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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11932/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2019 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 30,

I. n. 157 del 1992 e lo condannava alla pena di mille euro di ammenda.

2. Propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - l'imputato chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ovvero infine, una pena inferiore a quella irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata.

4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate.

In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, n.

Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150).

5. Tanto premesso in generale, la Corte osserva che proprio in questi ultimi termini si atteggia l'impugnazione in esame, di puro merito, con la quale il Monaci ha contestato la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, ha richiamato numerosi elementi istruttori e prove testimoniali, ed in forza di questi ha teso escludere il profilo soggettivo del reato.

Le ulteriori doglianze, poi, si muovono nello stesso solco, ancora lamentando in fatto la valutazione compiuta dal Giudice in punto di art. 131-bis cod. pen. e di trattamento sanzionatorio.

6. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2019 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 30, I. n. 157 del 1992 e lo condannava alla pena di mille euro di ammenda. 2. Propone appello - poi convertito in ricorso per cassazione - l'imputato chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, o l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ovvero infine, una pena inferiore a quella irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione risulta manifestamente infondata. 4. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che - qualora tale impugnazione sia invece proposta - deve verificarsi l'effettiva possibilità di convertire l'atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la Corte di appello - prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà esistenza giuridica all'atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente (in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità, di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano comunque inquadrabili nella cornice di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avendo riguardo - al di là dell'apparente nomen iuris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n. 47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009, Mazzola, Rv. 245150). 5. Tanto premesso in generale, la Corte osserva che proprio in questi ultimi termini si atteggia l'impugnazione in esame, di puro merito, con la quale il Monaci ha contestato la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale, ha richiamato numerosi elementi istruttori e prove testimoniali, ed in forza di questi ha teso escludere il profilo soggettivo del reato. Le ulteriori doglianze, poi, si muovono nello stesso solco, ancora lamentando in fatto la valutazione compiuta dal Giudice in punto di art. 131-bis cod. pen. e di trattamento sanzionatorio. 6. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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