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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 30483/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2137/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9676/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relative ai reati di furto aggravato (n. 1) commesso il 29 giugno 2016, estorsione continuata in concorso (n. 2) commessa tra il mese di settembre 2015 e il 22 marzo 2016, furto pluriaggravato in concorso (n. 3) commesso il 5 settembre 2017 e furto in abitazione aggravato, commesso il 29 giugno 2018 (n. 4).

2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv.

G. Ferro, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia illogicità della motivazione e travisamento per omissione.

Si sostiene nel provvedimento censurato che la tossicodipendenza del ricorrente non è documentata.

Invece, il ricorrente espone che all'istanza risulta allegata certificazione del Sert territorialmente competente, attestante lo stato di tossicodipendenza del ricorrente per il periodo in cui si collocano le condotte criminose di cui si discute.

Tra l'altro il documento è indicato anche in calce all'istanza, tanto che, proprio sulla base di tale elemento documentale, il Procuratore generale all'udienza si era espresso in senso favorevole al riconoscimento della continuazione.

Si tratta di fatti commessi da soggetto tossicodipendente a cagione della propria condizione personale di tale stato soggettivo, condizione da ritenere sufficiente e necessaria quale indice rivelatore dell'identità del disegno criminoso.

Si richiamano precedenti indicati come in termini.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30483/2025 Roma, lì, 09/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 1.1.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, 3 Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490).

In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti.

Infatti, anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato.

1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si riscontra, nel caso di specie, che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è incorso in travisamento per omissione perché non si è confrontato, in alcuna parte, con la condizione di tossicodipendenza del condannato, documentata per il periodo in cui si collocano i reati di cui alle sentenze indicate.

Condizione che, in ogni caso, andava considerata provata in base alle allegazioni difensive (cfr. certificato del 13 ottobre 2022 del SERT di XXXXXXXXXXXXX che attesta che il paziente è in carico al centro dal 1° luglio 2005 e che ha ricevuto terapia sostitutiva per la tossicodipendenza, da ultimo, sino al mese di agosto 2021).

Dunque, la Corte d’appello non ha preso in considerazione la condizione di tossicodipendenza del soggetto e non si è espressa nel senso della valutazione complessiva, unitamente a tale condizione personale del ricorrente, di tutti gli altri indici – eventualmente - rivelatori del vincolo della continuazione. 2.Si impone l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013) perché la Corte d’appello, libera nell’esito, consideri anche la documentata condizione di tossicodipendenza ai fini della dedotta sussistenza della continuazione tra reati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2137/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9676/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relative ai reati di furto aggravato (n. 1) commesso il 29 giugno 2016, estorsione continuata in concorso (n. 2) commessa tra il mese di settembre 2015 e il 22 marzo 2016, furto pluriaggravato in concorso (n. 3) commesso il 5 settembre 2017 e furto in abitazione aggravato, commesso il 29 giugno 2018 (n. 4). 2. Ricorre il condannato, per il tramite della difesa, Avv. G. Ferro, affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale si denuncia illogicità della motivazione e travisamento per omissione. Si sostiene nel provvedimento censurato che la tossicodipendenza del ricorrente non è documentata. Invece, il ricorrente espone che all'istanza risulta allegata certificazione del Sert territorialmente competente, attestante lo stato di tossicodipendenza del ricorrente per il periodo in cui si collocano le condotte criminose di cui si discute. Tra l'altro il documento è indicato anche in calce all'istanza, tanto che, proprio sulla base di tale elemento documentale, il Procuratore generale all'udienza si era espresso in senso favorevole al riconoscimento della continuazione. Si tratta di fatti commessi da soggetto tossicodipendente a cagione della propria condizione personale di tale stato soggettivo, condizione da ritenere sufficiente e necessaria quale indice rivelatore dell'identità del disegno criminoso. Si richiamano precedenti indicati come in termini. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Tampieri, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30483/2025 Roma, lì, 09/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 1.1.Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, 3 Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. adopera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti. Infatti, anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato. 1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si riscontra, nel caso di specie, che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è incorso in travisamento per omissione perché non si è confrontato, in alcuna parte, con la condizione di tossicodipendenza del condannato, documentata per il periodo in cui si collocano i reati di cui alle sentenze indicate. Condizione che, in ogni caso, andava considerata provata in base alle allegazioni difensive (cfr. certificato del 13 ottobre 2022 del SERT di XXXXXXXXXXXXX che attesta che il paziente è in carico al centro dal 1° luglio 2005 e che ha ricevuto terapia sostitutiva per la tossicodipendenza, da ultimo, sino al mese di agosto 2021). Dunque, la Corte d’appello non ha preso in considerazione la condizione di tossicodipendenza del soggetto e non si è espressa nel senso della valutazione complessiva, unitamente a tale condizione personale del ricorrente, di tutti gli altri indici – eventualmente - rivelatori del vincolo della continuazione. 2.Si impone l’annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013) perché la Corte d’appello, libera nell’esito, consideri anche la documentata condizione di tossicodipendenza ai fini della dedotta sussistenza della continuazione tra reati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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