CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2019 n. 68, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Modena, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna il 15 aprile 2019 n. 834/04/2019, notificata il 26 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228,convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Camposanto (MO) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA]Emilia - Romagna il 15 aprile 2019 n. 834/04/2019, notificata il 26 luglio 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisidi accertamento per l’omesso versamento dell’IMU relativa a gli anni 2012e 2013 con riguardo a ci nque fabbricati ubicati nel medesimo Comune, di cui la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” era proprietaria, haaccolto l’appello p roposto da quest’ultima nei confronti del medesimoavverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Modena il 31 dicembre 2015 n. 1067/03/2015, con co mpensazione delle spese giudiziali.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la parziale inagibilità degli immobili a seguito del sisma dell’anno 2012giustificasse il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU. Il ricorso è affidato a tre motivi. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” si è costituita con controricorso. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,o, in subordine, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ.,per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, e 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli immobili parzialmente inagibili e, quindi, utilizzabili (nonché utilizzati dalla contribuente) potessero essere esenti da IMU. 3.Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sulla riproposta questione dell’applicabilità dell’esenzione ad un periodo antecedente il sisma dell’anno 2012. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. »2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e c oerente sul piano della lo gica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, che è stato giustificato con il riconoscimento dell’esenzione da ICI per la parziale inagibilità degli immobili in conseguenza del sisma dell’anno 2012, a prescindere dalla loro utilizzabilità da parte della contribuente. Al riguardo, il giudice di appello ha valutato come «(…) sia logicamente opportuno seguire la strada maestra e, partendo dal presupposto di un tragico evento verificatosi quale il terremoto nella zona nonché delle ordinanze di sgombero dell’immobile emesse dal Comune di Camposanto (MO), trarne le conseguenze in tema di esenzione dell’obbligo del pagamento dell’imposta previsto in via generale nonché della altrettanto oggettiva circostanza della solo parziale agibilità dell’immobile. In proposito risultano infatti concludenti le considerazioni dell’appellante in tema tanto di ordini di sgombero dell’immobile da essa ricevuti da(l) Comune di Camposanto (MO) quanto in tema di previsioni legislative che autorizzavano l’esenzione degli immobili ubicati nelle zone interessate dal sisma, dal pagamento dell’imposta in questione». Al contempo, egli ha messo in risalto la condotta contraddittoriadell’ente impositore nella pretesa al pagamento dell’imposta e nella esenzione dal pagamento delle sanzioni amministrative, sottolineando come «(…) si incontrano maggiori difficoltà nel percepire il senso di una pretesa amministrativa che, pur considerando la parziale inagibilità del bene, ugualmente pretende il pagamento dell’imposta senza al contempo insistere per il pagamento delle sanzioni conseguenti al non ottemperamento dell’obbligo tributario». E tanto basta a soddisfare, pur nella sinteticità delle argomentazioni, il requisito motivazionale del “minimo costituzionale”. 2.Il secondo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del terzo motivo. 2.1 Come è noto,nel contesto dell’anticipata entrata in vigore dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012, l’art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201(portante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214,ha disposto , a regime, che: « La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presentearticolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: (…) b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.» L’art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, [OSCURATO:PERSONA] e Rovigo, il 20 e il29 maggio 2012”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, ha stabilito, in via eccezionale, che: «I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanzesindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012 , in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla defin itiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque no n oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parzi ale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente». 2.2Come si evince da un raffronto tra i due testi legislativi, la riduzione dell’IMU per il caso di inagibilità dei fabbricati è stata prevista dalla norma generale senza precisare se tale condizione debba essere totale o parziale, mentre l’esenzione dall’IMU è stata prevista dalla norma speciale con riguardo ad entrambe le situazioni(per la “specialità” dell’art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122: Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13460). Ovviamente, considerando che gli atti impositivi concernono immobili ubicati nella Provincia di Modena per gli anni 2012 e 2013, è pacifico che la fattispecie rientri nel campo applicativo dell’art. 8, comma 3,del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, venendo in rilievo l’incidenza del sisma dell’anno 2012. Le questioni controverse attengono, per un verso, alla risalenza dell’esenzione dall’IMU al periodo antecedente gli eventi sismici e, per altro verso, alla rilevanza dell’utilizzazione degli immobili inagibili. Ora, per il primo aspetto, il dato testuale non sembra lasciare dubbi sulla decorrenza del beneficio dall’1 gennaio 2012, essendo stato concesso dal legislatore «a decorrere dall'anno 2012e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014». Per cui, se il dies a quo deve essere individuato nell’inizio dell’anno interessato dal sisma (dall’1 gennaio 2012), il dies ad quem deve essere correlato al completamento della ricostruzione e al ripristino dell’agibilità deifabbricati distrutt i o sgomberati in conseguenza del sisma (seppure non oltre il 31 dicembre 2014). Di contro, per il secondo aspetto, la norma speciale – a differenza di quella generale, che limita la riduzione dell’ICI ai soli «fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati» – non contiene un espresso accenno alla inutilizzazione “di fatto” dei fabbricati distrutti o sgomberati. Ciò non di meno, pur discostandosi da un precedente arresto di questa Corte in caso analogo (Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13460), che si è limitato a valorizzare il dato meramente letterale della norma speciale (con un’applicazione rigorosadel canone ubi lex voluit dixit), prescindendo da ogni coordinamento con la norma generale, è convinzione del collegio che l’eccezionalità della ratio normativa di concedere l’esenzione ai fabbricati distrutti o sgomberati per il periodo strettamente necessario alla reintegrazione dell’utilizzabilità secondo la originaria destinazione, presuppone, a monte, anchealla luce di un’esegesi sistematica degli artt. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122, la loro inutilizzazione di fatto, non essendo logicamente concepibile che si possa beneficiare di un vantaggio fiscale connesso alla incidenza rovinosa degli eventi sismici in presenza del godimento totale o parzialedei fabbricati. 2.3 Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato al principio enunciato, avendo ritenuto che la contribuente potesse usufruire dell’esenzione da ICI sulla base della mera condizione di parziale inagibilità dei fabbricati, senza tener conto dell’efficacia transitoria delle ordinanze di sgombero,del ripristino dell’agibilità totale o parziale e della utilizzazione di fatto nel corso delle annate di riferimento. 3. Pert anto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motiv o , l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia –Romagna (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia – Romagna, ai sensi dell’art . 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell’adunanza camerale effettuata da remoto il 2 d