CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di annullamento con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, di altra precedente ordinanza - con la quale era stato annullato il sequestro preventivo di beni disposto dal G.i.p. in data 9 ottobre 2020 -, il Tribunale di Arezzo, in funzione di Tribunale del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato in data 21 settembre 2021, l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto sequestro preventivo, avente ad oggetto - per quanto interessa in questa sede - l'area di sedime di opere di scavo, su terreno di proprietà del Funghini, per la realizzazione di un bacino irriguo oggetto di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Capolona (permesso n. 10 del 15 novembre 2019): si assume che il permesso avesse ad oggetto le particelle 102 e 103, foglio 42, NCTC, ma che le opere di scavo stavano interessando anche le particelle nn. 106, 107 e 151; conseguentemente, secondo la prospettazione che aveva portato al sequestro, le opere ulteriori, non coperte da permesso di costruire, sarebbero abusive, integrando così il reato di cui al capo 1 della rubrica, contestato ex art. 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001. Come si é accennato, il sequestro veniva disposto dal G.i.p. su richiesta del Pubblico ministero, ma il Tribunale del Riesame, in accoglimento del gravame proposto dal Funghini, annullava il provvedimento, con ordinanza avverso la quale proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero. Il ricorso veniva accolto dalla Corte di Cassazione - Terza sezione penale, che, con sentenza resa il 25 maggio 2021, annullava l'ordinanza, con rinvio al Tribunale del riesame. Quest'ultimo, con il provvedimento del 21 settembre 2021 (che qui interessa essenzialmente in relazione alle argomentazioni illustrate da pagina 12 in 'poi, essendosi in precedenza affermato che il permesso di costruire di cui sopra é cenno risulta legittimamente rilasciato), ha ravvisato il fumus commissi delicti essenzialmente nel fatto che, mentre il permesso di costruire riguardava le sole particelle 102 e 103, i lavori si erano pacificamente estesi alle particelle 106, 107 e soprattutto 151; é stato respinto dal Tribunale l'argomento difensivo riferito al fatto che il permesso doveva intendersi rilasciato anche in relazione a queste ultime particelle - in quanto relativo a lavori descritti nelle tavole di progetto allegate all'istanza di rilascio del permesso -, sul rilievo che in realtà il permesso é stato rilasciato facendo riferimento alle particelle 102 e 103 e che quindi i lavori che interessano altre particelle sarebbero privi di titolo. Il Tribunale ha altresì ravvisato il periculum in mora, con riguardo al rischio di aggravamento delle conseguenze del reato.2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Funghini, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 10 e 20 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 142 della L.R. Toscana n. 65/2014: il titolo concessorio, secondo l'esponente, contiene elementi decisivi che depongono per l'estensione del permesso anche alle particelle controverse, sulla base dell'espresso riferimento del permesso di costruire ai disegni di progetto allegati alla domanda, dai quali si ricava come le opere da assentire riguardassero anche le particelle in contestazione. I lavori di scavo, in definitiva, riguardano certamente le particelle 102 e 103 del foglio 42; ma, in aggiunta a ciò, sono compresi nel permesso anche i lavori riportati nelle 13 tavole progettuali, che svolgono funzione ancillare e strumentale rispetto alla realizzazione del bacino e che costituiscono parte integrante delle opere assentite. Vengono poi illustrate nel ricorso le disposizioni legislative (nazionali e regionali) dalle quali si ricava la necessaria estensione del provvedimento concessorio, nel caso di specie, agli elaborati progettuali allegati alla domanda, atteso che altrimenti sarebbe stato necessario che, in corso di istruzione, venisse richiesta dall'amministrazione una modifica progettuale. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al principio di diritto indicato dalla Cassazione con la sentenza rescindente: si contesta in particolare l'asserzione del Tribunale secondo la quale le attività indicate nella tavola 11 allegata alla richiesta di permesso sarebbero ben diverse dai lavori in corso sulle particelle contestate, che sarebbero "apparentemente non diversi" da quelli in atto nelle particelle 102 e 103, così da comportare un'indebita estensione delle opere oggetto della richiesta: in proposito il Tribunale adìto non cita quale sia la fonte di tale convincimento e non considera che la Corte di legittimità, nella sentenza di annullamento, aveva chiaramente prescritto al Tribunale del riesame di "dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati" a proposito della prevalenza degli argomenti difensivi rispetto a quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Nell'argomentare circa l'ultroneità dei lavori in corso nelle particelle 106, 107 e 151 rispetto alle opere assentite, il Tribunale ha ben presente la circostanza che, negli elaborati progettuali a corredo della domanda di permesso (ed in specie nella tavola di progetto contrassegnata dal numero 11), vi era anche un riferimento alle particelle 106, 107 e 151 come "direttamente e indirettamente interessate ai lavori"; ma, in disparte la considerazione che la mera indicazione negli elaborati progettuali di un'area di sedime delle opere é diversa da quella cui si riferisce la richiesta di permesso - nella specie testualmente riferita all'esecuzione di lavori di realizzazione di un bacino di accumulo ad uso irriguo ubicati nelle particelle 102 e 103 del Fg. 42 del NCTC -, il Collegio adìto ha cura di chiarire che la tavola n. 11, nel menzionare le particelle 106, 107 e 151, faceva espresso riferimento soltanto alle "sistemazioni agrarie", e non anche a lavori che - sulla base degli atti disponibili in sede di merito, con particolare riguardo alla relazione dei consulenti del pubblico ministero e alla relazione integrativa del dott. [OSCURATO:PERSONA], contenente fra l'altro immagini satellitari - si appalesano come lavori di costruzione, apparentemente non diversi da quelli in atto nelle particelle 102 e 103. Dunque, il richiamo agli elaborati progettuali contenuto nel permesso di costruire non vale a sanare quella che, secondo il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (basato, come si ripete, su specifici riferimenti ad atti del fascicolo), si rivela essere una chiara difformità rispetto ai lavori assentiti, dei quali di fatto, secondo il Tribunale aretino, viene estesa la portata. Ne discende che, alla stregua delle valutazioni così formulate - non sindacabili, nel contenuto, avanti questa Corte di legittimità, in quanto strettamente attinenti a elementi di valutazione di pertinenza dei giudici di merito -, si verserebbe in un'ipotesi di realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, in quanto é in corso la loro esecuzione in difformità da quelle costituenti l'oggetto del permesso: rispetto a tali opere, é corretto procedere a sequestro preventivo poiché, per individuare la natura e la sussistenza di detta difformità, non é necessario attendere il completamento dell'opera ove, da quanto già realizzato, si possa desumere che il manufatto, una volta ultimato, assumerebbe caratteristiche diverse da quelle progettate (Sez. 3, Sentenza n. 13592 del 30/01/2008, Dinolfo, Rv. 239837). 2. Il secondo motivo di ricorso é invece inammissibile, trattandosi di motivo teso a denunciare vizio di motivazione (in un'ipotesi sicuramente non riconducibile alla motivazione apparente), laddove tale vizio non é denunciabile in sede di legittimità a mente dell'art. 325, comma 1, cod.proc.pen.. Peraltro, neppure sul piano dei contenuti il motivo in esame potrebbe dirsi fondato, sia perché - come si é già rilevato - il Tribunale aretino indica in modo completo e corretto gli atti del procedimento (relazione consulenti del P.M.; relazione integrativa dott. [OSCURATO:PERSONA]) in base ai quali giunge alla conclusione che le opere in corso di esecuzione presso le particelle 106, 107 e 151 sono ben diverse e ben più ampie di quelle di sistemazione agraria indicate dalla tavola 11, in linea con quanto indicato nella sentenza rescindente della Corte di Cassazione: in proposito é appena il caso di osservare che non può, qui, parlarsi in alcun modo di violazione del "principio di diritto" della sentenza di annullamento con rinvio, atteso che, pacificamente, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di cassazione riguarda le questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della ratio decidendi e men ncora i singoli sviluppi drgomentotivi che 5ì lìmftìnQScandagliare i vizi dei provvedimento annullato, ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 42990 del 18/09/2008, Montalto e altri, Rv. 241823). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos