probatoria perseguita.

Il tribunale del riesame respingeva la richiesta rilevando che le indagini di polizia giudiziaria, che erano trasfuse nell'informativa di reato, che aveva dato luogo alle perquisizioni e ai sequestri, erano state molto articolate e che il sequestro aveva riguardato solo i beni in ordine ai quali non era stata avanzata alcuna lecita giustificazione.

Veniva altresì, sottolineata la correttezza del comportamento del pubblico ministero che si era avvalso dei poteri a lui attribuit4dalla legge di disporre - se nel corso dell'attività delegata di perquisizione fossero stati rinvenuti beni diversi da quelli indicati nel provvedimento di perquisizione — un ulteriore provvedimento di sequestro.

I ricorsi sono inammissibili.

In questa sede i ricorrenti con il primo motivo lamentano genericamente di non avere avuto visione dell'ulteriore documentazione depositata dal P.M. in udienza, documentazione alla cui acquisizione la difesa si era opposta, come ven b0.94, risulta dalvdell'udienza 25 novembre, allegato al ricorso, documentazione, non rinvenuta, né in forma cartacea, né in forma digitale, a seguito di verifiche, nel fascicolo dell'Autorità procedente.

Il motivo è all'evidenza inammissibile per carenza di interesse, perché non è dato comprendere quale documentazione, ignota alla difesa, sia stata utilizzata dal Tribunale del Riesame, considerato anche che nel provvedimento impugnato risulta che il tribunale ha esaminato gli atti tempestivamente trasmessi dall'autorità procedente e l'ulteriore documentazione depositata in data 18 novembre 2021 relativa alle attività compiute in esecuzione dei decreti, documentazione che dagli atti allegati al ricorso risulta conosciuta alla difesa.

Anche la seconda doglianza è inammissibile perché manifestamente infondata.

È pacifico che la mancata convalida del sequestro, operato di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria, non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente in ogni tempo, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose. (in tal senso N. 4403 del 1994 Rv. 200857 - 01, N. 709 del 1.999 Rv. 212779 - 01, N. 47850 del 2003 Rv. 227738 - 01, N. 43806 del 2008 Rv. 241415 - 01, N. 21103 del 2013 Rv. 256439 - 01, N. 41786 del 2015 Rv. 264776 - 01; N. 2276 del 2015 Rv. 265772).

Situazione che si è verificata nel caso di specie.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta integralmente ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale del riesame di Napoli in data 25 ottobre 2021 con due distinti provvedimenti ha confermato i decreti di sequestro probatorio emessi in data 4 e 9 novembre 2021 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso detti provvedimenti con distinti ricorsi che hanno dato origine a distinti fascicoli (NRG. 615/22 e N. 621/22) di cui la difesa preliminarmente chiede la riunione. In particolare, con il ricorso in esame (RG. N. 615/2022) deducono: 1. nullità del provvedimento del tribunale del riesame per violazione del diritto di difesa per non avere saputo e di conseguenza potuto esaminare l'ulteriore documentazione depositata dal pubblico ministero fuori udienza,di cui hanno avuto contezza solo all'esito del deposito dell'ordinanza del Tribunale; 2. abnormità del provvedimento di non convalida del sequestro d'urgenza della polizia giudiziaria e contestuale decreto di sequestro del pubblico ministero in data 9 novembre 2021. Si sostiene che il pubblico ministero ha esercitato il suo potere al di fuori dei casi previsti dalla legge e che la polizia giudiziaria non ha mai operato un sequestro di iniziativa/ ma ha dato esecuzione al decreto del pubblico ministero del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dà preliminarmente atto che non vi sono ragioni per procedere alla riunione di questo procedimento con il procedimento n. 621/2022, considerato che i ricorsi investono diversi provvedimenti di sequestro probatorio. Il procedimento in esame il decreto di sequestro probatorio del P.M. del 9 novembre 2021 e il procedimento n. 621/2021 il decreto di sequestro probatorio del P.M. del 4 novembre 2021. Ciò premesso appare opportuno, al fine di meglio comprendere le questioni sottoposte all'esame, richiamare i vari provvedimenti che hanno preceduto quello in questa sede impugnato. Il tribunale del riesame di Napoli con provvedimento in data 25 ottobre 2021 ha confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero datato 4 novembre 2021. Il pubblico ministero con provvedimento in detta data, condividendo l'impostazione accusatoria in punto di sussistenza di un apparato organizzativo volto alla commissione dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, aveva disposto procedersi a perquisizione e a sequestro di determinati beni specificatamente indicati. Nel corso dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro sono state sottoposti a provvedimento cautelare reale beni (materiale elettronico atto ad eludere le intercettazioni nonché ad interrompere le comunicazioni telefoniche e dispositivi di sorveglianza, armi e munizioni, articoli di abbigliamento e pelletteria, orologi di pregio e gioielleria, denaro contante pari ad euro 210.110, dispositivi bancari token, 54 timbri di società, di studi notarili, di autorità estere e italiane nonché un sigillo della prefettura di Cremona, 355 sim card di vari operatori, una macchina conta soldi e una macchina per sottovuoto e una coppia di targhe automobilistiche straniere), ritenuti corpo di reato, e che non erano indicati nel decreto di sequestro del 4 novembre 2021. Per questa ragione veniva emesso, da parte del P.M., un secondo decreto di sequestro probatorio, datato 9 novembre 2021. In sede di udienza camerale avanti il tribunale del riesame la difesa depositava un'unica memoria chiedendo l'annullamento di entrambi i decreti di sequestro e la restituzione dei beni. In particolare, per quanto riguarda il provvedimento del 9 novembre 2021 ne denunciava l'abnormità rilevando che il pubblico ministero non aveva proceduto alla convalida del sequestro di urgenza e aveva praticamente emesso un provvedimento di sequestro senza specificare la finalità probatoria perseguita. Il tribunale del riesame respingeva la richiesta rilevando che le indagini di polizia giudiziaria, che erano trasfuse nell'informativa di reato, che aveva dato luogo alle perquisizioni e ai sequestri, erano state molto articolate e che il sequestro aveva riguardato solo i beni in ordine ai quali non era stata avanzata alcuna lecita giustificazione. Veniva altresì, sottolineata la correttezza del comportamento del pubblico ministero che si era avvalso dei poteri a lui attribuit4dalla legge di disporre - se nel corso dell'attività delegata di perquisizione fossero stati rinvenuti beni diversi da quelli indicati nel provvedimento di perquisizione — un ulteriore provvedimento di sequestro. I ricorsi sono inammissibili. In questa sede i ricorrenti con il primo motivo lamentano genericamente di non avere avuto visione dell'ulteriore documentazione depositata dal P.M. in udienza, documentazione alla cui acquisizione la difesa si era opposta, come ven b0.94, risulta dalvdell'udienza 25 novembre, allegato al ricorso, documentazione, non rinvenuta, né in forma cartacea, né in forma digitale, a seguito di verifiche, nel fascicolo dell'Autorità procedente. Il motivo è all'evidenza inammissibile per carenza di interesse, perché non è dato comprendere quale documentazione, ignota alla difesa, sia stata utilizzata dal Tribunale del Riesame, considerato anche che nel provvedimento impugnato risulta che il tribunale ha esaminato gli atti tempestivamente trasmessi dall'autorità procedente e l'ulteriore documentazione depositata in data 18 novembre 2021 relativa alle attività compiute in esecuzione dei decreti, documentazione che dagli atti allegati al ricorso risulta conosciuta alla difesa. Anche la seconda doglianza è inammissibile perché manifestamente infondata. È pacifico che la mancata convalida del sequestro, operato di sua iniziativa dalla polizia giudiziaria, non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente in ogni tempo, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose. (in tal senso N. 4403 del 1994 Rv. 200857 - 01, N. 709 del 1.999 Rv. 212779 - 01, N. 47850 del 2003 Rv. 227738 - 01, N. 43806 del 2008 Rv. 241415 - 01, N. 21103 del 2013 Rv. 256439 - 01, N. 41786 del 2015 Rv. 264776 - 01; N. 2276 del 2015 Rv. 265772). Situazione che si è verificata nel caso di specie. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 43556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris